|
Un tema che spesso è posto all'attenzione degli operatori di settore riguarda il pagamento delle spese per le gli interventi rientranti nei bonus edili.
È noto che gli incentivi per ristrutturazione casa, ai fini della detrazione dalle imposte sui redditi devono essere sostenuti e versati mediante un apposito bonifico, cosiddetto bonifico parlante.
Si tratta di un bonifico per detrazione fiscale, appositamente previsto per il pagamento dei bonus casa e introdotto per dare esecuzione agli obblighi imposti in ambito unionale in materia di monitoraggio fiscale e per evitare il dilagare del fenomeno di operazioni commerciali non effettivamente realizzate o in ogni caso in odore di frode.
Il tratto distintivo del bonifico parlante è rappresentato da una serie di specifiche indicazioni che devono essere ivi indicate per consentire il tracciamento dei costi sostenuti per gli interventi edilizi e consentire, per agevolare o, in ogni caso, non ostacolare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.
I bonifici parlanti per i bonus casa devono contenere una serie di indicazioni, alcune delle quali sono le medesime rispetto ai dati che devono essere contenuti nel bonifico ordinario, quali:
Oltre a tali informazioni, il bonifico parlante deve altresì riportare:
Chiariti tali preliminari aspetti, relativi alla corretta compilazione dei bonifici per detrazione fiscale, sovente accade che, pur nella consapevolezza che il pagamento delle spese deve essere necessariamente in modo parlante, non di rado accade che, in sede di pagamento si utilizzi il bonifico classico o comunemente definito ordinario.
Cosa fare in questi casi?
Si perde l'agevolazione fiscale.
Sul punto si è espressa l'Agenzia delle Entrate, che con la recente risposta a una istanza di interpello del 14 febbraio 2023, n. 214, formulata da un richiedente beneficiario del bonus facciate, ha chiesto all'Ufficio interpelli dell'Amministrazione finanziaria, se tale errore può considerarsi così gravoso da non consentire la fruibilità del beneficio fiscale.
Nel dettaglio, nel caso sottoposto all'Agenzia, l'istante rappresentava che, a fronte della fattura emessa dal fornitore, il relativo pagamento è avvenuto indicando nella causale tutti i riferimenti normativamente previsti, per mero errore era stato utilizzato un bonifico ordinario e non quello c.d. parlante.
In particolare, il contribuente istante chiedeva il parere vincolante per l'Amministrazione in merito alla possibilità di considerare sanato anche per il bonus facciate l'errore, consistito nell'aver versato i costi con bonifico ordinario in luogo del bonifico parlante in presenza di una dichiarazione da parte del fornitore, ovverosia della ditta appaltatrice.
Tale possibile sanatoria è stata prevista chiaramente esclusivamente in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, ma non espressamente anche per tutti i bonus edilizia e in particolare per il bonus facciate di cui all'art. 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Nel corso degli anni, l'Agenzia si è spesso pronunciata sui possibili errori che possono verificarsi in sede di versamento delle spese per bonus fiscali, mostrandosi nella maggior parte dei casi particolarmente elastica nel considerare salvo il diritto di detrazione in varie circostanze (errato bonifico ristrutturazione anziché risparmio energetico, errata causale bonifico parlante, bonifico parlante senza numero fattura).
L'orientamento dell'Amministrazione finanziaria è stato essenzialmente volto a riconoscere in ogni caso la detrazione quando dalle informazioni fornite fosse in ogni caso possibile ricondurre l'agevolazione fiscale all'intervento e ai soggetti beneficiari.
A medesime conclusioni giunge anche in questo caso l'Amministrazione finanziaria, con la risposta all'istanza di interpello in commento, pur in ogni caso con le dovute cautele.
Nel caso di specie analizzato dall'Ufficio, giova ribadire che le spese erano state versate con bonifico ordinario. L'errore consisteva dunque essenzialmente nell'utilizzo di un bonifico ordinario in luogo del bonifico parlante.
Al riguardo, l'Amministrazione ha statuito che qualora non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo allorquando il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall'impresa con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.
Ciò in quanto, precisa l'Agenzia, il rilascio della menzionata attestazione non deve essere inteso come alternativa al pagamento mediante bonifico parlante ma piuttosto come ipotesi eccezionale rispetto a quanto normativamente disciplinato ai fini del corretto comportamento che il contribuente è chiamato a tenere per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale.
In altri più specifici termini, per rimediare all'errore conviene procedere in tale senso:
Alla luce di questo nuovo pronunciamento, occorre essere certi di non poter ripetere il versamento e non rinunciarvi a priori convinti di aver diritto alla detrazione perché in possesso della dichiarazione, poiché l'Amministrazione potrebbe controllare tale circostanza e valutare l'operato.
|
||