Niente detrazioni fiscali per chi acquista casa dall'impresa
In caso di interventi di riqualificazione edilizia chi acquista l'immobile dall'impresa che ha eseguito i lavori non può fruire del bonus ristrutturazioni ed Ecobonus. È quanto afferma l'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello n. 313 del 2019, nel quale vengono forniti importanti chiarimenti in materia. Vediamo più nel dettaglio le motivazioni dell'Agenzia dell'Entrate.
Nella vicenda esaminata dal Fisco, prima di addivenire all'atto di compravendita, la società venditrice eseguiva interventi di riqualificazione sulle parti comuni dell'edificio, provvedendo alla sostituzione della caldaia e alla tinteggiatura dei vani scala.
Il contribuente chiedeva se era possibile fruire delle detrazioni fiscali previste per tali lavori. L'impresa non aveva beneficiato delle agevolazioni e i lavori erano rientrati nella trattativa per l'acquisto dell'edificio.

L'Agenzia delle Entrate in primo luogo spiega che, come regola generale, in caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico, la detrazione non goduta, in tutto o in parte, si trasferisce all'acquirente persona fisica per i restanti periodi di imposta, salva diversa pattuizione intercorsa tra le parti contraenti. Nella fattispecie, tuttavia, non ricorrono, come spiega l'Agenzia delle Entrate, i presupposti per l'applicazione della norma.
Le imprese infatti possono beneficiare del bonus energetico solo per gli interventi di efficientamento che vengano eseguiti su fabbricati strumentali che vengono impiegati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Non è pertanto possibile fruire delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, in riferimento a beni merce, come nel caso esaminato, ovvero beni alla cui produzione o scambio è volta l'attività d'impresa.
Per quanto concerne il bonus ristrutturazioni inoltre, si precisa che esso spetta ai contribuenti assoggettati a IRPEF.
La società che eseguiva i lavori era soggetta ad Ires e pertanto esclusa dalle detrazioni in questione. Visto quanto sopra esposto, l'Agenzia delle Entrate concludeva che l'impresa venditrice non poteva fruire né trasferire i bonus fiscali per recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica.