Invio telematico della dichiarazione successione, quali novità?

A partire dal 23 gennaio 2017 la dichiarazione di successione potrà essere presentata per via telematica. Dal 1° gennaio 2018 sarà l'unico modo di presentazione.
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Successione mortis causa


TestamentoLa successione a causa di morte è quell'istituto giuridico previsto e disciplinato dal codice civile in ragione del quale un soggetto subentra ad un altro soggetto, il così detto de cuius, in una o più situazioni giuridiche che non vengono meno a causa del decesso.

Il diritto di proprietà su di un bene immobile, ad esempio, è tra quelle situazioni giuridiche soggette alla disciplina della successione, in quanto esso si trasmette dalla persona del de cuius a quella o quelle persone individuate dal defunto medesimo, oppure dalla legge.

Le obbligazioni derivanti da sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, invece, non si trasmettono in via di successione ma si estinguono con la morte della persona interessata.

Il nostro ordinamento conosce due tipologie di successione:

- successione testamentaria: si fa riferimento ad essa quando è regolata da un testamento;

- successione legittima: quando non è stato presentato un testamento, la successione è regolata dalla legge.

È anche possibile che il testamento presentato dal de cuius non copra l'intero asse ereditario: in questo caso la successione dovrà essere considerata mista, ossia in parte regolata dal testamento, in parte regolata dalla legge.

Testamento, eredità
Per quanto il sistema codicistico prediliga la volontà del testatore, la legge impone il rispetto assoluto dei diritti legittimi di eredità di alcuni soggetti, detti legittimari.

Ciò vuol dire che essi salvo casi eccezionali (es. indegnità) non possono essere esclusi dalla successione, nemmeno per disposizione testamentaria. Ove ciò avvenisse, i legittimari avrebbero gli strumenti per ottenere l'assegnazione di una parte del patrimonio del defunto pari alla quota loro riconosciuta dalla legge.

L'art. 456 del codice civile specifica che la successione si apre al momento della morte del defunto e nel luogo del suo ultimo domicilio.

Non basta, quindi, la residenza, ma è necessario capire quale sia il domicilio: molto spesso i due concetti sono sovrapponibili, ma non sempre e ciò ha riflessi anche in relazione alle eventuali controversie inerenti la successione medesima (art. 22 c.p.c.).

Connessa all'istituto della successione, per ciò che attiene ai profili tributari, è la così detta dichiarazione di successione che deve essere presentata all'Agenzia delle entrate.

La dichiarazione di successione, a partire dal 23 gennaio 2017 e fino al successivo 31 dicembre potrà essere presentata in via telematica. A far data dal 1° gennaio 2018, le modalità di trasmissione telematica sarà l'unica utilizzabile.

Trasmissione telematica successione
Sul finire dell'anno 2016, esattamente il 27 dicembre, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha adottato il provvedimento denominato Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

È utile comprendere di che si tratta e come potrà/dovrà essere presentata la dichiarazione di successione.


Dichiarazione di successione


Che cosa sia la dichiarazione di successione, da chi ed entro che termini vada presentata ce lo dice il d.lgs n. 346/90, altrimenti noto come testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

La dichiarazione di successione è quell'atto da presentarsi all'Agenzia delle entrate, utile a consentire il calcolo delle imposte di successione, nonché tutte le attività connesse alla voltura delle intestazioni dei beni immobili intestati al defunto (art. 28 e ss. d.lgs n. 346/90).

Si badi: un conto è la dichiarazione di successione, altro l'accettazione dell'eredità. In buona sostanza, salvo il caso di rinuncia all'eredità, anche il chiamato che non abbia ancora accettato è tenuto a presentare la suddetta dichiarazione. È utile ricordare che l'accettazione dell'eredità può avvenire entro dieci anni dall'apertura della successione, mentre la dichiarazione di successione deve avvenire entro dodici mesi dalla medesima data (art. 31 d.lgs n. 346/90).

Dichiarazione di successioneCiò detto è utile comprendere chi sia tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione; l'art. 28, secondo comma, del d.lgs n. 346/90 specifica che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione:

- i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;

- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;

- gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti;

- gli esecutori testamentari.

A questi vanno aggiunti gli eredi, ossia le persone chiamate a succedere per via testamentaria o legittima che abbiano accettato espressamente o tacitamente l'eredità medesima.

È utile rammentare – così come disposto dal d.lgs n. 346 del 1990 – che la dichiarazione non deve essere presentata allorquando l'eredità sia devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario (ossia il valore lordo dei beni):

– non è superiore a 100.000 euro;

non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.


Presentazione della dichiarazione di successione per via telematica


Fino al 22 gennaio 2017 le dichiarazioni di successione, stante quanto disposto dall'art. 28 del d.lgs n. 346/90 può essere presentata:

- direttamente all'ufficio competente, ossia all'Agenzia delle entrate del luogo dell'ultima residenza del defunto;

- inviandola per posta raccomandata al medesimo ufficio.

Dichiarazione di successione telematica
A queste modalità, si diceva in precedenza, dal 23 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre si affiancherà quella telematica, che dal 1° gennaio 2018 soppianterà quelle tradizionali divenendo l'unica modalità di presentazione della dichiarazione di successione.

Tale novità rappresenta una delle attuazioni del quinto comma dell'art. 38 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, che pone in capo ai direttori delle varie agenzie fiscali, ivi compresa l'Agenzia delle entrate, il potere di adozione di provvedimenti tesi all'incremento dell'utilizzo degli strumenti telematici in relazione alla presentazione di atti, denunce, istanze, ecc. di loro competenza.

SuccessioneCosì è avvenuto per la dichiarazione di successione telematica, disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate datato 27 dicembre 2016 che approva il modello di dichiarazione di successione e richiesta di volture da presentarsi in via telematica.

Nell'atto dirigenziale è specificato come si compone il modello, esattamente di un frontespizio e di 17 quadri di riferimento in relazione ad altrettante informazioni (es. quadro EA, con i dati relativi agli eredi, ai legatari ed altri soggetti).

Il provvedimento in esame specifica altresì che la modalità di presentazione telematica ed il relativo modello dovranno essere utilizzati per le dichiarazioni di successione riguardanti successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006 (ossia per persone decedute a far data da quel giorno).

Per le dichiarazioni di successione aventi ad oggetto successioni apertesi in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per integrazioni, sostituzioni o modificazioni delle medesime, si seguono le vecchie regole.

La dichiarazione di successione telematica, così come esplicitamente specificato nel provvedimento in esame, consente di eseguire le volture catastali senza la necessità di un'ulteriore richiesta da parte del contribuente. Ciò vuol dire che il modello approvato rappresenta esso tesso domanda di voltura; d'altronde ciò lo si evince dello stesso titolo del provvedimento.

Quanto alla persona che può presentare la dichiarazione per via telematica, il provvedimento direttoriale specifica la individua:

- direttamente nella persona dichiarante;

- negli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf;

- nell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate competente per la lavorazione in relazione all'ultima residenza nota del de cuius.

Come dire: si può fare da soli oppure farsi assistere da un notaio, da un commercialista, oppure direttamente dall'Agenzia delle entrate.

La presentazione della dichiarazione di successione per via telematica, infine, consente l'autoliquidazione dei tributi dovuti in relazione alla successione, che potranno essere pagati, a seconda delle modalità di presentazione, ossia personale o per mezzo della stessa agenzia, con addebito diretto sul conto corrente dell'intestatario, oppure con modello F24 presso gli istituti abilitati.

Sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate sono presenti, in forma integrale, il testo del provvedimento del direttore datato 27 dicembre 2016, nonché il modello e le istruzioni di compilazione.

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