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La normativa fiscale in vigore fino al 2019 prevedeva che per gli interventi di risparmio energetico, il soggetto che ha diritto alla detrazione (c.d. ecobonus) poteva optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997,n. 241 (ossia nel Modello F24) in 5 quote annuali di pari importo.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi a sua volta aveva facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Ciò è quanto prevedeva l'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63 del 2013, il quale è stato successivamente oggetto di modifiche ad opera della Legge di Bilancio 2020 con cui, intervenendo sul citato comma 3.1, si è stabilito che a partire dal 1° gennaio 2020, la menzionata disposizione normativa si applica unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) 26 giugno 2015 (Allegato 1), sulle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
Secondo quanto si evince dal menzionato Allegato 1 al decreto del MISE, si parla di ristrutturazioni importanti di primo livello quando l'intervento, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.
In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.
Si parla, invece, di ristrutturazioni importanti di secondo livello quando l'intervento interessa l'involucro edilizio con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H'T) determinato per l'intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti.
Ad ogni modo, la manovra di bilancio 2020 ha modificato l'ambito applicativo della possibilità di optare per lo sconto e la successiva cessione del credito d'imposta per il fornitore ma non ne ha cambiato il meccanismo.
Dunque, resta fermo che il primo cedente (committente dei lavori) può cedere all'impresa esecutrice (primo cessionario) dell'intervento di risparmio energetico l'importo che gli spetta ai fini del bonus energetico.
L'impresa esecutrice a fronte di ciò acquisisce un credito d'imposta da utilizzare in compensazione (esclusivamente nel Modello F24) in 5 rate annuali di pari importo e riconosce al committente un importo di pari ammontare, sotto forma di "sconto" in fattura sul corrispettivo dovuto.
L'impresa esecutrice, a sua volta può cedere il credito d'imposta a un proprio fornitore (secondo cessionario) che a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione alle medesime condizioni del primo cessionario.
Le linee guida dell'illustrati meccanismo sono quelle fornite dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento Prot. n. 660057 del 31 luglio 2019.
Laddove l'impresa esecutrice degli interventi che danno diritto agli incentivi ecobonus e cessionaria del credito d'imposta, vuole a sua volta cedere quest'ultimo a un fornitore che per l'esecuzione dei lavori le fornisce energia elettrica e/o gas naturale, il credito potrà essere utilizzato anche in compensazione con i tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale, ossia nel c.d. Modello F24 accise.
Infatti, l'articolo 28, comma 7, della Legge n. 388/2000, prevede che i pagamenti delle imposte sulle produzioni e sui consumi possono essere effettuati anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del D. lgs n. 241/1997(ossia F24), con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.
È questa la precisazione fornita dall'Agenzia delle Entrate in una recente risposta ad istanza di interpello sul tema (si tratta della Risposta n. 1 del 7 gennaio 2020).
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