|
Il Bonus Ristrutturazione 2025 prevede aliquote detraibili diverse in ragione dell’unità immobiliare sulla quale si interviene e del periodo di imposta in cui si effettuano i lavori.
Novità bonus ristrutturazioni con la legge di bilancio - foto Getty Images
Per i contribuenti che hanno redditi medio alti, superiori a 75 mila euro, sono applicate importanti limitazioni all’ammontare massimo detraibile.
Il bonus ristrutturazioni è una agevolazione fiscale che consente di detrarre le spese sostenute per determinate tipologie di lavori dall’imposta sui redditi.
In altri termini, una volta determinato l’ammontare dell’imposta dovuta, si procede con la detrazione dei costi sostenuti per gli interventi.
L’agevolazione, disciplinata dall’art. 16 Tuir, è definita a regime, ovverosia è un beneficio fiscale che non necessita di proroghe annuali come per la quasi totalità delle nuove agevolazioni fiscali, introdotte negli ultimi anni, ma è una detrazione stabile, con la conseguenza che eventuali modifiche legislative intervengono solo su aspetti relativi alla determinazione e all’ammontare del beneficio, dunque, non sulla effettiva operatività.
Nel bonus ristrutturazione rientrano diversi interventi, quali nello specifico:
Attenzione: le opere devono essere conformi al titolo abilitativo presentato (CILA, SCIA, permesso di costruire) e svolte da imprese regolarmente iscritte in Camera di Commercio.
Vi sono ulteriori interventi, che pur non rientranti specificamente nel novero degli interventi agevolabili con il bonus ristrutturazioni, in ogni caso, possono fruire della detrazione prevista nel caso in cui siano funzionali alla realizzazione dell’intervento principale, ritenuto principale.
Interventi agevolati con il bonus ristrutturazioni - foto Getty Images
Ci si riferisce, a esempio, agli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria, ma sono “assorbiti” nella categoria superiore della manutenzione straordinaria, se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme (C.M. 24 febbraio 1998, n. 57/E).
La Legge di Bilancio per il 2025 ha stabilito che a regime la percentuale di spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033 sono detraibili al 30%.
In realtà tale aliquota ridotta troverà applicazione, salvo eventuali future modifiche, a partire dal 2028, perché per il triennio 2025, 2026 e 2027, la Manovra ha previsto un regime transitorio, con percentuali detraibili più ampie.
I costi sostenuti nel citato triennio variano in considerazione della natura e dell’uso dell’immobile, ovverosia se gli interventi sono eseguiti su una unità immobiliare adibita ad abitazione principale o a immobili considerati seconde case.
Se gli interventi agevolabili sono eseguiti sull’abitazione principale, la detrazione IRPEF spetta con aliquota determinata nella misura del:
• 50%, per un massimo di 96 mila euro, sulle spese sostenute nel 2025;
• 36%, per un tetto massimo di 96 mila euro, sulle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
In tutti gli altri casi, in cui gli interventi sono eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, è applicata l’aliquota del:
Tutte le quote verranno detratte in 10 anni con cifre di pari importo, e, cosa importante, non sarà cumulabile con altri bonus per la stessa tipologia di intervento.
Inoltre, la detrazione spetta soltanto se le spese sono tracciate con bonifico parlante, gli interventi sono conformi alla materia urbanistica e in ultimo, non per importanza, vengono conservati fatture, schede tecniche e permessi edilizi.
Gli interventi rientranti nel bonus ristrutturazioni, se eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, ai sensi dell’art. 1117 c.c., possono essere portati in detrazione ai fini IRPEF, nel rispetto delle seguenti aliquote:
In entrambi i casi rimane invariato il limite massimo di spesa pari a euro 96.000.
La Legge di Bilancio 2025 non ha, invece, introdotto significative modifiche in tema di adempimenti, rimasti sostanzialmente invariati e in merito alla documentazione necessaria per fruire del bonus ristrutturazione e per rispondere in caso di eventuali contestazioni:
Una delle questioni più complicate e controverse riguarda le indicazioni da riportare nella causale del bonifico parlante.
Bonifico parlante per usufruire del bonus ristrutturazione - foto Getty Images
Le questioni che hanno sollevato maggiori dubbi riguardano i seguenti casi:
1. Bonifico eseguito da un soggetto (ordinante) diverso dal beneficiario della detrazione. In tal caso non si perde il diritto a fruire dell’agevolazione fiscale allorquando sia correttamente indicato nella causale il codice fiscale del soggetto beneficiario;
2. Bonifici effettuati da conti corrente cointestati. In tale caso, la detrazione potrà essere fruita a uno solo dei due cointestatari, a condizione che venga indicato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa.
3. Nei casi di utilizzo di un bonifico non parlante, incompletezza nella indicazione dei dati contenuti nella causale, anche se tali errori non hanno consentito l’applicazione della ritenuta da parte della Banca e ancora nelle ipotesi in cui non è possibile ripetere il bonifico, l’Amministrazione finanziaria ha affermato, in ogni caso, il riconoscimento della detrazione fiscale. Ciò fermo restando, la facoltà dell’Agenzia di verificare che tali errori o incompletezze non siano state commesse per eludere il rispetto della normativa relativa all’applicazione della ritenuta.
Nonostante la previsione normativa di effettuare il pagamento mediante bonifico parlante, vi sono alcune spese che possono essere sostenute anche con altri mezzi di pagamento, quali:
Ai fini della detrazione fiscale, le modalità con le quali si effettua il pagamento di tali spese non rilevano.
Anche in assenza di una specifica contestazione, è bene adempiere a un importante onere di conservazione della documentazione:
Compilare la comunicazione ENEA entro i 90 giorni dal termine dei lavori è una pratica consigliata, nonostante la Cassazione abbia sancito la non obbligatorietà dell'invio della comunicazione.
Mentre per il modello 730 dell'anno successivo all'ottenimento della detrazione, basta allegare la documentazione conservata, il consiglio però è quello di affidarsi comunque ad un CAF o un commercialista esperto.
|
![]() |
||||
Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005 | ||||
Copyright 2025 © MADEX Editore S.r.l. |
||||