PiMUS

PiMUS: Piano Montaggio Uso e Smontaggio dei Ponteggi, chi lo redige, quando si redige e cosa contiene. Ecco qualche indicazione in più per lavorare in sicurezza
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Pi.M.U.S. cos'è e chi lo redige


Il termine PiMUS è un acronimo che sta a indicare il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi. Si tratta quindi di un documento tecnico che riguarda tutte le attività di cantiere che si svolgono e che hanno a che fare con il ponteggio.

Questo documento deve essere redatto da una persona competente che dovrà ricevere l'incarico dal datore di lavoro dell'impresa che monta e smonta il ponteggio.

ll PiMUS deve essere redatto prima dell'inizio dei lavori di montaggio dei ponteggi e qualora dovessero verificarsi delle modifiche in corso d'opera questo dovrà essere continuamente aggiornato.

La normativa che regolamenta i contenuti e tutti i termini del PiMUS è il D.Lgs. 81/08, meglio noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, nello specifico nell'Allegato XXII, questo documento viene approfondito nel dettaglio.

Piano montaggio uso e smontaggio ponteggi
Vista la sua funzione operativa, il PiMUS dev'essere messo a disposizione non solo della ditta stessa che si occupa di queste attività (montaggio, smontaggio, trasformazione del ponteggio), ma anche di quei lavoratori che, in seguito, utilizzeranno i ponteggi.

Il solo scopo è di garantire la sicurezza di tutto il personale coinvolto nelle attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi, di tutti quei lavoratori coinvolti nei lavori, ma anche di tutti gli abitanti e fruitori dello stabile in cui il ponteggio viene installato.

ll PiMUS è necessario per:

  • ponteggi metallici fissi, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità del progetto;

  • ponteggi provvisori o impalcati costruiti con elementi di ponteggi metallici fissi;

  • ponteggi realizzati con elementi in legno.

Non risulta obbligatorio, invece, per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, come ponti su cavalletti, ponti su ruote (trabattelli) parapetti, etc.

Il PiMUS deve includere anche:

  • disegno esecutivo del ponteggio, con tutti i dettagli necessari compresi gli appoggi e gli ancoraggi allo stabile;

  • progetto del ponteggio, quando previsto;

  • illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, indicando tutte le sequenze passo dopo passo e indicando in modo puntuale tutte le regole da applicare durante le operazioni , con elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni ed elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;

  • descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;

  • indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso.

Tutte le indicazioni di dettaglio e i contenuti del PiMUS, sono riportari nell'Allegato XII, del DLgs 81/08.

riproduzione riservata
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