|
Il Conto Termico è stato introdotto dal D.M. 12 dicembre 2012 ed è un incentivo che si può chiedere per particolari interventi che incrementano l'efficienza energetica di edifici esistenti o per interventi finalizzati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Il Conto Termico non è una detrazione fiscale, come invece lo sono quella sul risparmio energetico (65%) e quella sulle ristrutturazioni edilizie (50%), ma è un contributo che viene erogato dal GSE (l'ente Gestore dei Servizi Energetici), previa accettazione di una domanda e secondo una particolare regolamentazione.
Il Conto Termico è quindi tutt'altra cosa rispetto alle detrazioni fiscali.
In seguito al Decreto Attuativo del D.M. 12 dicembre 2012, il Decreto Legislativo 3 marzo 2013 n.28, il G.S.E. ha pubblicato sul suo sito le regole applicative per il Conto Termico.
Negli ultimi giorni, in particolare il 4 dicembre 2013, sempre il G.S.E. ha pubblicato un'integrazione a tali regole, introducendo indicazioni importanti relative alle fatture e ai bonifici per interventi di cui si intende beneficiare del Conto Termico.
È chiaramente espressa, ai fini dell'ammissione all'incentivo, la necessità di produrre copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e copia delle ricevute dei bonifici bancario o postale con cui tali spese sono state pagate.
Le fatture devono descrivere con precisione la tipologia di intervento eseguito e oggetto dell'incentivazione.
Qualora gli interventi incentivabili siano più di uno, è necessario scorporare le fatture e i pagamenti per ogni singolo intervento.
Le fatture devono riportare la partita IVA del soggetto che le emette ed essere intestate al Soggetto Responsabile del Conto Termico (ossia colui che sostiene le spese per l'esecuzione degli interventi), di cui bisogna specificare il codice fiscale o partita IVA.
Nel caso in cui il soggetto abbia fatto ricorso alla locazione finanziaria, la fattura va intestata alla società di leasing e bisogna fornire anche copia del contratto di leasing.
Si presti poi attenzione a far combaciare la somma totale degli importi delle fatture con la spesa totale consuntivata indicata nella scheda di ammissione.
È importante segnalare che i pagamenti di interventi per i quali si intende accedere al Conto Termico non vanno fatti mediante l'apposito modello di bonifico previsto per le detrazioni fiscali sul risparmio energetico e sulle ristrutturazioni edilizie, pena la non accettazione della richiesta.
Si dovrà utilizzare invece il modello di bonifico ordinario.
Nel bonifico è molto importante inserire alcune informazioni nella causale:
- il riferimento al Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012;
- il riferimento al numero di fattura e alla relativa data.
Qualora nel modello di bonifico non vi siano campi appositi, nella causale andranno riportati anche:
- partita IVA/codice fiscale di chi riceve il pagamento;
- partita IVA/codice fiscale del soggetto responsabile.
In caso di locazione finanziaria o di finanziamento diverso dal leasing (es. credito al consumo tramite società finanziaria), la causale del bonifico effettuato dalla società di leasing o dalla società finanziaria deve riportare i riferimenti del soggetto responsabile (nominativo e partita IVA/codice fiscale).
Se il pagamento viene effettuato da un soggetto diverso dal soggetto responsabile e non riconducibile ai casi appena descritti (leasing, credito al consumo) la causale dovrà riportare questa frase: pagamento effettuato per conto di… (nominativo e codice fiscale del soggetto responsabile).
Nell'eventualità in cui la fattura non venga emessa al momento del pagamento, sul bonifico si può riportare, anziché il numero di fattura, il numero d'ordine.
Importante ricordarsi però di inviare poi al GSE tutta la documentazione (copia della fattura emessa successivamente e copia della ricevuta del bonifico entrambe riportanti il numero d'ordine).
È fatta esenzione dal presentare fatture e ricevute di bonifici per gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche per i quali sia stato stipulato un contratto di rendimento energetico tra PA ed ESCO.
Ricordo che le ESCO sono società che eseguono interventi mirati a migliorare l'efficienza energetica, assumendo il rischio dell'iniziativa e liberando il cliente da oneri organizzativi e di investimento.
I risparmi economici ottenuti con l'intervento vengono poi condivisi tra ESCO e cliente con diverse tipologie di contratto.
Sono inoltre esonerati dall'obbligo di presentazione delle fatture e delle ricevute dei bonifici gli interventi realizzati su edifici privati per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione/servizio energetico tra soggetto privato ed ESCO.
|
||