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Radicale cambio di rotta dell'Agenzia delle entrate in caso di errori di compilazione delle fatture, relative ai bonus casa.
Con la risposta all'interpello del 14 giugno 2023 numero 348, l'Agenzia delle Entrate afferma un orientamento rigoroso che sembra porsi in antitesi rispetto alle più recenti posizioni affermate dalla stessa Amministrazione finanziaria, ai fini della fruibilità dell'agevolazione fiscale Superbonus e, in generale per i bonus casa, anche in caso di errori riguardanti i dati dei soggetti beneficiari indicati nei documenti contabili.
Ultimamente l'Agenzia in più occasioni aveva affermato la possibilità di accedere agli incentivi fiscali in caso di lavori edili, anche in presenza di errori commessi nella compilazione di documenti contabili, quali la fattura o del bonifico parlante.
Con la nuova risposta all'interpello, sembra essere cambiato qualcosa di significativo.
Per comprendere l'importante principio affermato con la risposta all'interpello è importante ripercorrere, seppur per brevi cenni e per tratti essenziali, il caso sottoposto all'attenzione dell'Ufficio.
Un contribuente nel febbraio del 2022 ha compensato una quota annuale del credito, derivante da uno sconto in fattura in precedenza ricevuto per l'esecuzione di interventi rientranti nella disciplina agevolativa del Superbonus.
L'Agenzia delle entrate ha disconosciuto tale compensazione, rilevando un errore nella compilazione delle fatture afferenti all'indicazione del codice fiscale del condominio.
L'Agenzia delle entrate, nel caso specifico, ha annullato il diritto di opzione in precedenza esercitato con conseguente versamento del credito utilizzato in compensazione mediante l'istituto del ravvedimento operoso.
Secondo l'Amministrazione, infatti, l'errata indicazione del codice fiscale rappresenta un errore sostanziale, che giustifica l'annullamento della comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate e la conseguente nuova comunicazione, a patto che non siano scaduti i termini.
La risposta a interpello in esame assume un'indubbia rilevanza soprattutto in considerazione dell'analisi in ordine alla differenza del concetto di credito inesistente e credito non spettante.
In realtà, l'Agenzia affronta tale distinzione non direttamente, ovverosia con riferimento alla sanzione applicabile.
Deve ritenersi credito inesistente il credito che difetta di un presupposto costitutivo.
Il credito non spettante, invece, è il credito in relazione al quale il contribuente commette un errore di qualificazione o quantificazione.
In termini più semplici: il credito è inesistente se non esiste, mentre il credito è invece non spettante se esiste ma non può essere utilizzato.
Secondo l'Agenzia delle entrate in caso di errata indicazione del codice fiscale si è nell'ambito di un errore di tipo sostanziale ma il relativo credito è reale e, dunque, non inesistente, ma spettante, con la conseguenza che la sanzione applicabile è pari al 30%, sanabile a mezzo del ravvedimento operoso.
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