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02 Settembre 2015 ore 13:52 - NEWS Infissi Esterni |
La Dichiarazione di Prestazione Infissi sostituisce la Dichiarazione di Conformità ed è stata introdotta dal Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR per Construction Products Regulation) n. 305/2011, entrato in vigore in sostituzione, a sua volta, della Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD 89/106).Intento primario di questa nuova concezione del documento è quello di chiarire meglio e completare tutte le informazioni che accompagnano il prodotto o l'articolo in questione e questa impostazione riguarda complessivamente tutto il Regolamento.
Ovviamente le regole e i parametri europei di riferimento sono, almeno per ora, gli stessi adoperati per stilare i precedenti documenti, l'obiettivo per il futuro è una graduale revisione e adeguamento progressivo che avverrà nel tempo.
Quello che preme sottolineare è proprio l'assunzione di responsabilità che si richiede direttamente ai produttori di materiali e opere finite in genere rispetto a ciò che immettono sul mercato. È questa la parte più importante che rappresenta il salto di qualità rispetto al passato.
Tutte le informazioni riguardano ora sia il prodotto in sé, quindi caratteristiche e destinazione d'uso, sia la successiva fase di uso e manutenzione corretta. Niente di nuovo, in realtà, ma ora sono più chiari e distinti i vari ruoli nella filiera, con le relative responsabilità.
In sintesi, sono stabiliti nella CPR tutti i requisiti di base e soprattutto termini e definizioni che riguarderanno poi il prodotto in questione e compariranno nel suo Documento di Prestazione. Si parla, ad esempio, di caratteristiche, prestazioni, livelli, classi di valore del prodotto, ciclo di vita, immissione sul mercato e simili, ma anche di sicurezza, resistenza meccanica, sostenibilità e risparmio energetico.
Sostituire gli infissi fa parte di quegli interventi di riqualificazione energetica di un edificio per i quali è possibile detrarre le imposte in misura percentuale pari al 65% delle spese sostenute e comunque non oltre un limite massimo, che in questo caso è pari a 60.000 euro. Tale somma viene poi ripartita equamente in rate annuali.
Le imposte coinvolte sono l'IRPEF, ovvero l'Imposta sul reddito delle persone fisiche, e l'IRES, ovvero l'Imposta sul reddito delle società.
Gli interventi di cui si parla devono assicurare un aumento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e le spese riguarderanno, in particolare, la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento grazie al miglioramento delle prestazioni termiche dell'involucro, determinato, appunto, dalla posa in opera di infissi particolarmente performanti.Le finestrature e le chiusure a cui si fa riferimento sono ovviamente quelle che delimitano i volumi riscaldati verso l'esterno o verso altri volumi non riscaldati. I valori per gli infissi a cui si fa riferimento sono quelli della trasmittanza U, ovvero la dispersione di calore misurata in W/m2K, con parametri da rispettare in data inizio lavori così come definiti dal Ministero dello Sviluppo economico.
Va da sé che un tipo di infisso risulta idoneo per una certa zona climatica e, quindi, la sua posa in opera permette l'accesso alle agevolazioni fiscali, se il suo valore di trasmittanza così come dichiarato nel Documento di Prestazione è più basso rispetto a quello limite fissato in tabella. Ecco quindi l'importanza di questo documento che è, come visto, più di una certificazione generica sul prodotto e che, cosa molto importante, una volta ottenuto dal produttore, deve essere conservato per poter accedere alla detrazione.
Fanno parte di questi infissi anche porte e portoncini d'ingresso, purché rispettino le condizioni di cui sopra, ovvero delimitino l'involucro riscaldato della costruzione verso l'esterno o verso altri volumi non riscaldati, con la caratteristica di avere valori di trasmittanza termica in linea con quelli definiti per legge.
Per infisso, in tutti i casi, si intende tutta la struttura che concorre a determinare un miglioramento nell'azione di abbattimento della dispersione termica, quindi anche scuri, persiane e cassonetti che sono strutturalmente parte del telaio dell'infisso stesso. È da precisare, a questo proposito, che questi elementi accessori rientrano nell'agevolazione solo se l'azione di sostituzione riguarda il serramento .
La Dichiarazione di Prestazione Infissi è, dunque, il documento che il produttore di infissi consegna al richiedente e che deve redigere per poter immettere il suo prodotto sul mercato a dimostrazione della sua conformità alle normative ETA (European Technical Assesment). Con questa azione, il produttore si assume la responsabilità di tali conformità e questo basta ad assicurargli, allo stesso tempo, credibilità riguardo a quel prodotto. Resta inteso che qualsiasi informazione tecnica o di altra natura riguardante quest'ultimo può essere fornita solo se compare all'interno della Dichiarazione stessa.
Resta anche inteso che la Dichiarazione di Prestazione degli Infissi può non esserci nei casi in cui un prodotto viene immesso sul mercato come esemplare unico oppure fabbricato direttamente in cantiere all'interno di altre costruzioni conformi o, ancora, fa parte di processi produttivi tradizionali per la conservazione del patrimonio, quindi privo di quei requisiti che lo farebbero definire come prodotto industriale da catena di produzione.
Scendendo un po' più nello specifico, la Dichiarazione contiene informazioni tecniche sul prodotto tipo e anche a quale sistema di valutazione si fa riferimento per certificarne la costanza di valori performanti nel tempo, con tanto di date di riferimento. Contiene anche l'uso previsto del prodotto in determinate circostanze e le relative caratteristiche che lo rendono sicuro in tal senso, con la specifica dei parametri (ad esempio la resistenza al fuoco o alle sollecitazioni meccaniche).
Il Documento di Prestazione Infissi accompagna ogni prodotto messo in commercio, oppure in unica copia (cartacea o su supporto digitale) l'intero lotto se fornito a un unico utilizzatore o, secondo determinati criteri di pubblicazione, è messo a disposizione su un sito web apposito.
Nell'art.11 della CPR sono stabiliti i criteri e le modalità secondo cui i fabbricanti redigono la Dichiarazione di Prestazione e appongono la marcatura CE. La documentazione tecnica viene conservata insieme alla Dichiarazione di Prestazione per dieci anni a partire dall'immissione del prodotto sul mercato, con la garanzia da parte del produttore di conservazione delle prestazioni durante la produzione in serie, anche alla luce di eventuali modifiche migliorative apportabili.
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