Tra i documenti obbligatori quando si effettua una ristrutturazione c'è la DiCo, Dichiarazione di Conformità degli impianti. Di cosa si tratta?
DiCo o Dichiarazione di Conformità degli impianti
La Dichiarazione di Conformità degli impianti è un documento obbligatorio in alcuni casi che vedremo, col quale la ditta installatrice di un impianto tecnologico ne certifica la realizzazione a regola d'arte, ai sensi del DM n.37 del 2008, che ha sostituito la più nota legge n.46 del 1990.
Gli impianti per cui è obbligatorio il rilascio di questo documento sono indicati all'art. 1 comma 2 del DM sopra indicato e precisamente si tratta di:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali;
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- impianti di protezione antincendio.
La DiCo è obbligatoria sempre per l'installazione di nuovi impianti, ma lo è anche nel caso in cui si abbia un intervento su un impianto esistente che non sia di manutenzione ordinaria.
Per impianti esistenti si andrà a certificare solo la parte su cui sono state apportate modifiche.
Le ditte che rilasciano la DiCo devono possedere alcuni requisiti professionali, elencati all'art. 4 del DM e precisamente:
- diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- diploma di tecnico superiore attinente;
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art.1.
Per accertarsi che la ditta installatrice dell'impianto abbia i requisiti per rilasciarci la DiCo, indispensabile per la chiusura di qualsiasi pratica edilizia con modifica di impianti e il rilascio della agibilità, bisogna richiedere copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, prima dell'inizio dei lavori.