|
Il termine PiMUS è un acronimo che sta a indicare il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi. Si tratta quindi di un documento tecnico che riguarda tutte le attività di cantiere che si svolgono e che hanno a che fare con il ponteggio.
Questo documento deve essere redatto da una persona competente che dovrà ricevere l'incarico dal datore di lavoro dell'impresa che monta e smonta il ponteggio.
ll PiMUS deve essere redatto prima dell'inizio dei lavori di montaggio dei ponteggi e qualora dovessero verificarsi delle modifiche in corso d'opera questo dovrà essere continuamente aggiornato.
La normativa che regolamenta i contenuti e tutti i termini del PiMUS è il D.Lgs. 81/08, meglio noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, nello specifico nell'Allegato XXII, questo documento viene approfondito nel dettaglio.
Vista la sua funzione operativa, il PiMUS dev'essere messo a disposizione non solo della ditta stessa che si occupa di queste attività (montaggio, smontaggio, trasformazione del ponteggio), ma anche di quei lavoratori che, in seguito, utilizzeranno i ponteggi.
Il solo scopo è di garantire la sicurezza di tutto il personale coinvolto nelle attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi, di tutti quei lavoratori coinvolti nei lavori, ma anche di tutti gli abitanti e fruitori dello stabile in cui il ponteggio viene installato.
ll PiMUS è necessario per:
Non risulta obbligatorio, invece, per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, come ponti su cavalletti, ponti su ruote (trabattelli) parapetti, etc.
Il PiMUS deve includere anche:
Tutte le indicazioni di dettaglio e i contenuti del PiMUS, sono riportari nell'Allegato XII, del DLgs 81/08.
|
||