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La
funzione dell'impianto di fognatura è quella di consentire lo scarico delle acque luride prodotte dai condomini nelle loro unità immobiliari e nelle parti comuni.Esso, salvo diversa indicazione dei titoli d'acquisto,
è da considerarsi parte comune.Ciò tanto per l'espressa
citazione nel n. 3 dell'art. 1117 c.c. e comunque per la funzione svolta da quell'impianto.La fognatura è da considerasi comune fino alle
diramazioni nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva e fino al punto dà�€˜innesto nella conduttura fognante comunale.Quanto agli innesti con gli appartamenti,
le così dette braghe, essi devono considerarsi di pertinenza esclusiva del titolare della porzione in piano che servono in quanto la loro funzione è quella di connettere la parte d'impianto di proprietà individuale a quella condominiale.
Questa tripartizione è fondamentale anche ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile.
Nel caso di danno e d'incertezza o peggio ancora d'impossibilità d'individuare da quale parte dell'impianto esso provenga inutile sperare nel vederselo risarcito: il giudice rigetterebbe la domanda.A queste conclusioni è giunto il
Tribunale di Bari con una sentenza dello scorso 30 maggio.Per affermare ciò
il magistrato pugliese ha specificato che
secondo quanto statuito dalla giurisprudenza, in base all'interpretazione di cui all'art. 1117 n.3 c.c., se la fognatura causa danni ad un condomino, ne risponde il condominio se derivano da infiltrazioni provenienti dal tratto di fognatura che arriva fino al punto di innesto alla rete pubblica.Se, invece, i danni derivano dalla parte esterna dell'impianto, ne risponde il Comune, se dovuti a cattiva manutenzione (Corte App.Civ Roma 30 novembre 1964).Se poi il danno proviene dalla fognatura posta a servizio di una sola scala o parte di essa, la spesa grava sui codomini che traggono utilità dall'impianto che ha provocato il danno, in proporzione ai rispettivi millesimi, tenendo presente che in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'art.1117 n. 3 c.c. anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi del collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva (Cass. civ.sez.111 sent. n. 583 del 17 gennaio 2001).Se infine si dimostra che l'occlusione della fognatura e quindi il danno sono riconducibili a fatto del condomino, dei danni risponde soltanto questi (Cass. civ. sez. III 12 maggio 1981 n. 3146) (
Trib. Bari 30 maggio 2011 n. 1890).Non ricadendo
la fattispecie sottoposta al suo esame in nessuna delle ipotesi formulate, il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento.Per dirla semplicisticamente:
niente responsabile, niente risarcimento.
Com'è normale che sia, d'altronde.