Ogni condomino ha diritto di chiedere (e pretendere) copia della documentazione condominiale detenuta, in ragione del suo mandato, dall?amministratore.Questo,
Ogni condomino ha diritto di chiedere (e pretendere) copia della
documentazione condominiale detenuta, in ragione del suo mandato, dall'amministratore.
Questo, salvo casi eccezionali,
non può negare l'accesso.Quali sono questi
casi eccezionali?Presto detto:
seppur non siano specificamente indicati dalla legge, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che le richieste non possono essere avanzate con il solo scopo di disturbare o, peggio, danneggiare l'attività dell'amministratore.Insomma
non si possono domandare dei documenti solamente per dare fastidio.Certo è che
questa circostanza dev'essere provata dal mandatario che si rifiuta di esibire e/o consegnare copia di quanto richiesto.
Nella normalità dei casi, invece, si ribadisce, sussiste il diritto a visionare ed estrarre copia delle così dette carte condominiali.
Che cosa accade se la richiesta è fatta in vista di una consapevole partecipazione all'assemblea condominiale e l'amministratore nega l'accesso?È bene, in tal caso,
la deliberazione sarebbe annullabile e come tale, almeno per i trenta giorni che decorrono dalla sua adozione/comunicazione, potenzialmente impugnabile.Questa la conclusione cui è giunta la
Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19210 dello scorso 21 settembre.
Nel caso di specie
un condomino aveva chiesto di visionare la documentazione inerente lavori di manutenzione dello stabile eseguiti da un'impresa diversa da quella indicata nella delibera e tra l'altro a maggior prezzo.Il comproprietario, insomma,
voleva vederci chiaro.All'opposizione dell'amministratore ha risposto con
l'impugnazione della decisione dell'assise.
Presa di posizione legittima secondo la Cassazione visto che l'amministratore non aveva dato prova del fatto che la richiesta fosse dilatoria o comunque impossibile da soddisfare.
Occhio alle richieste dunque: non soddisfarle può costar caro al condominio!