Gatti liberi di circolare in condominio

La libera circolazione dei gatti in condominio è un fenomeno noto a tutti noi, per la loro natura. Vediamo i principali paletti normativi entro cui può muoversi
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Gatti liberi in condominio


Una delle caratteristiche dei gatti è la libertà!

Circolano ovunque gli venga in mente, vanno avanti finché non li fermano elementi obiettivi, diciamo così, come può essere il vuoto quando sono in cima a un albero, tetto, etc.

Gatto su balcone in condominio
Per il resto si intrufolano ovunque in silenzio e con agilità. Non li fermano cornicioni, finestre aperte, etc. In altre società non sarebbero gli unici animali: in India ad esempio sui tetti potremo incontrare delle scimmie!

A noi bastano i gatti che, quindi, più di tutti gli animali domestici rappresentano l'istinto e lo stato libero e selvaggio.

Gatto e vaso rotto
Anche quando sono in cima a un lampadario del salotto, il loro piccolo-grande mondo resta libero e selvaggio. Il fatto che siano liberi, non vuol dire che siano nomadi; come vedremo, la stessa legge ha riconosciuto il loro attaccamento al territorio tutelando le c.d. colonie feline.

Insomma, piaccia o no, il gatto non si piega alla natura umana. Naturalmente, la legge, pur rispettando il loro senso di libertà e territorialità, non manca di tutelare interessi a queste superiori, per i casi in cui sai messa a rischio la salute umana, o si altri animai o in generale l'integrità di persone e cose.

Entriamo dunque nel vivo dell'argomento.


Gatti domestici e condominio


Come forse noto oramai a tutti, la legge di riforma del condominio (L. n. 220/2012) ha risposto a una delle questioni più dibattute dentro e fuori le aule di tribunale, quella relativa all'ammissibilità del divieto di animali domestici in condominio.

Sopperendo al silenzio del codice, che tante incertezze aveva creato, prevede testualmente al co.4 dell'art. 1138 c.c. che:

le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici (v. art. 1138, co. 5 c.c.).


La norma secondo la giurisprudenza non può essere aggirata dai condòmini nemmeno all'unanimità.


La tutela delle colonie feline


Il nostro ordinamento ha recepito negli ultimi anni la sempre maggiore sensibilità della società verso gli animali domestici; tra le tante norme che se ne sono occupate, qui citiamo la L. n. 281/1991.

Gatto su tetto in condominio
Tale testo normativo ha dato tutela alle colonie feline, cioè i gruppi più o meno numerosi nei quali i gatti vivono stanziandosi in un determinato territorio.

Per quanto qui interessa, la legge prevede che:

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza (art. 2 co.7-10, L. n. 281/1991).


La libertà dei gatti è quindi rispettata, anzi, in un certo modo tutelata ma nel rispetto della salute pubblica, certamente, oltre che del loro stesso gruppo.

La loro incolumità, al pari di tutti gli altri animali, è poi oggi tutelata da altre nuove norme quali quelle di cui al Tit. IX bis, del codice penale, intitolato:

Dei delitti contro il sentimento degli animali (Tit. IX bis c.p.)

introdotto dalla L. n. 189/2004 o quelle in materia di soccorso stradale nel Codice della Strada etc. Infine, per completare il quadro normativo, è importante andare a verificare cosa prevedono le normative locali.


Gatti randagi e condominio


Le colonie feline sono ammesse in condominio?

Secondo l'opinione prevalente, sì.

Ciò nel rispetto innanzitutto della noma di cui all'art. 1102, co.1 c.c., secondo cui:

ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102, co.1, c.c.).


Ove la presenza dovesse arrecare disturbo o danno alla vita dei condòmini, potrà essere regolata o, nei casi più gravi, esclusa: l'assemblea o lo stesso amministratore a seconda delle competenze, potranno stabilire determinate norme che consentano il contemperamento degli interessi degli animali con quelli della salute e dell'ordine della vita in condominio.

Tale contemperamento non sempre si raggiunge con facilità; nei casi più gravi è possibile chiedere l'intervento del Sindaco, che potrà eventualmente emanare i provvedimenti che ritiene più utili; detti provvedimenti saranno a loro volta impugnabili davanti al tribunale amministrativo.

Per eventuali danni si potrà chiedere il risarcimento al responsabile in sede civile o penale a seconda dei casi.


Gatti liberi in condominio e danni


Se i gatti sono liberi di circolare, i loro padroni rispondono dei danni che i gatti producono vivendo la propria libertà.

Gatti liberi in condominio

Pensiamo ad esempio a casi come la rottura di vasi e i danni conseguenti a cose o persone (anche se in questo caso, bisogna ricordare che i vasi devono essere collocati in maniera sicura).

Pensiamo ancora ai danni provocati dall'urina del gatto agli indumenti stesi o ai problemi di igiene vari che possono essere provati dalla stessa urina o dalla sporcizia.

Naturalmente, il collegamento causale tra il danno e il comportamento del gatto o del suo responsabile, dev'essere provato.

Come i padroni dei gatti domestici, così anche coloro che si prendono cura di animali randagi possono essere chiamati a rispondere di eventuali danni: tale responsabilità come sempre va valutata a seconda del caso concreto.

L'obbligo del risarcimento del danno è previsto dalla norma generale sulla responsabilità civile da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. secondo cui:


qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art. 2043 c.c.)

in caso di immissioni (quali rumori, esalazioni, scuotimenti etc.) intollerabili ex art. 844 c.c..

Inoltre, il codice prevede una forma speciale di responsabilità dei padroni per il danno causato degli animali, secondo cui:

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (art. 2052 c.c.).


In sede penale, le responsabilità discendono da varie norme quali ad es. il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (v. art. 659 c.p.), danneggiamento (v. art. 635 c.p.) etc.

Poi vi è l'illecito di omessa custodia e malgoverno di animali (v. art. 672 c.p.), ora depenalizzato.

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