|
Anche le spese sostenute per gli impianti domotici possono beneficiare delle detrazioni fiscali per riqualificazioni energetiche di cui all'art. 14, DL 63/2013.
L'inclusione è espressamente prevista dalla legge di stabilità per il 2016 (la L. 208 del 28 dicembre 2015), in particolare dall'art. 1, co.88 secondo cui in sintesi - più avanti entreremo nel dettaglio - le dette detrazioni si applicano anche alle spese relative ad alcuni dispositivi multimediali per il controllo da remoto.
La norma vale dal 1 gennaio 2016, giorno di entrata in vigore della Legge 208/2015 (ai sensi dell'art.1, co.999), al 2019. Quanto alla vigenza per gli anni futuri, dovremo vedere anno per anno, come sempre accade ultimamente.
La previsione normativa in sé non ha un termine, ma è collegata alle detrazioni fiscali di cui al D.L. n. 63/2013 art. 14, che invece lo hanno e che fino a quest'anno sono state prorogate, con o senza modifiche, ogni anno.
Sull'argomento, altro testo di riferimento, oltre alla norma già citata di cui al co. 88, è la circolare n. 20/E del 2016 con chiarimenti.
Mentre nel 2017 registriamo alcuni chiarimenti ad opera della circolare 7/E del 4 aprile 2017, contenente la Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2016 (Circolare 7E/2017).
La detrazione fiscale per le riqualificazioni energetiche, noto anche come ecobonus, o detrazione per il risparmio energetico è la detrazione prevista inizialmente dalla Legge 296 del 2006 (la legge finanziaria 2007) e poi di anno in anno arricchita di norme e prorogata.
In sostanza, è prevista la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale delle spese sostenute per determinati, specifici interventi, che si caratterizzano per avere l'obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici.
Il calcolo della percentuale è operato sulle spese sostenute per detti interventi entro un limite di detrazione massima che varia da categoria a categoria.
Per quanto riguarda gli impianti domotici, però, la Legge al co.88 non ha previsto alcun tetto, pertanto, anche in considerazione dell'esiguità della spesa in questione rispetto alle altre oggetto della medesima detrazione, si è concluso che la detrazione è applicabile sull'intera spesa sostenuta (v. circ. AdE n. 20E/2016).
Quanto alla percentuale detraibile ai fini dell'ecobonus, oggi è molto variegata: si va dal 50% al 85%.
Per quanto riguarda gli impianti di domotica, nel silenzio della legge, si è concluso per l'applicazione della percentuale principale, quella del 65% (v. circ. AdE n. 20E/2016).
Si è rilevato nella legge di stabilità per il 2016, l'assenza di un richiamo ad uno specifico intervento: il collegamento, nel testo della norma, è al D.L. n. 63/2013 - gli interventi agevolabili (perlomeno i primi) non sono indicati lì, ma nella L. 296/2006.
Peraltro, si è osservato che in realtà le spese in parola erano già oggetto di detrazione con l'ecobonus.
La specificità del richiamo espresso, allora, deve essere – ha concluso l'Agenzia delle Entrate sempre con la circ. AdE n. 20E/2016 - quella di consentire la detrazione anche dopo oppure in assenza di interventi di riqualificazione energetico.
Si è poi specificato che se l'installazione dei detti dispositivi multimediali è effettuata contestualmente a un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile, essa deve ritenersi:
connessa a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante (v. circ. AdE n. 7E/2017).
Quali le caratteristiche che devono avere i detti impianti perché si possa fruire della detrazione?
Secondo la legge deve trattarsi di:
spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unita' abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (v. art. 1, co.88 cit.).
Inoltre, i dispositivi devono:
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto (v. art.1, co.88 cit.).
È stato chiarito che godono dell'agevolazione:
la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati (v. circ. AdE n. 7E/2017).
Anche nel caso degli impianti domotici, il fine ultimo, come per tutti i casi di detrazione per riqualificazione energetica, deve essere quello di ottenere il risparmio energetico.
Ed infatti anche tale intervento è soggetto alla comunicazione all'ENEA.
Aggiungiamo per completezza che la detrazione per impianti domotici è prevista anche sugli interventi di ristrutturazione: la guida Ade include l'installazione di sistemi di termoregolazione e building automation tra gli interventi agevolabili che devono essere comunicati all'ENEA; per essi, non sono previste le condizioni indicate dall'art. 1, co.88 cit., ma vanno applicate quelle per le ristrutturazioni, dunque, tra l'altro, essi devono rientrare in un intervento tra quelli indicati per le detrazioni per ristrutturazioni dall'art. 16-bis DPR 917/1986.
Ricordiamo che la comunicazione è infatti divenuta obbligatoria anche per le ristrutturazioni, con riferimento a determinati interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.
Segnaliamo che con aggiornamento del 9 maggio 2019, l'ENEA ha aggiornato il Vademecum reperibile sul suo sito in materia di building automation.
Nel Vademecum è rammentato che sono agevolabili anche le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, al pari di tutte e altre spese detraibili con ecobonus e ristrutturazioni.
Nel Vademecum dell'ENEA sono indicati tempi, modi e documenti prescritti per l'invio della detta comunicazione.
Infine ricordiamo che della detrazione per impianti domotici si è occupata anche la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13E del 31 maggio 2019, relativa alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa al 2018.
|
||