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La sostituzione della caldaia rientra già da tempo fra gli interventi che possono beneficiare delle detrazioni fiscali per la casa.
Mi riferisco in particolare alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie e alla detrazione sul risparmio energetico (o Ecobonus).
Fino alla fine del 2017 le regole erano molto semplici ed era facile orientarsi.
In seguito all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, meglio individuata come Legge 27 dicembre n.205 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, le regole sono in parte cambiate, diventando talvolta più complesse.
Le novità della Legge di Bilancio 2018 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018.
Fino al 31 dicembre 2017, in caso di sostituzione della caldaia con caldaia a condensazione, era possibile scegliere se beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie con percentuale fissa al 50% oppure della detrazione sul risparmio energetico con percentuale fissa al 65%.
Per la detrazione sul risparmio energetico era obbligatorio, in caso di impianto a termosifoni, installare, oltre la nuova caldaia a condensazione, una valvola termostatica su ogni corpo scaldante o, comunque, un sistema di regolazione della temperatura in ogni ambiente della casa.
In caso di sostituzione della caldaia con caldaia non a condensazione, l'unica opzione era beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie al 50%.
Considerate le numerose novità introdotte con la Legge di bilancio 2018, ritengo utile, dapprima, riassumere schematicamente le possibilità di detrazione che attualmente abbiamo a disposizione in caso di sostituzione di caldaia esistente, con relative regole e procedure.
Procederò, poi, con un'analisi critica su come muoversi fra le diverse possibilità.
La detrazione sulle ristrutturazioni edilizie riguarda unicamente immobili a destinazione residenziale e loro pertinenze. Sono quindi escluse tutte le altre categorie catastali, come uffici, negozi, laboratori, ecc.
In caso di interventi su caldaie esistenti, la detrazione sulle ristrutturazioni è ammessa sia per la sostituzione dell'elemento caldaia, sia per la sua riparazione con innovazioni.
Non sono specificate particolari caratteristiche tecniche per la nuova caldaia. Di conseguenza sono detraibili caldaie a condensazione, caldaie a camera stagna non a condensazione, caldaie a biomassa, caldaie integrate con pompa di calore, ecc.
Ovviamente si deve trattare di lavori dichiarati a norma dal tecnico installatore, che deve rilasciare dichiarazione di conformità dell'impianto timbrata e firmata.
La detrazione sulle ristrutturazioni è ammessa in percentuale fissa del 50%, da calcolare su una spesa massima di 96.000 euro e da ripartire in 10 rate annuali.
Per fruire della detrazione, la procedura è semplice.
Gli interventi di sostituzione sugli impianti che comportano delle migliorie, ad esempio la sostituzione di una vecchia caldaia con una nuova caldaia a condensazione, ed anche gli interventi volti al risparmio energetico, come la sostituzione di una caldaia con altra caldaia di maggiore efficienza, sono classificati come interventi di manutenzione straordinaria, per i quali sarebbe necessario presentare una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) in Comune prima di procedere coi lavori.
Parlo al condizionale perché nella pratica quotidiana alcuni uffici tecnici comunali, se interpellati sulla sostituzione della caldaia, cercano di semplificare la vita al cittadino consentendo di procedere direttamente con l'intervento in regime di edilizia libera, quindi senza presentare alcuna comunicazione.
Prima di procedere con l'intervento è allora consigliabile fare una telefonata all'ufficio tecnico del Comune in cui si trova l'immobile per capire come comportarsi.
Una volta effettuato il lavoro, è necessario indicare sulla dichiarazione dei redditi le spese sostenute e i dati catastali dell'edificio su cui è stato eseguito l'intervento.
È poi necessario conservare alcuni documenti, da esibire in caso di controlli dell'Agenzia Entrate:
- fatture;
- ricevute di pagamento mediante apposito bonifico per le detrazioni fiscali;
- CILA presentata in Comune, oppure, quando non richiesta dal Comune, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione comunale ma che rientra comunque tra gli interventi agevolati;
- copia comunicazione ASL quando l'intervento è affidato a più ditte;
- in caso di lavori in condominio, delibera assembleare di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese;
- in caso di lavori eseguiti da persone diverse dal proprietario o dai suoi familiari conviventi, come affittuari e comodatari, consenso scritto all'esecuzione delle opere rilasciato da proprietario.
La detrazione sul risparmio energetico, chiamata anche ecobonus, è ammessa per immobili esistenti di qualsiasi categoria catastale: abitazioni, uffici, negozi, laboratori, ecc.
C'è, dunque, una prima importante differenza con la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie inerente, invece, solo le abitazioni.
Altro elemento che distingue le due detrazioni sono i requisiti tecnici richiesti per le caldaie.
Abbiamo visto che la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie non richiede particolari caratteristiche, a parte il fatto che l'intervento sia eseguito a norma di legge.
Al contrario, la detrazione sul risparmio energetico 2018 ammette gli interventi di sostituzione del generatore con le seguenti tipologie di generatore (con o senza rifacimento dell'impianto):
a- caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
b- apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
c- generatori di aria calda a condensazione;
d- pompe di calore ad alta efficienza;
e- impianti geotermici a bassa entalpia;
f- generatori di calore a biomasse combustibili;
g- micro-cogeneratori, che conducano ad un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.
Sono concesse percentuali di detrazione differenti:
- 65% per caldaie a condensazione con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, per apparecchi ibridi, generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore, impianti geotermici e micro-cogeneratori;
- 50% per caldaia a condensazione senza sistemi di termoregolazione evoluti e, inoltre, per generatori di calore a biomasse combustibili.
Il limite di detrazione (non di spesa in questo caso) per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è pari a 30.000 euro.
La ripartizione della detrazione avviene nelle solite 10 rate annuali.
La procedura per fruire della detrazione è in parte simile a quella per le ristrutturazioni edilizie.
Vale, innanzitutto, il medesimo discorso fatto nel paragrafo precedente relativamente alla CILA da presentare in Comune. Di conseguenza, consiglio sempre di fare una telefonata in Comune prima di procedere.
Indipendentemente dalla tipologia di caldaia scelta, ci sono, poi, i seguenti adempimenti:
- conservare le fatture, le ricevute degli appositi bonifici per detrazioni fiscali e le certificazioni inerenti l'intervento;
- inviare, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda informativa dell'intervento a ENEA, attraverso l'apposito sito web (consiglio di farsi seguire da un tecnico per questo passaggio);
- conservare la ricevuta di invio effettuato ad ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia della trasmissione della documentazione;
- indicare in sede di dichiarazione dei redditi le spese sostenute e i dati catastali dell'edificio su cui è stato eseguito l'intervento.
Se un intervento rispetta i requisiti di una sola detrazione (ristrutturazione o risparmio energetico), chiaramente non abbiamo scelta e saremo obbligatoriamente orientati a quell'unica detrazione possibile.
Analizziamo alcuni esempi:
1) Abitazione in cui si sostituisce la caldaia esistente con una caldaia a condensazione inferiore alla classe A di prodotto.
Per questo intervento è possibile usufruire solamente della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
2) Sostituzione della caldaia in un immobile non residenziale, come un negozio, un ufficio, un laboratorio, un ristorante, ecc.
La detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è consentita solo per interventi eseguiti su immobili residenziali, di conseguenza l'unica opzione in questo caso è la detrazione sul risparmio energetico, che invece ammette tutte le categorie catastali.
Ovviamente, la detrazione sarà possibile solo se l'intervento rispetterà i requisiti tecnici richiesti dall'ecobonus.
3) Installazione di una caldaia con distacco da un sistema centralizzato condominiale, oppure divisione di un'unità abitativa in due unità distinte con contestuale separazione dell'impianto e installazione di due nuove caldaie.
L'ecobonus in questi casi è ammesso solo se si mantiene un impianto centralizzato con unica caldaia.
Pertanto, in occasione di distacco dal riscaldamento condominiale o di divisione creando da un unico impianto due impianti distinti con propria caldaia, l'unica opzione possibile resta la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, che non pone limiti in questo senso.
4) Altro spunto interessante è la possibilità di cessione del credito, attuabile solo con ladetrazione sul risparmio energetico.
Ricordo che quando si parla di detrazioni ci si riferisce a detrazioni dall'IRPEF o IRES, quindi di detrazioni sulle tasse. Quando una persona fisica (o giuridica) si trova nella no tax area e quindi non paga IRPEF (o IRES) è detta incapiente e non può beneficiare di alcuna detrazione.
Lo Stato, però, concede, solo per la detrazione sul risparmio energetico, di cedere ai fornitori dei beni e dei servizi relativi all'intervento un credito pari alla detrazione IRPEF spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.
Fino al 2017 questa possibilità era concessa unicamente per interventi di risparmio energetico sulle parti comuni condominiali, dal 2018 sono ammessi anche gli interventi sulle parti private.
Per i soggetti incapienti (come ad esempio persone disoccupate o con reddito minimo), non è possibile beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie e l'ecobonus con cessione del credito resta l'unica chance.
La detrazione sulle ristrutturazioni edilizie e la detrazione sul risparmio energetico non sono cumulabili, ossia, per la medesima spesa non si possono chiedere entrambe.
Di conseguenza, se un intervento rispetta i requisiti previsti sia dalla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie che dalla detrazione sul risparmio energetico, sarà necessario scegliere fra le due.
Come orientarsi allora?
Ritengo importante considerare sempre la detrazione di un singolo intervento nel contesto dei lavori e delle spese complessive che si vogliono sostenere per l'immobile.
Nella mia esperienza di consulente capita spesso di orientare i clienti verso scelte non sempre uguali proprio perché bisogna considerare il quadro completo in cui si agisce e le necessità delle singole persone.
Pur nella singolarità di ogni caso, ci sono tre valutazioni che ritengo utili per tutti:
1) Individuare quale percentuale di detrazione è ammessa per l'intervento in oggetto.
Nei casi in cui l'ecobonus permette di detrarre la spesa al 65% e la detrazione per ristrutturazioni al 50%, è importante sapere che non è scontato ritenere l'ecobonus più conveniente.
Spesso, infatti, la detrazione sul risparmio energetico richiede di osservare requisiti più restrittivi rispetto al bonus ristrutturazioni, che si rivelano generalmente anche più costosi.
Facciamo l'esempio della caldaia a condensazione in classe A.
Per beneficiare dell'ecobonus al 65% è necessario, oltre alla sostituzione della caldaia, installare dei sistemi di termoregolazione evoluti, mentre per beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni i sistemi di termoregolazione non sono necessari.
Per cui, prima di effettuare la scelta fra le due detrazioni, oltre alla percentuale di detrazione, vanno ben ponderate le spese connesse obbligatorie, che con l'ecobonus potrebbero essere maggiori.
2) Se in occasione della sostituzione della caldaia si eseguono anche altri lavori che possono beneficiare delle detrazioni, è bene ricordare che bonus ristrutturazioni ed ecobonus, pur non essendo cumulabili per le medesime spese, possono comunque coesistere nell'ambito del medesimo cantiere e che per ognuno di essi ci sono dei tetti massimi da osservare.
Nella ristrutturazione di una casa che comprende vari lavori si potrebbe, ad esempio, beneficiare per una parte di essi della detrazione sul risparmio energetico (ovviamente dove ricorrano i requisiti) e per la parte restante della detrazione sulle ristrutturazioni.
I lavori edili si potrebbero detrarre con il bonus ristrutturazioni e la sostituzione della caldaia con relativo impianto si potrebbe invece detrarre con l'ecobonus.
I vantaggi di una ripartizione di questo genere sono facilmente comprensibili, considerato che per ogni detrazione sono stabiliti i seguenti tetti massimi:
- per la detrazione sulle ristrutturazioni c'è un tetto massimo di spesa di 96.000 euro;
- per la detrazione sul risparmio energetico c'è un tetto massimo di detrazione (attenzione, per l'ecobonus sono stabiliti tetti massimi di detrazione e non di spesa) per la categoria impianti di riscaldamento di 30.000 euro.
Qualora i lavori edili ammontino a 90.000 euro e la sostituzione dell'impianto di riscaldamento a 10.000 euro, la ripartizione delle spese nelle due detrazioni permetterebbe di beneficiare dei bonus calcolandoli sull'intera spesa sostenuta.
Lo stesso invece non sarebbe concesso nell'ipotesi di optare per il solo bonus ristrutturazioni, che permetterebbe di considerare come spesa massima 96.000 euro, mentre i restanti 4.000 euro di spesa dell'esempio non potrebbero godere del beneficio poiché superano il limite consentito.
3) È sempre utile valutare preventivamente se per la casa in cui si sostituisce la caldaia si ha in programma di comprare anche mobili o elettrodomestici.
Infatti, scegliendo la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie per la caldaia, si potrà beneficiare anche del bonus mobili per il resto degli acquisti di mobili ed elettrodomestici (vedi risoluzione Agenzia Entrate N.3/E del 2 marzo 2016).
In bonus mobili, invece, non è ammesso quando per la sostituzione della caldaia si beneficia della detrazione sul risparmio energetico.
Come avrete notato si possono configurare svariate situazioni. Quelli esposti sono solo alcuni spunti di riflessione. Per ulteriori approfondimenti si rimanda ad una consulenza specifica personalizzata.
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