Fognature e risarcimento del danno

La funzione dell?impianto di fognatura è quella di consentire lo scarico delle acque luride prodotte dai condomini nelle loro unità immobiliari e nelle
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FognaturaLa funzione dell'impianto di fognatura è quella di consentire lo scarico delle acque luride prodotte dai condomini nelle loro unità immobiliari e nelle parti comuni.Esso, salvo diversa indicazione dei titoli d'acquisto, è da considerarsi parte comune.Ciò tanto per l'espressa citazione nel n. 3 dell'art. 1117 c.c. e comunque per la funzione svolta da quell'impianto.La fognatura è da considerasi comune fino alle diramazioni nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva e fino al punto dà�€˜innesto nella conduttura fognante comunale.Quanto agli innesti con gli appartamenti, le così dette braghe, essi devono considerarsi di pertinenza esclusiva del titolare della porzione in piano che servono in quanto la loro funzione è quella di connettere la parte d'impianto di proprietà individuale a quella condominiale.Questa tripartizione è fondamentale anche ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile.Nel caso di danno e d'incertezza o peggio ancora d'impossibilità d'individuare da quale parte dell'impianto esso provenga inutile sperare nel vederselo risarcito: il giudice rigetterebbe la domanda.A queste conclusioni è giunto il Tribunale di Bari con una sentenza dello scorso 30 maggio.Per affermare ciò il magistrato pugliese ha specificato che secondo quanto statuito dalla giurisprudenza, in base all'interpretazione di cui all'art. 1117 n.3 c.c., se la fognatura causa danni ad un condomino, ne risponde il condominio se derivano da infiltrazioni provenienti dal tratto di fognatura che arriva fino al punto di innesto alla rete pubblica.Se, invece, i danni derivano dalla parte esterna dell'impianto, ne risponde il Comune, se dovuti a cattiva manutenzione (Corte App.Civ Roma 30 novembre 1964).Se poi il danno proviene dalla fognatura posta a servizio di una sola scala o parte di essa, la spesa grava sui codomini che traggono utilità dall'impianto che ha provocato il danno, in proporzione ai rispettivi millesimi, tenendo presente che in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'art.1117 n. 3 c.c. anche per l'impiantoFognatura di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi del collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva (Cass. civ.sez.111 sent. n. 583 del 17 gennaio 2001).Se infine si dimostra che l'occlusione della fognatura e quindi il danno sono riconducibili a fatto del condomino, dei danni risponde soltanto questi (Cass. civ. sez. III 12 maggio 1981 n. 3146) (Trib. Bari 30 maggio 2011 n. 1890).Non ricadendo la fattispecie sottoposta al suo esame in nessuna delle ipotesi formulate, il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento.Per dirla semplicisticamente: niente responsabile, niente risarcimento.Com'è normale che sia, d'altronde.
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Alert Commenti
  • Paul1
    Paul1
    Venerdì 31 Agosto 2018, alle ore 16:43
    Riguardo a questo caso io abito in un appartamento situato in una casa che ha in totale 5 appartamenti tutti di proprietà diversi.
    Da menzionare che non siamo un condominio, non abbiamo mai costituito il condominio.
    Due mesi fa nella casa del condomino di piano terra e stato un rigurgito della fognatura (lui era in ferie) che a causato diversi danni.
    Adesso chi deve pagare questi danni visto che non sappiamo la causa e il condomino ha quasi 10 anni da quando e stato ristrutturato? .
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    • Lucag1979
      Lucag1979 Paul1
      Martedì 4 Settembre 2018, alle ore 10:23
      I comprietari dell'impianto fognario, quindi tutti i condòmini se la fogna condominiale è in condominio tra tutti. Che il condominio non sia stato formalmente "costituito" è irrilevante, esso esiste comunque.
      rispondi al commento
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