Ecobonus 2018: istruzioni e novità dell'Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 l'Agenzia dell'Entrate fornisce importanti chiarimenti sulle modalità di cessione dell'Ecobonus, cioè il credito d'imposta connesso agli interventi di efficientamento energetico, prorogato con la Legge di Bilancio 2018.
Andiamo con ordine. L'articolo 14 del d.l. 63/2013, convertito con modificazioni dalla legge 90/2013, disciplina la cessione del credito derivante dalla detrazione conseguente alle spese effettuate per lavori di riqualificazione energetica su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singoli immobili.
Con il provvedimento del 28 agosto 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità per dare attuazione alla cessione del credito fiscale.
Oggi, con l'attuale circolare dell'Agenzia delle Entrate, vengono forniti dei chiarimenti in merito all'ambito applicativo della cessione del credito.
Quali sono i soggetti ai quali i contribuenti possono cedere il credito d'imposta derivante dall'Ecobonus 2018?
- fornitori di beni e servizi volti all'effettuazione degli interventi;
- altri soggetti privati, come organismi associativi (consorzi e società consortili);
- le Energy Service Companies (ESCO), ovvero società che forniscono servizi energetici assumendo un rischio finanziario;
- le Società di Servizi Energetici (SSE), comprese le imprese artigiane e le società consortili che offrono servizi integrati per realizzare e gestire interventi di risparmio energetico.
La circolare in questione evidenzia il divieto di cessione a società finanziarie (banche o altri intermediari finanziari), ad eccezione della cessione diretta ad un soggetto no tax area. I crediti per gli interventi di risparmio energetico possono essere ceduti dai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale, dunque da tutti coloro che sostengono la spesa relativa.
La cessione del credito d'imposta deve essere limitata a un solo passaggio successivo a quello effettuato dal contribuente che ne ha il diritto.
In ultimo, l'Agenzia delle Entrate precisa che i comportamenti non in linea con quanto disposto nella circolare compiuti prima della pubblicazione del provvedimento in questione, non verranno sanzionati.