Con l?autunno, come d?abitudine, si ripropongono tutte le tematiche inerenti l?uso dell?impianto di riscaldamento ed i relativi costi.Vediamo le
Con l'autunno, come d'abitudine, si ripropongono tutte le tematiche inerenti
l'uso dell'impianto di riscaldamento ed i relativi costi.Vediamo le
questioni di maggiore importanza in relazione a tale argomento.Prima d'ogni cosa tuttavia, vale la pena ricordare che
il momento dell'accensione varia a seconda della zona del territorio italiano.Così ai sensi dell'
art. 9 d.p.r. n. 412/93:
L'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;Zona F: nessuna limitazioneAl di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime .L'inclusione in ciascuna delle suddette zone è operata da
un allegato al medesimo decreto.
L'orario di accensione è stabilito nell'ordine:a) dal
regolamento;b) dall'
assemblea;c) dall'
amministratore.
Quanto ai
costi per l'utilizzazione dell'impianto bisognerà distinguere tra impianti dotati di un dispositivo di
contabilizzazione e quelli che ne sono sprovvisti.Per la prima tipologia
ogni condomino contribuirà alle spese in via principale per quanto effettivamente consumato ed in parte residuale sulla base dei millesimi di proprietà o delle tabelle d'uso, salvo diversa convenzione, le così dette spese fisse (es. energia elettrica per il funzionamento della centrale elettrica).
In assenza di contabilizzatori tutte le spese dovranno essere ripartite tra i condomini sulla base delle
tabelle millesimali redatte
ad hoc in relazione all'uso dell'impianto di riscaldamento.Molto spesso ci si domanda se
non utilizzare, nà personalmente, nà tanto meno per interposta persona, un'unità immobiliare dia diritto ad una riduzione della partecipazione alle spese, quanto meno a quelle d'uso.
La risposta, in linea generale, è negativa.La
Cassazione, d'altronde, ha ben specificato che una cosa è l'uso effettivo, un'altra quello potenziale ed a questo bisogna fare riferimento ai fini della suddivisione delle spese d'uso (cfr.
Cass. n. 13161/91).Per quanto riguarda il riscaldamento, a parte eventuali deroghe contenute in un regolamento d'origine contrattuale, può essere utile fare riferimento alle
raccolte degli usi e delle consuetudini conservate presso le locali camere di commercio, le quali potrebbero contenere delle indicazioni in merito alla riduzione delle spese per unità immobiliari non utilizzate.