Dire all'amministratore latitante non è reato

Le sentenze sulla libertà d'espressione, più nello specifico quelle che non reputano reato determinate affermazioni
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DiffamazioneLe sentenze sulla libertà d'espressione, più nello specifico quelle che non reputano reato determinate affermazioni, che genericamente potrebbero essere tacciate d'essere ingiuriose o diffamatorie, vanno sempre accolte con favore.

Va ricordato, infatti, che una cosa è il danno che il soggetto offeso può subire da determinate frasi (riparabile tramite azione civile), altra cosa il fatto penalmente rilevante e quindi il reato che lungi dall'essere posto a tutela della persona, è teso in realtà a punire per finalità pubbliche espressioni sconvenienti riguardanti fatti tra privati.


Si ribadisce un concetto, perché evitare confusione: non punire a livello penale non significa lasciare sguarnito di tutela chi ritiene che dall'offesa subita gli sia provenuto un danno.
Il danneggiato, infatti, come per qualunque altra azione penalmente irrilevante potrebbe agire civilmente ai sensi delle norme poste a tutela dei suoi diritti (es. art. 2043 c.c.):
in tal modo troverebbero altresì piena applicazione il principio di libertà d'espressione (contenuto tra l'altro nell'art. 21 Cost.) e quello prettamente penalistico che vede nel fatto reato l'ultima soluzione, ossia la risposta sanzionatoria più grave da applicare solamente quando gli altri livelli punitivi paiono insufficienti.

Il caso sotteso alla sentenza n. 3372 della Cassazione penale, depositata in cancelleria lo scorso 31 gennaio, si occupa proprio d'una fattispecie in cui le espressioni rivolte da un condomino contro un amministratore, tramite una comunicazione agli altri comproprietari affissa sulla bacheca presente nell'atrio dello stabile.

Che cosa diceva di preciso la condomina imputata?
In sentenza è riportato il testo del volantino affisso nel quale si legge: abbiamo la facciata del palazzo che sta cadendo a pezzi; gli intonaci del balcone ci cadono dentro mettendo a rischio noi adulti e i bambini di alcuni di voi; le scale sono sporche, i muri sono neri, per la pulizia del giardino dobbiamo provvedere noi stessi a chiamare qualcuno per farlo; paghiamo davvero tanto di condominio; ma noi non abbiamo un capocondominio che dovrebbe occuparsi di tutto ciò?; per chi non se lo ricordasse il suo nome è (...); se non vi ricordate il suo nome, non siete voi che avete problemi di memoria, è lui che è latitante; però i soldi nostri se li prende e come....per quello non è latitante vogliamo continuare cosi a farci prendere in giro, o cerchiamo una persona seria e competente?? personalmente voglio mandarlo via; ...e mi sto informando su altri capocondomini; però ci vuole la maggioranza di voi per mandarlo via; quindi se la pensate come me informatevi anche voi su capocondomini di vostra conoscenza che siano persone serie e competenti.
È sufficiente ciò per ritenere perpetrato il reato di diffamazione?
Secondo il giudice di merito no.Secondo la Cassazione, chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorso dell'amministratore (persona offesa dal reato), nemmeno.In particolare gli ermellini pongono l'accento sulla distinzione tra diritto di cronaca, diritto di critica (concetto applicabile al caso in esame) e maggiore ampiezza di quest'ultimo.Diffamazione

Si legge in sentenza: il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti.
La scriminante in questione presuppone dunque, a differenza di quella del diritto di cronaca, un contenuto di veridicità più limitato; conformemente al diritto di cronaca, anche il diritto di critica trova l'ulteriore limite segnato dal rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e della correttezza delle espressioni usate (ved. tra altre Cass., 24 maggio 2002, P.G. in proc. Trevisan, CED Cass. n. 2219904).In aderenza a tali principi il giudice di merito ha sottolineato che, nel caso in esame, l'imputata aveva rivolto delle critiche all'operato dell'amministratore dello stabile, per le gravi carenze di manutenzione che l'immobile presentava, invitando gli altri condomini "attraverso l'affissione del volantino" ad attivare i loro poteri di controllo sull'amministratore.
Con tale condotta l'imputata non solo ha esercitato il proprio diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, ma ha anche esercitato lo specifico diritto, quale condomino dello stabile amministrato da (...) , di controllare comportamenti dell'amministratore e di denunciarne eventuali riscontrate irregolarità (Cass. 31 gennaio 2011 n. 3372).

Ad ogni modo ed al di là del fatto che il contesto sia in grado di rendere penalmente rilevante o meno determinate affermazioni, sarebbe il caso di ripensare l'effettiva utilità sociale di determinati reati, che, lungi dal difendere una persona dal danno subito (la sanzione penale ripara ad un torto subito dalla collettività e quindi solo indirettamente dal singolo), pongono sostanzialmente una cappa sulla libertà di parola e quindi di pensiero degli individui.

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  • Nancy
    Nancy
    Domenica 13 Marzo 2011, alle ore 15:17
    Salve , vorrei chiederle un suggerimento .Vorrei porre rimedio a una questione che ormai da almeno quattro anni subisco .Da quando ho acquistato una sopraelevazione in un condominio realizzata dal costruttore[il quale era mal visto],su due piani quarto con terrazza e mansarda - Questo ha determinato una cattiveria nei miei confronti credo consequenziale ragion per cui mi ritrovo i condomini e l' amministratore che mi fanno delle violenze gratuite . celate da questa fatidica maggioranza e l'avallo dell'amministratore , che tra l'altro credo faccia delle irregolarita' a favore di alcuni di questi -purtroppo pero' non riesco a revocarlo poiche' mi viene detto che loro si trovano bene e che non intendono cambiare visto che si intende anche di aspetti legali -acquisto in data 26 dic 2006 e per 5 gg mi hanno chiesto di pagare l'intero anno 2006 piu' l' art 63 per saldare i debiti del costruttore senza mai darmi i dettagli del calcolo per potermi rivalere sullo stesso-Es . quota acqua maggiorata -( 2 quote)Mi fanno pagare tutto in maniera millesimale ma non mi danno diritto al parcheggio poiche' secondo loro non ho il diritto-chiedo in dettaglio il conteggio delle spese sostenute annualmente .poiche' incomprensibili una sorta di tabellina senza dettagli e mi dicono che per loro sono chiari -porto dei preventivi molto meno onerosi circa la pulizia , manutenzione ascensore lo stesso onere dell'amministratore , e mi dicono che non vogliono cambiare .dal primo giorno mi ero esonerata dal contenzioso che hanno con il costruttore perche secondo me era ingiusto appropriarsi di un garage che era palesemente dello stesso -e mi avevano detto che non avevano bisogno di me per il contenzioso e che non le interessava la mia opinione - a distanza di anni , che credo ormai in dirittura di arrivo ( perdendo la causa) mi hanno inclusa nelle spese pur sapendo e facendo finta di ignorare il mio dissenso conclusione mi ritrovo ad aver speso circa 12 mila euro in quattro anni senza sapere a cosa sono serviti .capisco che a loro fa comodo questa faccenda per avere l'arbitrio di fare cio' che vogliono ma io come posso porre rimedio?in termini legali ?-Ci sara' uno strumento che mi tuteli o devo aspettare che faccia qualche fatto di cronaca nera di quelli che si vedono in televisione ?-In attesa di un suo riscontro .una buona giornata-
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