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Lo scorso 14 ottobre 2022, in Gazzetta Ufficiale (n. 241), è stato pubblicato il decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 30 settembre 2022.
Al suo interno vengono riportate le varie prescrizioni riguardanti la posa in opera degli impianti geotermici, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione degli edifici, nonché le misure di semplificazione per la loro installazione.
Il decreto del MITE - Ministero della Transizione Ecologica si riferisce alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (D.Lgs n. 22/2010, art. 10, comma 2) realizzate tramite l'installazione di impianti aventi potenza inferiore rispetto a 2 MW, che scambiano solamente energia termica col terreno, mediante un fluido vettore che circola all'interno di specifici impianti collocati a diretto contatto con il terreno, senza bisogno di fare prelievi né immissione di fluidi di vario genere nel sottosuolo.
Più nello specifico, il decreto definisce le prescrizioni per la posa in opera di quegli impianti geotermici aventi potenza termica fino a 100 kW e rientranti nel regime dell'edilizia libera oppure per i quali viene applicata la procedura abilitativa semplificata (D.Lgs. 28/2011, art. 6).
Nel decreto viene specificato che è da considerarsi attività di edilizia libera, ai sensi del d.P.R. n. 380/2001, la realizzazione di impianti che rispondono e rispettano le seguenti condizioni:
La PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) viene applicata per la realizzazione di impianti che rispondono a queste seguenti condizioni:
Inoltre, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 22/2010, art. 1, comma 5, gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso non sono soggette alla disciplina mineraria (Regio decreto n. 1443 del 1927 e art. 826 del Codice Civile).
La progettazione degli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica compresa tra 50 kW e 100 kW viene effettuata stabilendo i parametri termici del sottosuolo tramite un TRT (Thermal Response Test) o una campagna di indagini specifica volta a determinare la caratterizzazione del terreno dal punto di vista geologico e termico.
Nel caso di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica inferiore a 50 kW, i parametri termici del sottosuolo possono essere ricavati attraverso l'analisi di dati di letteratura o attraverso stratigrafie relativi all'area interessata o dei siti vicini a essa già disponibili.
Per quanto riguarda i materiali utilizzati per installare impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso, questi devono presentare adeguate caratteristiche, secondo quanto previsto dalle norme tecniche UNI. Inoltre, non devono modificare le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni e degli acquiferi né tanto meno provocare alcuna forma di inquinamento.
Anzitutto, il cantiere di perforazione deve essere diretto da un professionista abilitato all'esercizio della professione iscritto al proprio albo professionale, che possieda le opportune competenze riguardanti gli aspetti geologici, idrogeologici, ambientali nonché gli eventuali impatti termici sul sottosuolo secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 380/2001.
Inoltre, per l'installazione di sonde geotermiche, oltre a rispettare le norme tecniche UNI, vanno altresì applicate anche le seguenti altre prescrizioni:
Coloro che sono chiamati a eseguire e realizzare installazioni di impianti geotermici a circuito chiuso devono essere professionisti specializzati che operano nell'ambito della perforazione e dello scavo dei terreni.
La normativa di riferimento per i requisiti e le modalità per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della installazione delle sonde geotermiche, è la UNI 11517:2013: Sistemi geotermici a pompa di calore - requisiti per la qualificazione delle imprese che realizzano scambiatori geotermici.
Una volta installato un impianto geotermico, questo deve essere iscritto, a cura del proponente, in un apposito Registro telematico delle piccole utilizzazioni locali per controllare e verificare gli effettivi obiettivi di risparmio energetico.
I dati di progetto vanno inseriti nel Registro telematico 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; in seguito, i dati di collaudo vanno poi inseriti entro i 30 giorni successivi alla data di fine lavori.
Entro il termine di giorni 180 dalla data di entrata in vigore del Decreto, le Regioni hanno l'obbligo di:
Ogni anno, attraverso i dati raccolti in questi Registri, le Regioni eseguiranno il monitoraggio circa la diffusione degli impianti che producono calore sfruttando la risorsa geotermica, per poi comunicare tali dati al Mite in modo da calcolare il quantitativo di energia rinnovabile prodotta.
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