Una recente sentenza rende illegittimo il Regolamento Comunale che esclude le pertinenze dall'esenzione Ici prima casa.
Come è noto, gli immobili che sono adibiti ad abitazione principale sono esenti dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili dal 2008 e già dal 2007 godevano di un'aliquota ridotta.
Queste agevolazioni vanno, naturalmente, estese anche alle pertinenze, cioè quegli immobili che l'art. 817 del Codice Civile definisce come le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
Si tratta, di solito, di immobili come box auto, cantinole, soffitte, che hanno funzione accessoria rispetto alla casa.
Alcuni Comuni hanno adottato dei Regolamenti Ici che limitano l'estensione delle agevolazioni ad una sola pertinenza.
In particolare il Regolamento Ici del Comune di Bologna stabiliva, all'art. 15 bis, che l'esenzione potesse valere per una sola pertinenza contraddistinta dalle categorie catastali C/6 (autorimesse), C7 (tettoie chiuse od aperte) o C/2 (magazzini e locali di deposito).
A seguito del ricorso di un contribuente di questo comune, la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna ha emesso una sentenza (la n. 76/12/09 del 24 giugno 2009), che potrà costituire un interessante precedente per tutte le situazioni simili.
Nello specifico il contribuente era proprietario di un appartamento e di due autorimesse che, seppur individuate su singole schede catastali, costituivano di fatto un'unica pertinenza per l'immobile, il quale si era visto respingere l'agevolazione per l'abitazione principale, ad una delle due.
Accogliendo il ricorso, la Commissione ha dichiarato illegittimo il regolamento in questione e il divieto di estendere le agevolazioni ad altre pertinenze, sulla base di quanto affermato dall'art. 817 del Codice Civile sopra citato e del successivo art. 818.
In particolare, la Commissione ha ripreso una precedente sentenza della Corte di Cassazione che affermava che le aree pertinenziali non sono soggette ad autonoma tassazione, in quanto sono immobili la cui natura è giustificata in funzione del ruolo di ornamento ed accessorio di un'altra, e non ha alcun significato il fatto che siano individuate catastalmente in maniera autonoma.