Agevolazioni fiscali per disabili e la casa

La legge prevede delle agevolazioni fiscali a beneficio delle persone affette da disabilità; vediamo quali sono quelle previste per facilitare la vita in casa.
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Agevolazioni fiscali e disabilità


Sussidio per disabileLa legge prevede una serie di agevolazioni fiscali a sostegno di chi è affetto da disabilità.

Tra queste soltanto alcune sono dedicate alla vita in casa; altre invece mirano proprio a favorire l'uscita da casa, come le agevolazioni fiscali per il settore delle auto e per i cani guida per non vedenti.

Ci sono poi altre agevolazioni non intrinsecamente legate alla vita in casa, i cui benefici posso tuttavia migliorare la qualità della vita dentro e fuori casa, come le spese mediche e le spese per protesi.

Noi, come sempre, considereremo il punto di vista dell'abitazione, quindi menzioneremo soltanto quelle direttamente o, (in via incidentale), indirettamente collegate alla vita in casa.

Parleremo di esenzioni, detrazioni, deduzioni e contributi; quindi, per una migliore comprensione del testo, chiariamo, per quanto qui interessa, che le deduzioni riducono il reddito su cui si calcolerà l'imposta; le detrazioni riducono l'imposta già calcolata; i contributi sono l'erogazione di un aiuto economico.

Rimandiamo poi come sempre alla lettura integrale dei testi richiamati e alla consulenza di esperti.


Agevolazioni per disabili: deduzioni dalla casa principale


L'art.10, co.3-bis, TUIR prevede in sostanza la deduzione, fino all'ammontare della rendita catastale della casa principale e delle relative pertinenze, qualora il reddito da esse prodotto concorra alla formazione del reddito complessivo.

È possibile fruire della deduzione anche in caso di trasferimento in un istituto di ricovero o sanitario, purchè l'immobile non sia locato; tale agevolazione vale per chiunque si trovi nella situazione prevista dalla norma (la norma cioè non è eslcusivamente rivolta a persone che versano in stato disabilità).


Esenzione IMU e TASI


Come noto, l'IMU e la TASI non si applicano alle abitazioni principali (salve le eccezioni delle classi A/1, A/8 e A/9); la norma (art.13, D.L. 201/2011 per l'IMU e per richiamo quanto alla TASI, art.1, co.669, 147/2013, come attualmente in vigore) prevede altresì che

I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 13, DL 201/2011).

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Deduzioni per assistenza specifica


Portatore di handicapSono deducibili le spese sostenute per le spese mediche e l'assistenza specifica

necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 10, DPR 917/1986)

dunque deve trattarsi di soggetti che rientrano nella definizione di handicappati dalla

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (L. 104/1992)

secondo cui

È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (v. art. 3, L. 104/1992)

Secondo la Guida dell'Agenzia delle Entrate dedicata rientrano nella assistenza specifica le spese per:

- l'assistenza infermieristica e riabilitativa - le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all'assistenza diretta della persona) - le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale. (Guida 2017 agevolazioni fiscali disabilità Agenzia Entrate)



Sono altresì deducibili fino a 3000 euro gli oneri sostenuti a titolo di contributi

per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (v. art. 10, DPR 917/1986)



Detrazioni per spese sanitarie, mezzi di ausilio


L'art. 15 del TUIR prevede che sono detraibili per una percentuale del 19% le spese sanitarie, per la parte che eccede i 127,11 euro.

Sono le spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle deducibili (ma sono anche le

spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere (v. art. 15, DPR 917/1986)


Assistenza a portatore di handicap
Sono invece detraibili per il 19% dell'intero importo sostenuto

Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (v. art. 15, DPR 917/1986)

(ad es. acquisto di poltrone, costruzione di rampe, adattamento di ascensori, ma anche fax, computer, schermo a tocco etc).

Una previsione a parte è dedicata ai servizi di interpretariato per le persone sorde (v. art. 15 cit.).

Sussidio per la deambulazione

Sono inoltre detraibili

le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro (v. art. 15, DPR 917/1986)

Sono inoltre detraibili

i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto (v. art. 15, DPR 917/1986)


Attualmente, i limiti sono 530 euro e 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Dal 2016 è 750 euro l'importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave che coprono il rischio di morte (v. art. 15 cit.).

A tali fini, la disabilità è definita grave quando la minorazione da cui è affetto il disabile

singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (v. art. 3, co.3, L. 104/1992)



Agevolazioni IVA


Sono soggetti all'IVA agevolata del 4% (in luogo di quella del 22%):

apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v. DPR 633/1972)

dunque, anche l'acquisto degli mezzi di ausilio e di sussidi tecnici ed informatici come fax, computer, telefono a viva voce etc.; ma anche apparecchi per la deambulazione come poltrone anche a motore e servoscala e

simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie (v. DPR 633/1972)



Fruiscono anche dell'IVA agevolata le

Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche (v. DPR 633/1972)

e le

prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti (v. DPR 633/1972)

Stessa aliquota per l'acquisto di prodotti editoriali da parte dei non vedenti.


Eliminazione barriere architettoniche


Gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra gli interventi per i quali sono previste le cosiddette detrazioni per le ristrutturazioni dell'IRPEF (v. art. 16-bis, DPR 917/1986).

Eliminazione di barriera architettonica
La detrazione è di norma prevista nella misura del 36% e fino ad un ammontare complessivo delle spese di euro 48.000, salvo previsioni di carattere speciale e limitate nel tempo: ai sensi della L. Bilancio 2017 la detrazione è (anche per quest'anno, cioè fino al 31dicembre 2017, salvo casi particolari relativi alle opere per l'adeguamento sismico) del 50% fino ad un ammontare complessivo delle spese di euro 96.000.

Si deve trattare di interventi

finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più' avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità... (v. art. 16-bis DPR 917/1986)



La detrazione si ripartisce in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

Nell'ambito non rientra il semplice acquisto di strumenti - come telefoni o computer, i quali peraltro già godono della detrazione del 19% -, ma deve trattarsi di veri e propri interventi.

Ad ogni modo le due detrazioni non sono fruibili contemporaneamente con riferimento alle stesse spese.


Agevolazione sull'imposta di successione e donazione


Altro beneficio è quello relativo all'imposta di successione o donazione.

L'imposta - attualmente disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 - se il beneficiario è portatore di handicap grave, deve essere da questi pagata solo al superamento del valore di 1.500.000 euro (ai sensi dell'art. 2, co.49-bis, DL 262/2006) della quota o della donazione. In sostanza, quindi, la maggior parte dei disabili gravi non è tenuta a pagare l'imposta.

L'handicap consiste in:

una minorazione, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (v. L. 104/1992)



L'handicap è riconosciuto poi grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dalle ASL quando la minorazione che costituisce handicap

abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (v. L. 104/1992)

La L. 112 del 2016, nota anche come Legge dopodinoi, al verificarsi di una serie di condizioni, ha poi previsto l'esenzione dell'imposta sulle successioni e donazioni per beni e diritti conferiti in trust oppure gravati da vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-bis c.c. o destinati a fondi speciali in favore delle persone con disabilità grave di cui alla stessa Legge 112.

Esenzioni e agevolazioni sono ammesse a condizione che i detti istituti perseguano

come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti (v. L. 112/2016)

e che detta finalità sia indicata nell'atto istitutivo (per i fondi speciali, nel regolamento).

Nel caso di trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust, dei fondi speciali o dei vincoli di destinazione le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

Per ogni dettaglio, le norme sono numerose, si rimanda alla lettura del testo integrale della legge 112.


Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche


Senza considerare le prestazioni assistenziali e previdenziali e i contributi erogati dagli enti dedicati (tra questi c'è l'home care premium, il contributo dell'INPS per chi si si occupa del familiare disabile), menzioniamo quelli previsti dalla Legge 13 del 1989

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (L. 13/1989)

si tratta di contributi a fondo perduto per le spese sostenute

Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se edibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza (v. L. 13/1989)



Tali contributi variano a seconda dell'importo della spesa e sono ripartiti annualmente tra le regioni richiedenti.

La domanda deve essere inoltrata a nome del disabile entro il 31 marzo di ogni anno con allegata la descrizione dei lavori e della spesa prevista, il certitifcato medico che attesti la disabilità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui deve risultare la collocazione dell'abitazione e la difficoltà di accesso.

Ricordiamo che ai sensi del DPR 503/1996 sono barriere architettoniche:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. (v. DPR 503/1996).



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