DiCo, dichiarazione di conformità impianti

Tra i documenti obbligatori quando si effettua una ristrutturazione c'è la DiCo, Dichiarazione di Conformità degli impianti. Di cosa si tratta?
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DiCo o Dichiarazione di Conformità degli impianti


La Dichiarazione di Conformità degli impianti è un documento obbligatorio in alcuni casi che vedremo, col quale la ditta installatrice di un impianto tecnologico ne certifica la realizzazione a regola d'arte, ai sensi del DM n.37 del 2008, che ha sostituito la più nota legge n.46 del 1990.

Un progetto di impianti
Gli impianti per cui è obbligatorio il rilascio di questo documento sono indicati all'art. 1 comma 2 del DM sopra indicato e precisamente si tratta di:

  1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

  2. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

  3. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;

  4. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

  5. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali;

  6. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

  7. impianti di protezione antincendio.

La DiCo è obbligatoria sempre per l'installazione di nuovi impianti, ma lo è anche nel caso in cui si abbia un intervento su un impianto esistente che non sia di manutenzione ordinaria.
Per impianti esistenti si andrà a certificare solo la parte su cui sono state apportate modifiche.

Le ditte che rilasciano la DiCo devono possedere alcuni requisiti professionali, elencati all'art. 4 del DM e precisamente:

  1. diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

  2. diploma di tecnico superiore attinente;

  3. diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

  4. titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

  5. prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art.1.

Per accertarsi che la ditta installatrice dell'impianto abbia i requisiti per rilasciarci la DiCo, indispensabile per la chiusura di qualsiasi pratica edilizia con modifica di impianti e il rilascio della agibilità, bisogna richiedere copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, prima dell'inizio dei lavori.

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