Lo sconto in fattura per l'Ecobonus vale per i singoli interventi

Per fatture di più ditte lo sconto potrebbe essere praticato solo da alcune e rifiutato da altre. Non è possibile l'applicazione parziale su una stessa fattura
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L'abrogazione dello sconto in fattura


La Legge di bilancio 2020 ha abrogato il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e antisismica e per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici). Tuttavia, l'abrogazione non è totale, poiché resta in essere solo in alcuni casi.
Abrogazione sconto
Volendo andare nel dettaglio, il comma 176 della menzionata manovra abroga i commi 1,2,3 e 3-ter dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019, che prevedevano la possibilità per il soggetto che sostenesse le spese per gli interventi di cui sopra di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione risparmio energetico e/o sismabonus, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Contributo che è poi recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

I fornitori che hanno effettuato l'intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Le disposizioni attuative della predetta misura sono quelle contenute nel Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 660057 del 31 luglio 2019.


Dove resta in vigore la possibilità di sconto


È, invece, mantenuto il meccanismo dello sconto in fattura per gli quei interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2015), per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro. Tale diposizione è prevista dal comma 70 della Legge di bilancio e si applica a decorrere dagli interventi realizzati dal 1 gennaio 2020.

Come si evince anche dal dossier alla manovra medesima, per ristrutturazione importante di primo livello si intende l'intervento che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.

In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

Sconto lavori primo livello
Si parla, invece, di ristrutturazioni importanti di secondo livello quando l'intervento interessa l'involucro edilizio con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H'T) determinato per l'intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti.


Quali sono i dubbi sulla sconto in fattura per l'ecobonus?

La nuova misura, quindi, rende inefficaci le disposizioni attuative del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sopra menzionato, le quali però continuano ad applicarsi agli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2019 e a quelli che si realizzeranno dal 1° gennaio 2020 limitatamente a quanto resta ancora in vigore per gli interventi importanti di primo livello.

Un aspetto particolare su cui si vuole porre l'attenzione è il caso in cui i lavori siano eseguiti da più appaltatori (ditte) o lo stesso appaltatore esegue più interventi che danno diritto alla possibilità di optare per lo sconto.

In tal caso, ad esempio, ci si chiede se l'applicazione dello sconto deve essere totale oppure è possibile applicarlo limitatamente solo ad alcuni interventi mentre per altri lasciare ferma la detrazione in dichiarazione dei redditi?

In altri termini è possibile che un appaltatore applichi lo sconto su una tipologia di intervento e per altro intervento reso da altro appaltatore si possa beneficiare, invece della detrazione?

È possibile per diverse fatture emesse dallo stesso appaltatore beneficiare dello sconto solo su alcune di esse mentre per le altre godere del bonus risparmio energetico detrazione in dichiarazione?


Le risposte ai dubbi sull'Ecobonus

Nel rispondere, occorre in primis evidenziare che lo sconto è un'opzione e non un obbligo nel senso che resta nella facoltà della ditta che esegue i lavori accettare o meno la richiesta da parte del beneficiario. Resta, quindi, nella facoltà di ciascun appaltatore che esegue i lavori assecondare o meno la richiesta dello sconto, con la conseguenza che qualche appaltatore potrebbe accordalo ed altri rifiutarlo.

Pertanto, per gli stessi lavori ma eseguiti da ditte diverse si potrebbero avere alcune fatture di spesa in cui lo sconto è applicato ed altre fatture, invece, su cui il contribuente non può far altro che accettare la possibilità poi di beneficiare dello sgravio fiscale in dichiarazione dei redditi.

Ovviamente mentre lo sconto permetterebbe un beneficio immediato, la detrazione prevede che l'agevolazione sia spalmata negli anni (10 quote annuali di pari importo).

Stesso ragionamento dovrebbe farsi nel caso di più interventi effettuati dallo stesso appaltatore che, emette, al riguardo più fatture. Non è, invece, possibile l'applicazione parziale su una stessa fattura (ossia optare per lo sconto solo per una parte dell'importo della fattura e godere della detrazione sulla restante parte della somma della stessa fattura).

Le risposte ai dubbi sull'ecobonus
Si ricorda che, in base a quanto disposto nel citato provvedimento, se nulla in seguito cambierà, l'esercizio dell'opzione di sconto è da comunicarsi all'Agenzia delle entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione andrà effettuata dallo stesso soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet delle Entrate.

In alternativa può essere inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il modulo allegato al provvedimento stesso (l'invio può essere fatto anche tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione, unitamente al relativo documento d'identità).

Il fornitore che ha praticato lo sconto, dal canto suo, deve preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

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Ecobonus: sconto in fattura per singoli interventi
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