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Sappiamo tutti noi come il nostro patrimonio urbanistico, quello costruito tra gli anni '60 e '70 del secolo scorso, oltre a essere esteso, richieda un deciso intervento di recupero e riqualificazione energetica.
I Governi cercano ormai da qualche anno di fare fronte a tali esigenze attraverso agevolazioni fiscali che incoraggino le iniziative private.
Gli ambiti che traggono beneficio da tali iniziative sono vari: il risparmio del consumo di suolo, il sostegno al mercato immobiliare e alle imprese edili, il risparmio energetico, le tasche dei cittadini etc.
Le agevolazioni fiscali collegate a tali interventi sono di vario tipo; tra queste abbiamo le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica.
Nel nostro caso, vedremo le detrazioni per riqualificazione energetica specificamente riferite all'involucro delle parti condominiali.
Per quanto riguarda i condomini, alla già esistente detrazione al 65% si aggiunge la detrazione al 70-75, 80-85%. Vediamo quali condizioni sono previste.
Per le spese sostenute dal 2017 fino al 2021 è possibile detrarre il 70% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, alla condizione che riguardino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio.
Mentre la detrazione sale al 75% per gli interventi indirizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che raggiungano almeno la qualità media di cui al DM del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 indicante le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Dette detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 per ogni unità immobiliare da cui è composto l'edificio.
Inoltre, se detti interventi riguardano edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e sono finalizzati diretti sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica la detrazione (in alternativa a quella appena indicata del 70-75% e a quelle prevista per il sisma bonus negli edifici condominiali dal co.1quinques dell'art. 16, D.L. n. 63/2013) è dell'80%, se gli interventi comportino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, e dell'85% se il passaggio è a due classi di rischio inferiori.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 per unità immobiliare di ciascun edificio.
Sempre con specifico riferimento alla specifica detrazione, sono poi previste norme per l'asseverazione del rispetto delle condizioni normative qui indicate da parte di professionisti abilitati e il controllo dell' ENEA.
L'ENEA ha pubblicato la guida (aggiornata al 25 marzo) per dette detrazioni.
Naturalmente, rinviamo alla lettura integrale della guida (e dell'intero sito dedicato alla detrazione in parola e alle norme relative), mentre qui ne riportiamo una breve sintesi.
La guida indica quindi: chi può accedere all'agevolazione, per quali edifici, la misura del beneficio (cioè la detrazione, il tempo a cui si riferiscono le norme e il tetto di spesa), i requisiti tecnici che deve rispettare l'intervento, le spese ammesse alla detrazione, la documentazione necessaria: quella da trasmettere all'ENEA e quella che il cliente deve conservare.
Osserviamo in particolare le parti dedicate ai requisiti tecnici, alle spese e alla documentazione necessaria.
Viene ad es. ricordato che l'intervento deve rappresentare una sostituzione o modifica di elementi esistenti (e non, quindi, come nuova realizzazione in ampliamento); che i valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26/06/2015 indicante i requisiti minimi, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite normativi (di cui al D.M. 11/03008, modificato dal D.M. 26/01/2010.
L'intervento può comprendere, se eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l'installazione delle schermature solari che devono risultare nei lavori previsti nella relazione tecnica (prevista dal D.Lgs. 192/2005) e devono essere collocati sulle strutture esterne oggetto dell'intervento.
Se sono installate schermature solari, devono essere rispettati anche gli specifici requisiti (indicati nel Vademecum dedicato).
Per la detrazione del 75%, l'involucro edilizio dell'intero edificio deve risultare che abbia, prima dell'intervento, qualità bassa e, dopo l'intervento, almeno la qualità media, in entrambi i casi sia per la prestazione energetica invernale sia per la prestazione energetica estiva (il riferimento è alle tabelle 3 e 4 del D.M. 26/06/2015 Linee Guida).
Per la detrazione dell' 80 e dell'85% l'edificio deve, come detto, trovarsi nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e deve determinare una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due classi (secondo il D.M. 58/2017 come modificato dal D.M. 65/2017 e dal D.M. 24/2020).
Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Le spese ammesse sono quelle di:
La documentazione da trasmettere all'ENEA comprende: la Scheda descrittiva dell'intervento entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo, in via esclusiva attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui i lavori sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).
La scheda descrittiva deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
Quanto alla documentazione che deve conservare il cliente, quella di tipo tecnico comprende:
Quanto alla documentazione di tipo amministrativo, è necessario conservare: la delibera condominiale di approvazione dell'esecuzione dei lavori e la tabella millesimale della ripartizione delle spese; le fatture relative alle spese sostenute, ovvero la documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e le dichiarazioni dell'amministratore del condominio che certifichi l'importo della somma pagata dal condomino; le ricevute dei bonifici con le specifiche caratteristiche previste; la stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura del Vademecum delle norme e dei vari documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che per effetto del D.L. Rilancio (D.L. n. 34/2020 in attesa di approvazione) quanto alle spese successive all' 1 luglio 2020 le norme qui indicate hanno subito delle modifiche, sebbene si sia in attesa delle norme attuative e della conversione del D.L. in legge (conversione che potrebbe anche apportare delle modifiche al D.L.).
A seguito delle nuove norme dobbiamo quindi aspettarci un nuovo Vademecum dell'ENEA.
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