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L'imposta Comunale sugli Immobili (ICI) è stata istituita con il Decreto Legislativo n. 504 del 1992.
All'articolo 2 sono elencati gli immobili sottoposti al pagamento di questa imposta:
- unita' immobiliari iscritte o da iscrivere nel catasto edilizio urbano;
- aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi;
- terreni adibiti all'esercizio delle attivita' dirette alla coltivazione del fondo, della silvicoltura, e all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse (attivita' dell'imprenditore agricolo).Appare quindi evidente che sono soggetti a tale regime impositivo non solo gli edifici (esclusi quelli adibiti a prima abitazione), ma anche i terreni, siano essi edificabili o di tipo agricolo.
Per ottenere la base imponibile sulla quale calcolare l'Ici, nel caso dei terreni agricoli si considera il reddito dominicale, valore indicato nella visura catastale che, rivalutato del 25 per cento si moltiplica poi per il coefficiente 75.
Il calcolo sarà quindi:
Base imponibile terreni agricoli = [Reddito dominicale + (Reddito dominicale x 25%)] x 75
Per le aree fabbricabili, invece, il valore da tenere in considerazione per ottenere la base imponibile è quello venale, cioè il valore di mercato, considerato al primo gennaio dell'anno di imposizione e ottenuto considerando diversi fattori, come la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I comuni possono stabilire dei valori minimi al metro quadrato ai quali i contribuenti possono uniformarsi.Nel caso in cui tali aree edificabili siano però di fatto detenute da coltivatori ed effettivamente utilizzate a scopo agricolo, la base imponibile può essere calcolata in maniera analoga a quanto avviene per i terreni agricoli, quindi considerando il reddito dominicale.
La disciplina Ici prevede delle esenzioni anche per alcuni tipi di terreni, come i terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina, così come sono definite dall'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (l'elenco delle zone montane è riportata nell'allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993).
Nella stessa circolare è specificato che non sono soggetti ad Ici quei terreni dove l'attività di coltivazione non è esercitata in forma imprenditoriale, per intenderci i piccoli appezzamenti di terreno, come l'orticello vicino casa coltivato solo occasionalmente.
Altra esenzione riguarda i terreni incolti ma, in questo caso lo stato dell'area deve risultare anche catastalmente, e non è sufficiente che il terreno non sia coltivato.
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