Detrazioni fiscali per la nuova installazione o sostituzione di sistemi oscuranti

L'installazione o sostituzione di sistemi oscuranti quali persiane, scuri, tapparelle e tende da sole può beneficiare di diversi incentivi fiscali. Come orientarsi?
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Detrazioni fiscali per sistemi oscuranti e norme vigenti in materia edilizia


Le detrazioni per la nuova installazione o sostituzione di sistemi oscuranti, come persiane, scuri, tapparelle e tende da sole, sono un tema corposo e articolato.

Detrazioni persiane e tapparelle
Prima di parlare di detrazioni è importante parlare di norme vigenti in materia edilizia, efficienza energetica e sicurezza. È importante perché qualsiasi detrazione ha come primo presupposto il rispetto di tali norme.

Sembra un'osservazione banale, ma molti proprietari di casa, ritenendo che i sistemi oscuranti siano componenti accessori e secondari alla casa, non si chiedono nemmeno se tali elementi siano normati.

Eppure, la stragrande maggioranza dei Comuni italiani, soprattutto per le aree dei centri storici e quelle paesisticamente rilevanti, stabiliscono regole inerenti la forma, i materiali e i colori dei sistemi oscuranti.

Quindi, come prima regola, è sempre bene approfondire le norme vigenti, individuando come è possibile intervenire sulla nostra casa. Ci potremo far aiutare da un tecnico di fiducia o contattare l'ufficio tecnico del Comune.


Il concetto di modifica migliorativa per le detrazioni fiscali dei sistemi oscuranti


Una volta individuati gli interventi consentiti, è necessario analizzare le caratteristiche dei sistemi oscuranti eventualmente già presenti nell'immobile e, successivamente, valutare se l'intervento che si intende effettuare è detraibile o meno.

In genere è possibile accedere alle detrazioni quando si apporta una modifica migliorativa e non quando si sostituisce un elemento ammalorato con un altro elemento identico.

Notiamo, quindi, un primo possibile ostacolo. Dove le norme comunali impongono il rispetto di specifiche caratteristiche dei sistemi oscuranti, come la sostituzione di persiane in legno a stecche aperte orizzontali con persiane analoghe, difficilmente questi interventi di sostituzione si potranno detrarre.

Persiane centro storico e detrazioni
In questi contesti si potranno detrarre solo se si tratta di persiane su parti comuni condominiali, oppure qualora la sostituzione delle persiane avvenga contestualmente alla sostituzione dei serramenti vetrati.

Oltre al concetto di cambiamento, che ricorre spesso per le detrazioni, ogni bonus fiscale stabilisce per i sistemi oscuranti requisiti e regole specifiche. Bisognerà capire quale si addice alla nostra situazione.

Le detrazioni che possiamo valutare in caso di sostituzione o nuova installazione di sistemi oscuranti sono:

  • la detrazione per ristrutturazioni;

  • l'ecobonus o detrazione per risparmio eneergetico;

  • il superecobonus 110%.


Terminologia e requisiti comuni a tutte le detrazioni


Prima di analizzare ogni singola detrazione, è importante fare alcune precisazioni sulla terminologia.

I sistemi oscuranti si suddividono in:

  1. chiusure oscuranti, come persiane, scuri e tapparelle;

  2. schermature solari, come tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci, cappottine e alcuni modelli di zanzariere.

Requisito comune a tutte le detrazioni è che l'immobile oggetto di intervento sia esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso.
Inoltre, che sia in regola con il pagamento di eventuali tributi, sempre se dovuti, come l'IMU.


Detrazione ristrutturazione 50% per sistemi oscuranti


La detrazione per ristrutturazioni ammette al beneficio solo le chiusure oscuranti (persiane, scuri e tapparelle) e non le schermature solari (tende da sole, ecc.).


Detrazione 50 per chiusure oscuranti

Per le chiusure oscuranti, oltre a prestare attenzione ai requisiti necessari, bisogna sempre tenere conto, quando si interviene su singole unità abitative, della regola della modifica migliorativa.

Le persiane e gli scuri sono detraibili in caso di nuova installazione dove prima non erano presenti, oppure in caso di sostituzione con altri aventi sagoma, materiale e colori diversi dai precedenti.

La detrazione parla di tapparelle solo in merito agli interventi mirati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, citando le tapparelle metalliche con ganci di sicurezza.

Sempre nella stessa categoria rientrano le persiane blindate.

C'è, poi, da ricordare che la detrazione per ristrutturazioni ammette al beneficio tutte le opere finalizzate al risparmio energetico, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge.

Quest'ultimo punto diventa interessante, in quanto allarga la detrazione alla sostituzione di chiusure oscuranti che apporti un risparmio energetico, come la sostituzione di tapparelle in legno o plastica con tapparelle in alluminio coibentate, oppure la sostituzione di persiane grigliate a stecche orizzontali con scuri ciechi o con persiane coibentate.

Discorso a parte quando si interviene su parti comuni condominiali o quando, contestualmente alle chiusure oscuranti, si sostituiscono anche i serramenti vetrati.
In questi ultimi casi non è richiesto il requisito del cambiamento migliorativo.

Adempimenti e documentazione necessaria ai fini della detrazione ristrutturazione


Per beneficiare della detrazione per ristrutturazioni 50% sulla nuova installazione o sostituzione di chiusure oscuranti è necessario:

  • che l'immobile abbia destinazione residenziale;

  • conservare tutte le fatture relative alle spese sostenute;

  • pagare con apposito bonifico parlante e conservarne la ricevuta (il tetto di spesa massimo sostenibile su cui poter calcolare la detrazione al 50% è 96.000 euro);

  • conservare le schede tecniche degli elementi installati.

Per la detrazione ristrutturazioni delle chiusure oscuranti non è richiesto l'invio della comunicazione ENEA.


Ecobonus per sistemi oscuranti


L'ecobonus ammette alla detrazione sia le chiusure oscuranti (persiane, scuri e tapparelle), sia le schermature solari (tende da sole, ecc.), purché ovviamente si rispettino alcuni requisiti.

Ecobonus per sistemi oscuranti
Requisiti comuni a tutti i sistemi oscuranti:

  • devono essere a protezione di una superficie vetrata;

  • devono essere applicati in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente;

  • possono essere applicati all'interno o all'esterno della superficie vetrata;

  • devono essere mobili;

  • devono essere schermature tecniche certificate.

Ci sono poi altre regole distinte per chiusure oscuranti e schermature solari.


Requisiti specifici per le chiusure oscuranti


Le chiusure oscuranti possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti).

Nel caso di semplice sostituzione, la nuova chiusura oscurante deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione, affinché venga conseguito un risparmio energetico.

Cos'è la resistenza termica supplementare?
È il contributo che il sistema oscurante fornisce in termini di prestazione termica al sistema composto dal serramento interno e dall'oscurante stesso.

Ecobonus per tapparelle e avvolgibili
Per dare qualche indicazione pratica, è detraibile con ecobonus la sostituzione di tapparelle in legno con tapparelle in alluminio coibentato, mentre la sostituzione di tapparelle in legno con altre tapparelle in legno non è detraibile poiché l'intervento non comporterebbe un aumento della resistenza termica supplementare.

Allo stesso modo, è detraibile la sostituzione di persiane in legno a stecche aperte con degli scuri ciechi in legno. Non è invece detraibile la sostituzione di persiane in legno a stecche aperte con altre del medesimo tipo.

Requisiti specifici per le schermature solari


Per le schermature solari (tende da sole, veneziane, ecc.) sono esclusi gli orientamenti nord, nord-est e nord-ovest. Si tratta comprensibilmente di orientamenti che non ricevono raggi solari diretti, se non parzialmente nella stagione estiva per pochissimo tempo.

Detrazioni per tende da sole
Inoltre le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale gtot accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35, valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. È un valore che il fornitore dovrà certificare.

Per le tende da sole non è ammesso il solo cambio telo. In caso di sostituzione, bisogna provvedere sia al telo che alla struttura.

Le zanzariere sono ammesse, ma solo se certificate con gtot inferiore o uguale a 0,35; devono essere zanzariere oscuranti.


Spese ammesse all'ecobonus e limiti economici


Le spese ammissibili sono indicate all'art.5 del D.M. 6 agosto 2020 e comprendono:

  • la fornitura e posa in opera delle chiusure oscuranti e schermature solari compresi eventuali meccanismi automatici;

  • l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;

  • le prestazioni professionali e le opere provvisionali e accessorie.

La detrazione è pari al 50% delle spese ammesse, con detrazione massima pari a 60.000 euro.

Spese ammesse per ecobonus schermature solari
Contemporaneamente sono stabiliti altri limiti sulle spese. Vedremo nel paragrafo successivo che tra gli adempimenti sarà necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato o una certificazione del fornitore/installatore/assemblatore.

Nel caso di asseverazione, il tecnico abilitato dovrà attestare che i costi sostenuti siano inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezziari predisposti dalle Pegioni e dalle province autonome territorialmente competenti o, in alternativa, ai prezzi indicati nelle guide edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.

Invece, in caso di certificazione del fornitore/installatore/assemblatore, bisognerà verificare che il costo dell'intervento sia inferiore o uguale a 230,00 euro/mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

Adempimenti e documentazione necessaria ai fini dell'Ecobonus


Per beneficiare dell'ecobonus per l'installazione di sistemi oscuranti è necessario:

  • conservare tutte le fatture relative alle spese sostenute;

  • pagare con apposito bonifico parlante e conservarne la ricevuta;

  • inviare a ENEA, entro 90 giorni dalla fine lavori o collaudo, la scheda descrittiva dell'intervento esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori e conservarne copia riportante il codice CPID;

  • conservare le schede tecniche degli elementi installati, la marcatura CE e le attestazioni di prestazione timbrate e firmate dal fornitore/installatore/assemblatore con il fattore di trasmissione solare totale gtot per le schermature solari e la resistenza termica addizionale per le chiusure oscuranti;

  • conservare l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 6 agosto 2020, comprensiva del computo metrico, che attesti i requisiti richiesti e il rispetto dei costi massimi specifici unitari previsti dall'allegato A dello stesso decreto; l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del fornitore/installatore/assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici.


Superbonus 110% per sistemi oscuranti


Gli interventi detraibili con ecobonus di cui sopra possono beneficiare del super-ecobonus 110% quando sono eseguiti congiuntamente ai cosiddetti interventi trainanti del superbonus, ossia l'isolamento termico delle superfici opache o la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente.

Ai fini del superbonus, l'insieme degli interventi eseguiti deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Per i sistemi oscuranti è necessario rispettare tutti i requisiti richiesti per l'ecobonus; la detrazione non sarà pari al 50%, ma al 110% delle spese ammissibili.


La procedura sarà un po' più articolata, ma in questo caso sarà obbligatorio essere seguiti da un tecnico abilitato che vi aiuterà a produrre tutta la documentazione necessaria.

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Detrazioni fiscali per schermature solari e chiusure oscuranti
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Alert Commenti
  • Giovanni
    Giovanni
    Sabato 21 Agosto 2021, alle ore 10:59
    Schermature solari (alcuni tipi di Zanzariere gtot inferiore a 0,35).
    In questo articolo si dice escluse le esposizioni Nord, Nord-Est,Nord-ovest..
    Nell'art. dell'avv. Debora Mirarchi si afferma tutte le esposizioni.
    Dove sta la verità?
    rispondi al commento
  • Guido59
    Guido59
    Martedì 10 Agosto 2021, alle ore 14:49
    Devo realizzare un frangisole/oscurante in alluminio a protezione di una portafinesta vetrata.
    Trattandosi di nuova installazione, rientra nell'ecobonus?
    rispondi al commento
  • Capocione
    Capocione
    Mercoledì 28 Aprile 2021, alle ore 13:08
    Qualcuno mi sa dire se posso detrarre la spesa per una tapparella e contemporaneamente la spesa per una tenda da sole, che insistono entrambe sulla stessa finestra?
    Ovvio che il loro utilizzo è alternativo, in una giornata estiva non voglio stare "murato" dentro casa chiudendo tutte le tapparelle, quindi terrei le tapparelle aperte, ma vorrei comunque che la tenda da sole mi proteggesse dal sole diretto.
    Non so se è ammessa la detrazione "contemporanea" insistendo sulla stessa finestra.
    rispondi al commento
  • Simone
    Simone
    Venerdì 21 Ottobre 2016, alle ore 17:35
    La ditta che mi ha installato la tenda da sole esterna non mi ha fatto il collegamento elettrico.
    Se chiamo un altro elettricista posso comunque scaricare la spesa?
    rispondi al commento
  • Gerom52
    Gerom52
    Venerdì 10 Giugno 2016, alle ore 17:37
    Architetto ho installato una veranda di 6 metri per 1 parte che costituisce il tetto è stata realizzata con dei vetri speciali che non lasciano passare i raggi UV e anche infrarossi come ancora non ho pagato l'intervento ma solo un piccolo acconto desideravo sapere da lei se rientra nelle detrazioni sia il tettuccio di questa veranda che la veranda stessa che oltretutto chiuse uno spazio balcone della casa in cui è installato un fancoil facente parte di un impianto centralizzato della Aermec la veranda invece è della finistral eventualmente dovrei inviare una foto dell'opera ma non ho trovato un vostro indirizzo di posta elettronica da utilizzare
    rispondi al commento
  • Max84
    Max84
    Giovedì 2 Giugno 2016, alle ore 10:16
    Quale causale devo indicare per usufruire della detrazione ?

    Allegato M del Decreto Legislativo 311/2006 o allegato B del Decreto 26 giugno 2009 ?


    rispondi al commento
  • Andrea
    Andrea
    Giovedì 26 Maggio 2016, alle ore 12:53
    Se non vengono date risposte alle domande, non vale la pena di impedire l'inserimento dei quesiti?
    rispondi al commento
    • Bubuzzo
      Bubuzzo Andrea
      Giovedì 26 Maggio 2016, alle ore 17:43
      Questa sezione si intitola: Commenti e opinioni, Non Consulenza, e poi l'articolo tratta l'argomento in generale, se ognuno vuole il suo caso sviscerato e risolto, staremo 24/24 a rispondere, se vuole un esempio guardi l'articolo Detrazione 50% e conti quante risposte ci sono, poi si faccia un calcolo di quante ore ci vogliono solo per scriverle. Saluti
      rispondi al commento
  • Coin Paolo
    Coin Paolo
    Mercoledì 25 Maggio 2016, alle ore 00:50
    Per le schermature solari o meglio le tende da sole all'atto dell'acquisto mi deve essere applicata l'IVA del 10% o del 22%?
    Questa cosa non è chiara.
    Grazie saluti.
    rispondi al commento
    • Ilaria
      Ilaria Coin Paolo
      Domenica 2 Ottobre 2016, alle ore 21:25
      Scusa, per caso sei riuscito a sapere quale aliquota IVA può/deve essere applicata?
      rispondi al commento
  • Coin Paolo
    Coin Paolo
    Venerdì 20 Maggio 2016, alle ore 12:14
    Vorrei sapere nella fattura per l'acquisto di tende solari che IVA mi deve essere applicata.
    Grazie
    rispondi al commento
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