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Scioglimento unione civile e trasferimento immobiliare

Il trasferimento dell'immobile a favore di un solo partner in caso di scioglimento unione civile è esente dal pagamento di talune imposte come per il matrimonio
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Unioni civili: verso l'equiparazione al matrimonio anche per i trasferimenti immobiliari


Sembra che piano piano il nostro Paese, e in particolare il nostro ordinamento, stia (finalmente) affrontando, con una maggiore organicità, il tema del riconoscimento alle unioni civili dei medesimi diritti e vantaggi, previsti per il modello tradizionale rappresentato e fondato sul matrimonio, andando verso una lenta equiparazione dei due vincoli, soprattutto da un punto di vista giuridico.

Unione civile e trasferimento immobile
L'ultimo passo in avanti in tale senso è rappresentato da un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria che, con l'istanza di interpello 24 novembre 2022, n. 573, ha stabilito che l'esenzione dal pagamento delle imposte, prevista dall'art. 19 della L. n. 74/87 per gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio trova applicazione anche in caso di trasferimento dell'immobile a seguito della cessazione dell'unione civile.


Il caso sottoposto: trasferimenti immobiliari separazione delle unioni civili


La questione sottoposta dall'istante riguarda un immobile acquistato da soggetti uniti civilmente in regime di separazione dei beni, fruendo dei benefici fiscali previsti dalla normativa in materia di agevolazioni prima casa.

L'istante rappresentava altresì che a seguito di scioglimento unione civile, con separati accordiera stato stabilito il trasferimento dei diritti immobiliari pari al 50% dall'uno all'altro, senza corrispettivo alcuno.


Aspetti fiscali in caso di trasferimento immobile separazione unione civile


Le questioni affrontate dall'Amministrazione finanziaria, su richiesta del contribuente istante, sono essenzialmente due e strettamente connesse fra di loro: la prima riguarda l'applicazione dell'esenzione dal pagamento di talune imposte, previste dall'art. 19, Legge 6 marzo 1987, n. 74, in caso di scioglimento dell'unione civile per il trasferimento dell'intera quota dell'immobile a favore di un solo partner e, la seconda, in caso di esito positivo della prima questione se tale trasferimento immobiliare a favore dell'altro unito civilmente comporti la perdita del beneficio prima casa.

Scioglimento unione civile
Per completezza occorre precisare che il citato art. 19, Legge 6 marzo 1987, n. 74, stabilisce che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti da: imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

In altri più specifici termini, l'istante chiedeva la correttezza dell'estensione del beneficio di estensione dal pagamento delle imposte sull'atto di trasferimento immobiliare, prevista in caso di cessazione del vincolo matrimoniale, anche nelle ipotesi di unione civile.


Esenzione pagamento imposte in caso di separazione unione civile


Con riferimento alla prima questione, l'Amministrazione finanziaria, con l'istanza di interpello in commento, dopo aver ripercorso il lungo iter giurisprudenziale e normativo che hanno caratterizzato la materia delle unioni civili e l'applicabilità di taluni istituti previsti in primis per il matrimonio, ha risposto all'interpello, richiamando anche propri precedenti.

Con riferimento alla prima questione, l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato che l'esenzione dal pagamento di talune imposte, prevista dall'art. 19, Legge 6 marzo 1987, n. 74, deve trovare applicazione anche per gli atti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi (Corte Costituzionale n. 154/1999) e agli accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 del DL 132/2014 (risoluzione n. 65/2015).



Ciò secondo l'Ufficio, in ragione dell'applicazione della disciplina relativa ai procedimenti di separazione personale, di divorzio e di negoziazione assistita, deve trovare applicazione anche nei casi di scioglimento delle unioni civili, contenuta all'art. 1 comma 25, L. 76/2016 (Legge c.d. “Cirinnà”).

Sulla base di tale parallelismo ne consegue che l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile, adibito a residenza dei soggetti precedentemente uniti civilmente, a favore di uno dei due è esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.


Separazione unione civile e agevolazioni prima casa


In relazione alla seconda questione, relativa alla decadenza dal beneficio previsto per l'acquisto con l'agevolazione prima casa, nel caso di trasferimento a favore di un soggetto unito civilmente, l'Agenzia richiama il dettato del comma 4 della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, a norma del quale il trasferimento degli immobili acquistati con il beneficio prima casa prima del decorso del termine di 5 anni dalla data del loro acquisto comporta, di regola, la decadenza dal beneficio.

Trasferimento immobile separazione
Nello specifico caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia, non si rinvengono i presupposti per la decadenza dell'agevolazione prima casa, atteso che il trasferimento immobiliare infraquinquennale è stato realizzato in sede di accordi di separazione o divorzio.

Non si realizza, pertanto, la decadenza dall'agevolazione prima casa goduta al momento dell'acquisto dell'immobile da parte dei coniugi, operando l'esenzione di cui all'art. 19, L. 74/87 (in senso analogo, circolare n. 27/2012).

L'esclusione della decadenza dal beneficio non impone il successo riacquisto un altro immobile abitativo entro un anno dall'alienazione prima che siano decorsi anni 5.

riproduzione riservata
Esenzione trasferimento immobiliare separazione scioglimento unione civile
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