Guida alle detrazioni fiscali per lavori in condominio

Le detrazioni per interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente si applicano sia a edifici privati che a condomini, ma con alcune differenze.
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Bonus fiscali per lavori in condominio


Detrazioni condominioLe detrazioni fiscali Irpef per interventi edilizi realizzati su immobili residenziali esistenti sono ammesse non solo per lavori eseguiti su parti private di edifici, ma anche su parti comuni condominiali.
Ci riferiamo in particolare alle seguenti detrazioni:
-detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%);
-detrazione sul risparmio energetico (65%);
-bonus mobili ed elettrodomestici.


Parti comuni condominiali


È importante ricordare la definizione di parti comuni condominiali fornita dal Codice Civile all'articolo 1117, così come modificato dalla Legge n.220 del 2012, la cosiddetta Riforma del condominio.

«Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini».

Parti comuni condominiali
Ogni volta che si eseguono interventi sulle parti comuni condominiali si può dunque valutare se ci sono i presupposti affinché il condominio possa beneficiare di una o più delle detrazioni sopra citate.

Sempre il Codice Civile, all'articolo 1129, prevede che i condomini con un numero di proprietari superiore a 8 sono soggetti all'obbligo di nomina dell'amministratore e all'obbligo di apertura di un conto corrente intestato al condominio.

Sono esonerati da tali obblighi i condomini cosiddetti minimi, ossia da 2 fino a 8 proprietari, ai quali è lasciata facoltà di nominare o meno un amministratore e di aprire o meno un conto corrente condominiale. Queste informazioni ci saranno utili quando parleremo di documentazione da conservare e di pagamenti ai fini della detrazione.


Gestione delle detrazioni in condomini con amministratore


Manutenzione condominioIn occasione di lavori su parti comuni condominiali l'amministratore è abituato ad occuparsi anche delle procedure riguardanti le detrazioni fiscali.

I passaggi principali sono in genere i seguenti:

- delibera assembleare di approvazione all'esecuzione dei lavori;

- progetto da parte di un tecnico abilitato e pratica comunale (solo nei casi in cui si rende necessario);

- valutazione dei preventivi e incarico alle ditte prescelte;

- esecuzione dei lavori;

- emissione delle fatture da parte delle ditte esecutrici e dei tecnici incaricati (le fatture vanno intestate al condominio);

- pagamento delle fatture con apposito bonifico per le detrazioni fiscali (il bonifico va effettuato dal conto corrente condominiale e si dovranno indicare sia il codice fiscale del condominio, sia il codice fiscale dell'amministratore o del condòmino che effettua il pagamento);

- elaborazione e conservazione da parte dell'amministratore di tutti i documenti richiesti per ogni tipologia di detrazione fiscale;

- verifica del versamento sul conto corrente condominiale degli importi a carico di ciascun proprietario;

- consegna a tutti i condòmini di una certificazione in cui l'amministratore attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini delle detrazioni e dove si indica la somma di cui ogni proprietario può tenere conto ai fini della detrazione.

In sede di dichiarazione dei redditi ogni proprietario provvederà ad inserire l'importo spettante di detrazione, conservando la certificazione rilasciata dall'amministratore. Il documento sarà da esibire in caso di controlli dell'Agenzia delle Entrate.


Gestione delle detrazioni quando il condominio è sprovvisto di amministratore


In caso di mancanza di un amministratore, ai sensi dell'articolo 1129 del Codice Civile sopra citato, se il condominio è costituito da un numero di proprietari superiori a 8, il condominio è tenuto a mettersi in regola, nominando un amministratore e aprendo un conto corrente condominiale. Di conseguenza, quando si realizzeranno lavori che possono beneficiare delle detrazioni fiscali, si seguirà la prassi esposta nel paragrafo precedente.

Lavori in condominioSe invece il condominio non supera gli 8 proprietari e questi decidono di non nominare l'amministratore e di non aprire un conto corrente condominiale, i condòmini si dovranno organizzare diversamente per seguire le procedure e produrre i documenti necessari ai fini della detrazione.

I passaggi principali saranno allora i seguenti:

- delibera assembleare di approvazione all'esecuzione dei lavori;

- progetto da parte di un tecnico abilitato e pratica comunale (solo nei casi in cui si rende necessario);

- valutazione dei preventivi e incarico alle ditte prescelte;

- esecuzione dei lavori;

- emissione delle fatture da parte delle ditte esecutrici e dei tecnici incaricati (le fatture vanno intestate al condòmino che sarà incaricato ad effettuare il pagamento per conto di tutti i proprietari);

- pagamento delle fatture con apposito bonifico per le detrazioni fiscali (il bonifico va effettuato dal conto corrente del condòmino ufficialmente incaricato, indicando il suo codice fiscale come beneficiario della detrazione);

- elaborazione e conservazione di tutti i documenti richiesti per ogni singola detrazione fiscale;

- verifica del versamento degli importi a carico di ciascun proprietario sul conto corrente del condòmino incaricato ai pagamenti;

- consegna a tutti i condòmini di una copia dei documenti generalmente richiesti per ogni detrazione fiscale, ai quali si dovranno aggiungere la delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese.

In sede di dichiarazione dei redditi ogni proprietario provvederà ad inserire l'importo spettante di detrazione, conservando tutti i documenti prodotti inerenti le detrazioni fiscali, che andranno esibiti in caso di controlli dell'Agenzia delle Entrate. Sarà importante in tal caso dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni, poiché sulla ricevuta del bonifico risulterà indicato come beneficiario della detrazione il codice fiscale del condòmino incaricato al pagamento.


Detrazione 50% per lavori in condominio


La detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, chiamata comunemente detrazione 50%, possiede norme specifiche per lavori realizzati su parti comuni condominiali.

Detrazione 50% condominioIl condominio può detrarre al 50% qualsiasi tipo di intervento realizzato sulle parti comuni, a differenza delle abitazioni private, per le quali accedono al bonus solo interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo, restauro e pochi altri, come l'abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza degli impianti, ecc.

Per il condominio si aggiungono, oltre a quelli menzionati, decine di altri lavori detraibili inquadrabili come manutenzione ordinaria. Ecco alcuni esempi:

- riparazione di balconi, parapetti, cornicioni, davanzali e grondaie;
- riparazione di garage e parcheggi;
- riparazione della caldaia;
- sostituzione dell'antenna comune con antenne private;
- riparazione e sostituzione di cancelli e portoni;
- riparazione delle pavimentazioni interne ed esterne;
- sostituzione di alcune tegole;
- ritinteggiatura esterna.


Detrazione 65% per lavori in condominio


La detrazione sul risparmio energetico (65%) non prevede interventi particolari agevolabili esclusivamente per le parti comuni condominiali, così come invece abbiamo visto per la detrazione 50%.

Ricordiamo i lavori di risparmio energetico detraibili sia su parti private che su parti comuni condominiali:

Detrazione 65% condominio- interventi di riduzione del fabbisogno energetico globale dell'edificio per il riscaldamento;

- miglioramento termico dell'involucro edilizio (isolamento di muri, coperture, pavimenti , sostituzione di infissi, installazione di schermature solari);

- installazione di pannelli solari termici;

- sostituzione di impianti termici invernali.

La Legge di stabilità 2016 (articolo 1 comma 74 della Legge n. 208/2015) ha tuttavia previsto un'interessante novità sulla detrazione 65% per i condomini.

Con riferimento alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, i contribuenti che si trovano nella condizione di incapienza (in pratica i soggetti che non pagano Irpef) possono cedere ai fornitori un credito pari alla detrazione spettante.
La norma vale per spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Per la procedura si rimanda al provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016, prot. 43434.


Bonus mobili ed elettrodomestici in condominio


I condomini che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione 50%) possono beneficiare di un'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto dei lavori.

La detrazione è concessa nella misura del 50% delle spese documentate e sostenute per mobili ed elettrodomestici, fino a un ammontare di spesa complessivo di 10.000 euro (Legge n.90 del 3 agosto 2013).

Attenzione però: i lavori di ristrutturazione su parti comuni condominiali non consentono ai singoli condomini, fruenti pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare. In questi casi si potrà accedere al bonus mobili solo a livello condominiale per mobili ed elettrodomestici acquistati per le parti comuni, come ad esempio le guardiole, l'appartamento del portiere, la sala adibita alle riunioni condominiali, i lavatoi, ecc.

E così, sostituendo una finestra del vano scala o facendo manutenzione al tetto, il condominio potrà beneficiare sia della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%), sia dell'ulteriore bonus mobili per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, come i lavatoi e le lampade per le zone comuni o il condizionatore per la guardiola del portiere.

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  • Elfi Pfeifhofer
    Elfi Pfeifhofer
    Mercoledì 17 Ottobre 2018, alle ore 19:09
    Chiedo gentilmente se per un condominio dove dobbiamo pitturare i balconi (Prov. di Bolzano), posso chiedere le agevolazioni fiscali del 50%.
    Se, si a quale ente devo inviare la documentazione, all'Azienda sanitaria locale e  all'ENEA?
    Elfi Pfeifhofer
    rispondi al commento
  • Pierluigi 1
    Pierluigi 1
    Mercoledì 29 Agosto 2018, alle ore 16:45
    Le chiedo se secondo lei è possibile mettere in detrazione la sostituzione di una copertura di eternit di un locale commerciale facente parte di un condominio a prevalenza abitativa che ha corpo staccato dal condominio.
    Stesso foglio, stesso mappale degli appartamenti.
    rispondi al commento
  • Veronica
    Veronica
    Venerdì 28 Luglio 2017, alle ore 21:04
    Abito in una palazzina di 4 appartamenti ma 3 proprietari (io possiedo un appartamento quindi il 25%, sotto di me una famiglia un appartamento, 25%, a fianco un proprietario di due appartamenti quindi 50%).
    Dobbiamo rifare il tetto ed io e la famiglia sotto di me vorremmo recuperare il 50% delle spese.
    Chi possiede il 50% invece è la ditta che farebbe i lavori e non vuole fare fattura della suo quota nè far girare soldi con il bonifico collettivo ma solo riscuotere la nostra parte.
    Ho sentito dire che è possibile che la ditta emetta fatture ad ogni singolo condomino purchè abbia la dicitura “straordinaria manutenzione per rifacimento tetto, quota spettante".
    In questo modo ogni condomino può può decidere se fare o no il recupero fiscale.
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Veronica
      Lunedì 31 Luglio 2017, alle ore 12:15
      Sì, è un'escamotage.
      rispondi al commento
  • Pasclcap
    Pasclcap
    Mercoledì 11 Gennaio 2017, alle ore 12:56
    Il condominio che abito è composto di 8 unità immobiliare.
    Essendo in otto non abbiamo un amministratore ma solo un amico che fa il conduttore.
    In occasione di lavori di messa in sicurezza del sottotetto come ci si deve comportare per poter usufruire delle detrazioni??
    Siamo in possesso del codice fiscale del condominio e recentemente abbiamo anche acceso un conto corrente.
    rispondi al commento
  • Michele
    Michele
    Giovedì 1 Dicembre 2016, alle ore 11:35
    Quanto prende l'amministratore per ripartire le detrazioni fiscali di un condominio di 12 famiglie per un importo complessivo esecuzione lavori di circa 12000 euro?
    rispondi al commento
  • Fabrizio
    Fabrizio
    Venerdì 14 Ottobre 2016, alle ore 21:38
    Nel mio condominio di 4 unità, vorremmo chiudere il vano scala con degli infissi in modo da evitare il giro d'aria ed aumentare il livello di sicurezza per l'accesso alle aree comuni.
    Un intervento del genere può essere considerata come ristrutturazioni edilizia, come risparmio energetico (il vano scale non è riscaldato ma su di esso si affacciano gli ingressi degli alloggi) o come intervento di aumento del livello di sicurezza.
    rispondi al commento
  • Domenico
    Domenico
    Venerdì 7 Ottobre 2016, alle ore 19:55
    Se un edificio è composto da tre unità immobiliari distinte catastalmente e il proprietario è lo stesso, è da considerare un condominio?
    E in tal caso, ha diritto alle detrazioni fiscali per manutenzione ordinaria della facciata?
    rispondi al commento
  • Mauro
    Mauro
    Giovedì 6 Ottobre 2016, alle ore 09:09
    Grazie per la sollecita e dettagliata risposta.
    rispondi al commento
  • Mauro
    Mauro
    Mercoledì 5 Ottobre 2016, alle ore 00:04
    Se i lavori di ristrutturazione non si riferiscono solo alle parti comuni di un condominio (rifacimento tetto, lastrici solari, impermeabilizzazioni canali di gronda, risanamento esterno cemento armato etc etc) ma vengono fatti interventi importanti alle proprietà private come la sostituzione dei pavimenti dei terrazzi, la sostituzione delle ringhiere e dei parapetti con elevazione delle altezze da 90 cm a 105 cm, si ha diritto al bonus mobili per acquisto di arredamento nell'appartamento come pure l'acquisto di nuova pavimentazione in pvc da applicare su quella esistente per risparmio energetico e fonoacustica.
    rispondi al commento
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