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Il d.lgs n. 81/08 ha previsto, in relazione allo svolgimento di interventi edilizi, la figura del responsabile dei lavori.
In che ambito opera tale tecnico?
Quali sono i suoi compiti?
Quali le sue responsabilità?
Per comprendere al meglio la dimensione che la legge ha assegnato al responsabile dei lavori, è necessario leggere le norme che lo disciplinano alla luce delle finalità a cui sono orientate.
In primo luogo va detto che il d.lgs n. 81 è stato dettato per riordinare la normativa nazionale destinata a disciplinare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
In tal senso l'art. 1 del succitato decreto legislativo specifica, chiaramente, esso stesso è emanato per il riassetto e la riforma delle norme che in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
In primis, dunque, è possibile affermare che il responsabile dei lavori è una figura tecnica regolata da norme dettate per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si tratta di un tecnico abilitato, che deve essere in possesso dei requisiti indicati dallo stesso decreto, nominato dal committente; la sua nomina non è obbligatoria, tuttavia – viste le responsabilità e la complessità tecnica che accompagnano determinate opere edilizie – è consigliabile.
I suoi compiti sono indicati nel più volte citato d.lgs n. 81/08.
Al primo comma dell'art. 90, del testé menzionato decreto, si dice chiaramente che il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
Il riferimento all'art. 15 fa sì che, ad esempio, nella fase di progettazione ed esecuzione dell'opera il responsabile dei lavori debba fare in modo che si giunga ad un'eliminazione dei rischi (per il lavoratore n.d.A.) e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (art. 15, primo comma lett. c), d.lgs n. 81/08).
Le norme citate sono particolarmente articolate sicché si rimanda ad una loro lettura per la valutazione dei singoli compiti che la legge pone in capo a questa figura tecnica.
Dalle indicazioni di carattere generale che abbiamo riportato una cosa emerge in tutta la sua evidenza: il responsabile dei lavori svolge un ruolo determinante ai fini dell'esecuzione dei lavori in piena sicurezza.
Spesso ci si domanda se la figura del responsabile dei lavori abbia assorbito quella del direttore dei lavori o se, invece, restino due ruoli ben distinti.
A ben vedere, in ragione di quanto detto fino ad ora, è evidente che a tutt'oggi è ben possibile che il committente nomini un direttore dei lavori con l'unico, specifico, compito di assicurasi che le opere siano eseguite a regola d'arte ed un responsabile dei lavori con le sole, ben individuate, funzioni in materia di sicurezza.
Ad ogni modo, la coincidenza in un unico soggetto di entrambe le figure può essere consigliabile, sebbene la valutazione vada fatta caso per caso, per evitare conflitti di attribuzioni e contrasti sulla esecuzione dell'opera appaltata.
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