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L'imposta sulle donazioni, regolata da una legge del 1990, è l'imposta che si applica sul valore di beni o diritti trasferiti da un soggetto a un altro per spirito di liberalità.
Che cos'è una donazione? È un istituto disciplinato dagli articoli 769 e seguenti del codice civile. Trattandosi di un contratto non può perfezionarsi senza il consenso del donatario.
Nello specifico, la donazione è l'atto con il quale il donante cede a titolo gratuito, senza cioè pretendere alcun corrispettivo, un bene o un diritto a altro soggetto detto donatario.
È il contratto con il quale una parte arricchisce l'altra per spirito di liberalità.
La donazione comporta dei costi in quanto è soggetta al versamento di alcune imposte.
È dunque importante, quando si riceve in donazione un appartamento, un terreno o altro, essere informati in merito alle modalità di calcolo dell'imposta sulle donazioni.
A essa si applicano regole precise, pertanto, è bene essere a conoscenza di tutte le informazioni sull'argomento. Ecco a tal fine una guida pratica, per avere consapevolezza delle aliquote applicate e delle franchigie previste in base ai gradi di parentela tra il donante e il donatario.
Il primo passo da compiere per comprendere le modalità di calcolo dell'imposta sulla donazione è dunque individuare il rapporto di parentela che lega il donante al beneficiario, nonché il valore della donazione. In base a questi elementi vedremo come l'importo dell'imposta sulla donazione potrà variare in maniera considerevole.
L'oggetto della donazione può essere di vario tipo. È possibile trasferire la proprietà o altro diritto reale su un bene immobile o mobile (purché non di modico valore).
Si può cedere un diritto di credito, assumere obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione o prestazioni periodiche (si pensi ad una rendita vitalizia). Nell'ambito delle donazioni rientrano anche le donazioni indirette.
Le modalità di applicazione della franchigia cambiano a seconda che la donazione sia fatta a favore di più soggetti oppure tramite più atti di disposizione a favore dello stesso soggetto.
In presenza di più soggetti la franchigia spetta una sola volta per ciascuno dei soggetti.
In presenza di più donazioni ricevute dalla stessa persona, la franchigia viene considerata una sola volta da chi ha ricevuto più donazioni e per l'imposta si deve fare riferimento all'importo complessivo delle donazioni.
Vediamo come funziona l'imposta di donazione caso per caso. Iniziamo dall'ipotesi di donazione tra i coniugi e parenti in linea retta (figli, padri, madri).
In caso di donazione tra marito e moglie, l'imposta sulla donazione è pari al 4% del valore del bene donato. Considerata la franchigia pari a 1 milione di euro, l'imposta scatta solo qualora il bene donato abbia un valore superiore a detto milione di euro.
Esempio: se si dona alla moglie un gioiello del valore di 1.5 milioni di euro, l'aliquota del 4% si applica su 500.000 euro (importo che eccede la franchigia) e l'imposta sarà pari a 20.000 euro.
In caso di donazione da parte di un genitore in favore di un figlio (o viceversa) si utilizzano le stesse norme viste per la donazione tra i coniugi. Quindi si applica l'aliquota pari al 4% sul valore del bene che supera la franchigia pari a 1 milione di euro.
Ipotizziamo che il genitore doni al figlio una casa dal valore complessivo pari a 900.000 euro; in questo caso non si applica alcuna imposta.
Diversa la situazione qualora venga fatto un bonifico pari a 1.500.000euro poiché l'imposta sarà calcolata su 500.000 euro e sarà pari a 20.000.
Qualora il figlio fosse portatore di handicap grave ci sarebbe una totale esenzione dall'imposta.
Analoghe modalità di calcolo vengono utilizzate per le donazioni tra nonni e nipoti e comunque che coinvolgono tutti i parenti in linea retta: aliquota del 4% con franchigia fino a 1 milione di euro.
Vediamo che succede invece se il donatario è un fratello o sorella del donante.
In caso di donazioni tra fratelli e sorelle l'aliquota della tassa sulla donazione è pari al 6% del valore del bene donato. In questo caso la franchigia passa a 100mila euro.
Se ad esempio si dona ad un fratello un terreno edificabile da 4,5 milioni di euro, il fratello sarà tassato con aliquota del 6% che si applicherà su 4,4 milioni di euro.
Sono esclusi dal pagamento dell'imposta di donazione i seguenti trasferimenti:
- a favore dello Stato, regioni, province, comuni o altri enti pubblici;
- a favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), movimenti e partiti politici;
- di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico;
- i trasferimenti di aziende familiari (individuali o collettive) da un genitore ai figli purché i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività per un periodo di almeno cinque anni dalla data del trasferimento.
Anche l'imposta di registro in questi casi non è dovuta.
Il D.Lgs. n. 346/90 prevede alcuni casi di applicazione dell'imposta sulle donazioni in misura fissa.
Si tratta delle:
- le donazioni aventi ad oggetto beni culturali vincolati alle condizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 346/90;
- le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta ai sensi della, con esplicita previsione dell'assoggettamento a imposta per le donazioni di titoli di Stato od altri titoli ad essi equiparati, come da articolo 12,lettera h) e i) del D.Lgs. n. 346/90.
La donazione è un atto che deve essere redatto, pena la sua nullità, nella forma dell'attopubblico davanti ad un notaio.
Quest'ultimo ha il preciso compito di:
- registrare l'atto di donazione presso Agenzia delle Entrate competente;
- versare l'imposta di donazione;
- versare l'imposta di registro, pari a 200 euro a partire dal 1 gennaio 2014.
La donazione è infatti soggetta a registrazione entro il termine fisso di 30 giorni dalla data di stipula dell'atto. Il notaio procederà alla registrazione del contratto in via telematica e in sede di registrazione dovrà versata l'imposta di donazione.
Da tenere presente che qualora l'imposta sulle donazioni non sia dovuta (casi di esenzione) la registrazione avverrà gratuitamente. Lo stesso qualora l'imposta non venga versata perché l'importo del trasferimento effettuato non supera le franchigie previste dalla legge.
Come l'imposta di donazione anche l'imposta di registro, quando dovuta, è a carico del beneficiario della donazione.
Qualora la donazione abbia a oggetto dei beni immobili, si dovranno applicare ulteriori imposte oltre a quelle sopra riportate:
- l'imposta catastale pari all'1% che è diventata 50 euro dal 1 gennaio 2014 qualora si tratti di prima casa;
- l'imposta di trascrizione, detta anche imposta ipotecaria pari al 2% del valore dell'immobile donato.
L'imposta ipotecaria sarà pari a 200 euro qualora si tratti di unità abitativa per la quale sussistano le condizioni per poter fruire delle agevolazioni prima casa.
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