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Chi sostituisce i serramenti di casa può beneficiare già da alcuni anni di specifiche detrazioni fiscali:
Più di recente, il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il cosiddetto Decreto Rilancio, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto il SuperEcobonus 110%.
Si tratta dell'Ecobonus già citato, ma con percentuale di detrazione maggiorata al 110%.
La sostituzione dei serramenti accede al SuperEcobonus 110% solo qualora l'intervento avvenga contestualmente ad altre opere di isolamento dell'involucro edilizio o di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, rispettando, al contempo, altri requisiti tecnici.
È chiaro che, qualora la sostituzione dei serramenti avvenga in un contesto di opere che possono accedere al SuperEcobonus 110%, questa opzione è la più favorevole.
Diventa, invece, più interessante analizzare il caso in cui la sostituzione di serramenti avvenga senza altre opere.
Non potendo accedere al SuperEcobonus, il contribuente si troverà a dover scegliere tra Bonus Casa ed Ecobonus.
Non esiste a priori una scelta migliore dell'altra.
Possono, invece, sussistere contesti che rendono obbligatoria una detrazione rispetto all'altra; oppure contesti tali da creare più opportunità scegliendo una detrazione anziché l'altra.
Trovo utile, a questo punto, fornire gli strumenti per una scelta consapevole.
Analizzeremo dapprima i requisiti e gli adempimenti previsti per ogni singola detrazione, per poi indicare in quali casi è preferibile l'una o l'altra detrazione.
La detrazione sulle ristrutturazioni edilizie riguarda unicamente immobili esistenti a destinazione residenziale e loro pertinenze.
Sono quindi esclusi gli immobili di nuova costruzione e quelli afferenti a tutte le altre categorie catastali, come uffici, negozi, laboratori ed altro.
È bene ricordare che si può accedere alla detrazione per ristrutturazioni anche qualora non si abbia in atto una ristrutturazione edilizia vera a propria. Tuttavia è importante rispettare alcune regole.
Innanzitutto è previsto il rispetto della normativa edilizia ed energetica vigente.
In caso di sostituzione di serramenti che delimitano il volume riscaldato dell'immobile (parliamo quindi di serramenti tra locali riscaldati e ambiente esterno o tra locali riscaldati e altri locali non riscaldati), bisognerà rispettare per i nuovi serramenti i valori di trasmittanza richiesti sia a livello nazionale sia regionale.
In termini semplici, la trasmittanza è l'indicatore di quanto calore disperde un elemento edilizio, nel nostro caso il serramento.
Nel caso, invece, di serramenti sostituiti in locali non riscaldati di singole unità abitative (es. le finestre della cantina) la normativa in materia edilizia ed energetica non richiede di rispettare particolari requisiti termici, ma ai fini della detrazione sarà necessario che le nuove finestre abbiano caratteristiche innovative rispetto alle precedenti.
In particolare, la Guida Agenzia Entrate sulla detrazione per le ristrutturazioni indica come requisiti per queste ultime nuove finestre sagoma (intesa come sagoma del profilo telaio), materiale e colori diversi rispetto alle finestre preesistenti.
Discorso diverso vale per i serramenti in locali non riscaldati comuni condominiali, per i quali la detrazione è consentita anche senza apportare novità.
La detrazione sulle ristrutturazioni edilizie prevede una percentuale fissa di detrazione pari al 50%, da calcolare su una spesa massima di 96.000 euro per ogni singola unità abitativa e da ripartire in 10 rate annuali.
Prima di procedere con la sostituzione dei serramenti bisogna sempre verificare se nel nostro caso è necessario effettuare una comunicazione preventiva in Comune.
La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il 22 febbraio 2018 il glossario dell'edilizia libera, ossia un elenco dei lavori per i quali non è richiesta né autorizzazione né comunicazione preventiva in Comune, all'interno del quale compare la voce riparazione, sostituzione e rinnovamento di infissi interni ed esterni.
Si tratta sicuramente di un facilitazione per il cittadino; tuttavia, questa indicazione non può valere in ogni situazione.
Infatti, per i serramenti delimitanti volumi riscaldati, ossia quelli tra locali riscaldati e ambiente esterno o tra locali riscaldati e altri locali non riscaldati, bisogna rispettare non solo le norme in materia edilizia, ma anche quelle in materia energetica.
Il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici prevede, in caso di sostituzione di serramenti delimitanti il volume riscaldato della casa o di altri interventi che implichino modifiche del comportamento energetico dell'immobile, l'obbligo di consegnare in Comune una relazione attestante il rispetto di specifici requisiti energetici a firma di tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra).
In caso di sostituzione dei serramenti va dimostrato che i nuovi serramenti siano sufficientemente isolati, o detto meglio, non superino i valori limite di trasmittanza imposti dalla normativa.
In alcune Regioni ci sono poi norme specifiche che approfondiscono quelle energetiche nazionali e che prevedono sempre la medesima relazione da consegnare in Comune, talvolta semplificata rispetto al Decreto interministeriale del 26 giugno 2015.
In considerazione di tutte le norme vigenti (edilizie e energetiche), deduciamo quanto segue:
Una volta terminati i lavori, se l'intervento ha riguardato i serramenti delimitanti il volume riscaldato, ossia ha apportato un risparmio energetico per l'immobile, è necessario inviare entro 90 giorni apposita comunicazione telematica ad ENEA.
Infine, bisogna indicare sulla dichiarazione dei redditi le spese sostenute e i dati catastali dell'edificio su cui è stato eseguito l'intervento.
Questi sono i documenti da conservare ed esibire in caso di controlli dell'Agenzia Entrate:
La detrazione sul risparmio energetico, chiamata anche Ecobonus, è ammessa per immobili esistenti di qualsiasi categoria catastale (abitazioni, uffici, negozi, laboratori, ecc.) dotati di impianto di riscaldamento.
Ci sono, dunque, due iniziali differenze con la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, la quale, invece, riguarda solo le abitazioni e non richiede la presenza di un impianto di riscaldamento.
Inoltre, l'Ecobonus è ammesso solo per serramenti che delimitano il volume riscaldato, quindi serramenti tra locali riscaldati e ambiente esterno o tra locali riscaldati e altri locali non riscaldati.
Possono rientrare tra i serramenti detraibili anche i portoncini di ingresso, purché, ovviamente, delimitino il volume riscaldato.
Di conseguenza sono esclusi dalla detrazione sul risparmio energetico tutti i serramenti posti tra locali non riscaldati e ambiente esterno oppure tra due locali non riscaldati, ad esempio le finestre della cantina, del vano scala o la basculante del garage.
Altro elemento che distingue le due detrazioni sono i requisiti tecnici richiesti.
Abbiamo visto che la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie richiede per i serramenti l'osservanza della normativa vigente in materia edilizia ed energetica.
Ciò vuol dire che i nuovi serramenti delimitanti il volume riscaldato devono rispettare i requisiti di trasmittanza del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 prima citato ed eventuali altre restrizioni ai valori delle norme regionali.
La detrazione sul risparmio energetico, oltre al rispetto della normativa nazionale e regionale, richiede al contempo il rispetto dei requisiti riportati nel D.M. 06.08.2020.
Qui entriamo nel tecnico. Si fa riferimento, in particolare, a:
Sono previste due modalità alternative per verificare i limiti di trasmittanza e la congruità della spesa sostenuta per i serramenti:
Oltre alla congruità di spesa secondo i prezziari o secondo l'Allegato I, ricordiamo che al contempo va osservato un limite di detrazione (non di spesa) complessivo di tutto l'intervento di 60.000 euro, quindi fino ad una spesa massima di 120.000 euro.
La ripartizione della detrazione avviene nelle solite 10 rate annuali.
Vale, innanzitutto, il medesimo discorso fatto nei paragrafi precedenti relativamente alla comunicazione preventiva da presentare in Comune.
Ci sono, poi, i seguenti adempimenti:
Se un intervento rispetta i requisiti di una sola detrazione (ristrutturazioni o risparmio energetico), chiaramente non abbiamo scelta e saremo obbligatoriamente orientati a quell'unica detrazione possibile.
Ecco i casi più ricorrenti:
1) Sostituzione dei serramenti di un vano non riscaldato, come una cantina, un vano scala, un garage di pertinenza ad un'abitazione.
Poiché la detrazione sul risparmio energetico è ammessa solo per elementi che delimitano il volume riscaldato dell'immobile, l'unica opzione in questo caso è la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
Il caso più diffuso che rientra in questa categoria è la sostituzione della basculante dell'autorimessa.
2) Sostituzione dei serramenti presso un immobile non residenziale, come un negozio, un ufficio, un laboratorio, un ristorante.
La detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è consentita solo per interventi eseguiti su immobili residenziali, pertanto, l'unica opzione in questo caso è la detrazione sul risparmio energetico, che invece ammette tutte le categorie catastali.
La detrazione sulle ristrutturazioni edilizie e la detrazione sul risparmio energetico non sono cumulabili, ossia, per la medesima spesa non si possono chiedere entrambe.
Di conseguenza, se un intervento rispetta i requisiti previsti sia dalla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie sia dalla detrazione sul risparmio energetico, sarà necessario scegliere fra le due.
Ritengo importante considerare sempre la detrazione di un singolo intervento nel contesto dei lavori e delle spese complessive che si vogliono sostenere per l'immobile.
Nella mia esperienza di consulente capita spesso di orientare i clienti verso scelte non sempre uguali proprio perché bisogna considerare il quadro completo in cui si agisce e le esigenze delle singole persone.
Pur nella singolarità di ogni caso, vorrei offrire alcuni spunti di riflessione nel caso in cui la sostituzione dei serramenti di casa rispetti i requisiti di entrambe le detrazioni:
1) Se la sostituzione dei serramenti è l'unico intervento edilizio da realizzare e nello stesso periodo si intendono comprare mobili o grandi elettrodomestici, consiglierei per i serramenti la detrazione per ristrutturazioni edilizie.
La sostituzione dei serramenti, qualora questi delimitino il volume riscaldato e di conseguenza l'intervento migliori il comportamento energetico dell'immobile, è inquadrata dall'Agenzia Entrate come manutenzione straordinaria, requisito che permette di accedere dapprima alla detrazione sulle ristrutturazioni per i serramenti e in conseguenza ad essa al bonus mobili.
Quindi, scegliendo la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie per i serramenti, si potrà beneficiare in aggiunta del bonus mobili per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Il bonus mobili, invece, non è ammesso se per la sostituzione dei serramenti si beneficia della detrazione sul risparmio energetico.
2) Se contemporaneamente alla sostituzione dei serramenti di casa si eseguono anche altri lavori detraibili, è bene ricordare che bonus ristrutturazioni ed ecobonus, pur non essendo cumulabili per le medesime spese, possono comunque coesistere nell'ambito del medesimo cantiere e che per ognuno di essi ci sono dei tetti massimi da osservare.
Nella ristrutturazione di una casa che comprende vari lavori si potrebbe, ad esempio, beneficiare per una parte di essi della detrazione sul risparmio energetico (ovviamente ove ricorrano i requisiti) e per la parte restante della detrazione sulle ristrutturazioni.
I lavori edili si potrebbero detrarre con il bonus ristrutturazioni e la sostituzione dei serramenti si potrebbe invece detrarre con ecobonus.
I vantaggi di una ripartizione di questo genere sono facilmente comprensibili, considerato che per ogni detrazione sono stabiliti i seguenti tetti massimi:
Qualora i lavori edili ammontino a 90.000 euro e la sostituzione dei serramenti a 10.000 euro, la ripartizione delle spese nelle due detrazioni permetterebbe di ottimizzare al massimo i bonus.
3) Se l'importo sostenuto per i serramenti supera ampiamente i limiti per la congruità di spesa dell'Ecobonus, ma non supera complessivamente i 96.000 euro di spesa messima per la detrazione per ristrutturazioni, dal punto di vista economico sarà più vantaggiosa la seconda detrazione, poiché non richiede di verificare la congruità di spesa del D.M. 06.08.2020.
Ipotizziamo di sostituire un serramento con superficie complessiva pari a 1 mq. Consideriamo 800 euro per la fornitura e 100 euro per smontaggio/smaltimento del vecchio serramento e montaggio del nuovo serramento + IVA.
Il calcolo della detrazione secondo Ecobonus dovrebbe considerare, secondo l'Allegato I al D.M. 06.08.2020, ipotizzando di trovarci in zona climatica E, 650 euro sugli 800 euro di fornitura, più 100 euro di manodopera e l'IVA. Quindi, si potrebbe beneficiare di una detrazione pari al 50% della somma di 650 + 100 + IVA.
Il calcolo della detrazione secondo la detrazione per ristrutturazioni consentirebbe, invece, di considerare tutto l'importo della fornitura. Di conseguenza, si potrebbe beneficiare di una detrazione pari al 50% della somma di 800 + 100 + IVA.
Nel caso esaminato risulterebbe più vantaggiosa la detrazione per ristrutturazione.
Quelli citati sono solo alcuni spunti di riflessione. Per ulteriori approfondimenti è consigliabile una consulenza specifica personalizzata
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