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Anche chi vive in condominio può pensare di installare un pannello fotovoltaico al fine di ottenere un miglioramento energetico dell'immobile.
Siamo di fronte ad un intervento piuttosto vantaggioso visti i risparmi che ne conseguono, aspetto che fa sì che la spesa sia facilmente ammortizzabile.
Ma non è tutto poiché anche i molteplici incentivi fiscali riconosciuti dallo Stato rendono l'opera piuttosto appetibile.
L'installazione di un impianto fotovoltaico in condominio è disciplinata dagli articoli 1120 e 1122 bis del codice civile. Occorre tenere distinte due diverse situazioni: l'impianto fotovoltaico di interesse del condominio dall' impianto fotovoltaico del singolo appartamento.
Iniziando dal fotovoltaico condominio la normativa di riferimento qualora si voglia installare un fotovoltaico a vantaggio dell'intero condominio, è l'articolo 1120 codice civile.
In base ad essa i condomini possono disporre tutte le innovazioni dirette contenimento del consumo energetico.
In modo esplicito il legislatore specifica che si considerano innovazioni le opere per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che acquistino a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra superficie comune che si ritenga adeguata.
Per poter procedere con l'installazione dell'impianto è necessario sottoporre l'iniziativa al voto dell'assemble del condominio. Per deliberare la legge richiede la maggioranza semplice di cui al comma due dell'articolo 1136 codice civile.
Sono valide le delibere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Da specificare che qualora l'intervento rientri nel Superbonus come intervento trainato occorre rispettare le regole sulle maggioranze previste dal legislatore in caso di tale agevolazione fiscale.
Essendo in presenza di un'innovazione gravosa si applica quanto stabilito dall'articolo 1121 codice civile, in base al quale se l'innovazione economicamente gravosa è costituita da un'opera suscettibile di un uso separato, i condomini che non vogliano trarne vantaggio saranno esonerati dal versamento del contributo.
Nel caso in cui l'utilizzo separato non sia consentito, in linea teorica l'innovazione non potrebbe trovare realizzazione.
Tuttavia, la legge pone una deroga in quanto l'intervento sarà ammesso sempre che la maggioranza dei condomini che l'abbia voluta e deliberata sia disponibile a sobbarcarsi per intero la spesa.
Può un solo condomino installare l'impianto fotovoltaico sul tetto comune beneficiando da solo dei vantaggi conseguenti al risparmio energetico connesso all'opera eseguita. Esso può essere installato sul tetto comune oppure su un'area appartenente al singolo condomino.
Afferma infatti l'articolo 112 bis del codice civile che è consentita l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche destinati al servizio di singole unità del condominio. Essi possono essere collocati sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune o sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
La legge dunque consente l'installazione dell'impianto fotovoltaico per il singolo appartamento, senza bisogno di alcuna autorizzazione.
Occorre tuttavia che all'amministratore venga data comunicazione della tipologia di lavoro che si intende eseguire.
La legge disciplina l'ipotesi in cui per l'installazione dell'impianto fotovoltaico a interesse esclusivo del condomino si debba apportare delle modifiche alle parti comuni.
In tal caso il soggetto interessato è tenuto a darne comunicazione all'amministratore, specificando in modo dettagliato quelle che saranno le caratteristiche dell'opera da eseguire nonché la sua modalità di esecuzione.
Essa può prescrivere delle modalità diverse di esecuzione del lavoro o imporre delle cautele a salvaguardia di quegli interessi primari che sono la sicurezza e stabilità dell'edificio nonché il decoro architettonico dello stesso.
Tali decisioni devono essere assunte con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136 codice civile.
Tale delibera deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio.
Infine, l'assemblea può subordinare l'esecuzione di tali lavori alla prestazione di particolare garanzia da parte dell'interessato contro eventuali danni.
Da quanto affermato si evince che al di fuori dei poteri sopra descritti l'assemblea non ha facoltà di negare l'esecuzione dell'intervento.
L'assemblea, infine, su richiesta dell'interessato, può anche provvedere a suddividere l'uso della superficie comune interessata o del lastrico al fine di tutelare le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento del condominio o comunque in vigore.
Vale la pena spendere ancora qualche parole in merito a quelle che sono le detrazioni che possono essere riconosciute in caso di installazione di pannelli fotovoltaici.
Installando un impianto fotovoltaico è possibile beneficiare di ben tipologie di incentivi fiscali.
Si potrà innanzitutto fruire del Bonus ristrutturazioni considerando che in questo caso si avrà un limite di spesa pari a 96.000 euro e una detrazione pari al 50% della spesa sostenuta.
Tale detrazione non deve essere confusa con l'Ecobonus del quale si può godere qualora si andranno a eseguire interventi di riqualificazione energetica.
In ultimo, ma non per importanza, c'è il Superbonus che comporta un intervento trainante di isolamento termico al quale agganciare l'installazione del fotovoltaico, in qualità di intervento trainato.
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