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Dall'entrata in vigore a maggio 2020, il Decreto Rilancio è stato oggetto di continue modifiche e correttivi da parte degli esecutivi succedutesi negli ultimi anni.
A oggi, dell'originaria formulazione degli artt. 119-121 è rimasto ben poco e ciò per effetto delle continue riforme.
L'ultima modifica ha riguardato le modalità alternative di fruizione del beneficio fiscale, ovverosia cessione del credito e sconto in fattura, previste per la quasi totalità di bonus edilizi.
Il D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, (c.d. Decreto Sostegni-ter), recante misure a sostegno dell'economia e delle imprese maggiormente colpite dalle restrizioni nonché di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21, in data 27 gennaio 2021.
Dopo il Decreto Antifrodi (D.L. 11 novembre 2021 n. 157) e la Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021 n. 234) il citato Decreto modifica, in particolare, il meccanismo della cessione del credito bonus edilizi, che nella formulazione originaria non prevedeva alcuna limitazione in ordine al numero delle possibili cessioni da realizzare.
L'art. 28, primo comma, D.L. n. 4/2022, nel riformulare l'art. 121, D.Lgs. 19 maggio 2021, n. 34 ha stabilito che, per gli interventi edilizi agevolati, è possibile optare una sola volta per la cessione a seguito dello sconto in fattura o per la cessione diretta di un credito d'imposta di pari ammontare nei confronti di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
L'intento sotteso a tale riforma è chiaro: arginare il fenomeno di frodi di imposta, in un settore, quello edilizio, in cui i disegni contra legem sono assai frequenti.
Il meccanismo delle cessioni del credito per i bonus edilizi, in origine senza alcuna limitazione, costituiva terreno fertile per il moltiplicarsi di tali manovre elusive, rendendo difficoltosi eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Da qui la necessità di porre un limite alle cessioni a catena.
Altrettanto chiaro è il nuovo dettato normativo: oltre allo sconto in fattura, è possibile optare per una sola cessione credito imposta.
Ciò significa che, non sono più previste le cessioni del credito di imposta successive alla prima, con la conseguenza che:
L'art. 28, Decreto Sostegni terstabilisce che sono nulli i contratti, conclusi in contrasto con le nuove norme, ossia i contratti che prevedono ulteriori trasferimenti di credito, ora non più possibili, per violazione degli artt. 121, 122 del decreto legge n. 34/2020.
Il Decreto Sostegni ter, come rilevato, è entrato in vigore il 27 gennaio, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ciò nondimeno, il Decreto inserisce una disposizione di carattere transitorio, finalizzata aconsentire, in ogni caso, una ulteriore cessione a terzi per quei crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1, dell'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
In altri più specifici termini, secondo tale disposizione, per i crediti per i quali alla data del 7 febbraio 2022, sia già stata esercitata l'opzione dello sconto in fattura e successiva cessione o la cessione diretta da parte del contribuente titolare della detrazione è ammessa una sola ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi sempre istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Con successivo provvedimento 4 febbraio 2022 n. 37381, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che il citato termine 7 febbraio 2022, deve ritenersi, in linea generale, prorogato di circa dieci giorni e, dunque, al 17 febbraio 2022.
Per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine del 7 febbraio 2022 è ulteriormente posticipato al 7 marzo 2022.
Se la data del 7 febbraio consente di stabilire un chiaro spartiacque, in ordine all'applicabilità della nuova disciplina in materia di cessione crediti fiscali, in molti hanno sollevato condivisibili dubbi in ordine all'interpretazione di tale data.
La norma transitoria non si presenta di agevole lettura e con tutta probabilità sarà oggetto di successivi interventi chiarificatori.
In particolare, ci si è posti l'interrogativo, che sarà necessario chiarire, se la data del 7 febbraio riguardi la data in cui si è perfezionato l'accordo di cessione tra cedente e cessionario oppure la data in cui l'opzione, esercitata tra le parti, viene comunicata telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
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