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Come ogni anno, nel mese di gennaio vi è la corsa a capire se e quando si deve provvedere al pagamento del canone Rai.
Proviamo a chiarire i principali dubbi, soprattutto in ordine alla possibilità di richiesta di esonero del canone tv 2021.
Ormai da tempo, precisamente dal 2016, ogni titolare di bolletta di energia elettrica, con residenza anagrafica, si vede generalmente addebitato, di default, l'importo complessivo pari a euro 90.
Il presupposto per il versamento di tale canone è la presunzione che i titolari di un'utenza di fornitura elettrica detengano anche un apparecchio televisivo nell'abitazione di residenza.
Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti i televisori.
Per apparecchio televisivo si intende l'apparecchiatura munita di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall'antenna radiotelevisiva.
Devono, pertanto, ritenersi esclusi dal pagamento del canone Rai i possessori di soli computer.
Al riguardo non vi sono sostanziali modifiche rispetto al pagamento del canone Rai 2020. Il versamento del canone può essere eseguito:
Se nessun componente del proprio nucleo famigliare è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno.
Come rilevato è tenuto a pagare il canone Rai chiunque detiene un apparecchio televisivo.
Sono però previste specifiche esenzioni per determinate categorie di soggetti che non sono tenuti al pagamento del canone per il 2021, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva.
Tali soggetti che potranno, dunque, risparmiare non pagando il canone Rai sono:
Per la maggior parte dei soggetti che rientrano nelle ipotesi di esonero (a eccezione dei non possessori di tv), il modulo per l'esenzione del canone Rai da compilare è il medesimo ed è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Si tratta di una dichiarazione sostitutiva nella quale devono essere indicati i dati del dichiarante e compilata la Sezione I relativa alla Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Coloro i quali non possiedono un televisore sono tenuti, invece, a compilare la Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, anch'essa disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Come precisato, la richiesta per il riconoscimento dell'esonero deve essere presentata dagli aventi diritto sopra individuati, entro il prossimo 31 gennaio.
Come rilevato, le domande presentate dal 1° febbraio al 30 giugno 2021 si considerano presentate per le richieste di esonero dal canone dovuto per il secondo semestre.
Infine, le domande presentate dopo il mese di giugno si considerano considerate come richieste di esenzione per l'anno 2022.
Tale domanda è valida con esclusivo riferimento al 2021, con la conseguenza, che il soggetto che ritiene di essere esonerato deve presentare, ogni anno, l'apposita dichiarazione, a eccezione degli ultra settantacinquenni.
I soggetti utrasettantenni esentati dall'obbligo di versamento del canone Rai, se hanno presentato la dichiarazione sostitutiva e se le condizioni che giustificano l'esenzione (reddito non superiore a euro 8.000 e senza conviventi titolari di un reddito proprio) permangono anche nelle annualità successive, non sono tenuti a procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni.
Nelle ipotesi in cui, viceversa, una delle condizioni di esenzione venga meno (a esempio per superamento del reddito massimo previsto), sono tenuti a presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).
Diverse sono le modalità previste per la presentazione della richiesta di esonero e, in particolare, si può:
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