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Diritto d'autore e design

Un emendamento del decreto Milleproroghe ha esteso il periodo di moratoria per chi copia e produce opere di classic design, non tutelando il diritto d'autore.
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Il design inteso come disegno industriale, realizzazione di prodotti di uso comune, per la casa e per le attività quotidiane in genere, è una delle eccellenze che distinguono l'Italia nel mondo, basti pensare alla moda, che ne rappresenta uno degli aspetti, e all'arredamento, in cui progettisti ed aziende mantengono una posizione leader.
Eppure nel nostro Paese non si fa abbastanza per tutelare questa eccellenza.

Proprio negli scorsi giorni, tra le norme che sono passate nell'ambito del cosiddetto Decreto Milleproroghe (legge 24 febbraio 2012, n. 14, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative), ce n'è una che estende da 5 a 13 anni i termini sanzionatori nei confronti di chi produce, senza alcun diritto, copie di oggetti di design.

Più precisamente, l'approvazione di tale emendamento al Milleproroghe, approvato dalle Commissioni I e V del Senato (Affari costituzionali e Bilancio) che ha introdotto il nuovo articolo 22 bis (Diritto d'autore su disegni e modelli) e riscritto per l'ennesima volta l'articolo 239 del Codice della proprietà industriale, stabilisce che verranno accorciati i tempi di scadenza sulla proprietà intellettuale per le opere di design industriale al 2014, rispetto alla misura approvata alla Camera che invece fissava il termine al 2016, ampliando il regime transitorio a decorrere dal 19 aprile 2001. È questa la data di entrata in vigore del DLgs 95/2001 che ha introdotto in Italia la tutela del diritto d'autore per il design, in attuazione della Direttiva europea 98/71.

In parole povere le sanzioni per chi ha prodotto e realizzato oggetti che sono riproduzioni fedeli di opere di disegno industriale di fama indiscussa e ideate prima del 2001 non sono sanzionabili e non lo saranno prima del 2014.

In questo modo, quindi, viene meno la tutela del diritto d'autore di chi quegli oggetti li ha ideati e messi in produzione, generando quello che è stato definito un vero e proprio condono mascherato per il design.
Così avviene che, nel Paese patria del design contemporaneo, si approva una legge che favorisce chi danneggia la ricerca e la creatività, andando in controtendenza a quanto avviene nel resto d'Europa dove, nello stesso periodo, si estende la durata del diritto d'autore fino a 70 anni.

Anche il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha quindi commentato negativamente l'approvazione di questa norma.
Secondo il CNAPPC, attraverso le parole del suo presidente Leopoldo Freyrie, il Governo italiano avrebbe il dovere di tutelare il Made in Italy, non solo per evidenti ragioni di carattere culturale, ma anche per motivi economici non trascurabili, valorizzando ed aiutando progettisti ed imprese che già si trovano ad affrontare un periodo di difficile congiunture economica. Anzi, la tutela del know how delle imprese italiane dovrebbe essere proprio uno dei mezzi con cui cercare di risollevarsi dalla crisi economica.

Anche perché spesso i falsi d'autore sono prodotti proprio in Italia, per cui ci sarebbe bisogno di tutte le componenti sociali per favorire il diritto d'autore.
Invece, in questo modo, si mettono in difficoltà proprio quelle aziende che maggiormente sono impegnate ed investono in ricerca ed innovazione.

Il CNAPPC ha concluso affermando di trovare strano che proprio in un periodo in cui si stringono giustamente le maglie contro gli evasori fiscali non si abbia la stessa severità verso chi ruba le idee degli altri.

Contrari all'approvazione dell'emendamentosono stati anche il presidente di FederlegnoArredo Roberto Snaidero, associazione che prima del voto aveva dato vita a un'iniziativa di protesta e il presidente di Indicam (Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione) Carlo Guglielmi.

Tali associazioni si sono dette già pronte a denunciare lo stato italiano all'Unione europea, chiedendo una procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese, di cui esisterebbero i presupposti.

La nuova disposizione è stata contestata anche da alcuni parlamentari, che hanno manifestato il proprio dissenso negli ordini del giorno proposti il giorno precedente all'approvazione.

Per concludere, non si può non segnalare una sentenza della Corte di Giustizia, che nell'esprimersi sulla vecchia versione dell'art. 239 che, prima della riforma 2010, prevedeva una moratoria di dieci aveva già affermato: Un periodo transitorio di dieci anni non appare giustificato dalla necessità di garantire gli interessi economici dei terzi in buona fede, poiché risulta che un periodo più breve sarebbe parimenti idoneo a permettere la cessazione progressiva dell'attività nei limiti dell'uso anteriore e, a fortiori, a smaltire le scorte. Inoltre, una moratoria decennale della protezione del diritto d'autore risulta andare al di là di quanto necessario, poiché, sottraendo dieci anni dal periodo di tutela di un'opera – cioè, in linea di principio, 70 anni dopo la morte dell'autore – l'applicazione della tutela del diritto d'autore è rinviata per un periodo sostanziale di tempo.

Con l'approvazione di questa nuova norma, quindi, si può dire che il governo italiano abbia sostanzialmente bypassato la sentenza della Corte di Giustizia.

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