Detrazioni barriere architettoniche: niente bonus se in fattura la descrizione è generica

In caso di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche niente benefici fiscali se in fattura non vi è la descrizione dei lavori di cui al d.m n. 236/1986
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Barriere architettoniche: in caso di fattura generica niente detrazioni


Quando si eseguono dei lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche è bene sapere quali siano i tipi di interventi per i quali si potrà fruire della detrazione fiscale.
Necessaria la presenza delle caratteristiche tecniche previste dall'apposita normativa.

Barriere architettoniche
A queste domande viene data risposta dall'Agenzia delle Entrate che chiarisce tali aspetti in risposta ad un interpello presentato da un contribuente.

L'amministrazione finanziaria affronta il tema con la risposta n. 147/E del 26 maggio 2020 nella quale spiega che per poter godere dell'agevolazione fiscale è necessario che le opere siano descritte in fattura in maniera dettagliata e accurata. Gli interventi eseguiti, inoltre, devono rientrare tra quelli riportati nella legge che disciplina l'abbattimento delle barriere architettoniche.


Normativa di riferimento interventi di abbattimento barriere architettoniche


La normativa fiscale di riferimento in materia di eliminazione delle barriere architettoniche è il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 che, all'articolo 16-bis, prevede la detrazione Irpef pari al 36%, entro il limite massimo di spesa pari a 48.000 euro.

Si precisa che l'aliquota di detrazione viene elevata al 50% da successive disposizioni normative a partire dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2020. Anche il limite massimo di spesa viene portato a 96.000 euro, qualora gli interventi realizzati siano altresì volti al recupero del patrimonio edilizio (cosiddetto bonus ristrutturazione).

Eliminazione barriere architettoniche
Per esemplificare, specifichiamo che la detrazione fiscale potrà essere richiesta per gli interventi che abbiano ad oggetto ascensori e montacarichi. Rientrano nell'agevolazione fiscale anche gli interventi finalizzati alla realizzazione di ogni strumento che mediante la comunicazione, la robotica o altro sistema di tecnologia avanzata, sia finalizzato a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione delle persone portatrici di handicap grave, come descritto all'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.

Altro aspetto da considerare nel momento in cui si parla di agevolazioni fiscali per l'eliminazione delle barriere architettoniche è la normativa in materia di IVA.

Si applica infatti un'aliquota agevolata al 4% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto che abbiano ad oggetto la realizzazione di opere finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

La disposizione non richiede che il soggetto che beneficia dell'agevolazione sia necessariamente la persona affetta da disabilità o un familiare per i quali sia fiscalmente a carico. L'oggetto della normativa è l'intervento posto in essere a prescindere dalle condizioni di salute del contribuente beneficiario dello sgravio fiscale.


Il caso affrontato dall'Agenzia delle Entrate


L'interpello presentato dal contribuente ha ad oggetto l'applicabilità o meno del bonus ristrutturazioni al 50%. Segue risposta dell'Agenzia delle Entrate relativa a lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche che venivano realizzati all'interno dell' abitazione del richiedente.

Si trattava nello specifico della riduzione dei rumori provenienti dallo scarico del WC, di un adeguamento del getto del soffione della doccia, della colorazione delle pareti interne all'immobile, il tutto al fine di modificare le tonalità che provocavano un senso di fastidio alla persona affetta da autismo; veniva infine effettuata l'installazione del regolatore della temperatura dell'acqua. I lavori venivano eseguiti dai genitori al fine di migliorare l'autonomia del figlio autistico.

Egli commissionava infatti delle opere finalizzate all'adattamento domestico per l'autonomia personale”. A tal fine si era munito della specifica Consulenza tecnica di una società, in cui sono descritte le opere da realizzare per migliorare le condizioni di vita quotidiana del figlio.

Detrazione abbattimento barriere architettoniche
Nella fattura rilasciata dall'impresa che si occupava dell'esecuzione dei lavori veniva riportata la seguente dicitura: lavori di abbattimento delle barriere architettoniche eseguiti nel bagno.

Non veniva ripotato alcun tipo di indicazione; nessun dettaglio o informazione in merito alla tipologia di intervento che era stato eseguito all'interno dell'abitazione.

Per i lavori il contribuente otteneva un contributo dalla USL. In relazione alla somma che restava a suo carico il contribuente intendeva infatti beneficiare della detrazione del 50% prevista per la eliminazione delle barriere architettoniche.

Sulla base degli elementi sopra riportati vediamo che l'Agenzia delle Entrate darà esito negativo ai quesiti posti dal contribuente intenzionato a fruire dell'agevolazione fiscale.


Le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate


La domanda posta dal contribuente è se nella fattispecie considerata potevano dirsi detraibili i lavori eseguiti nella propria abitazione. Nella risposta 147/2020 l'Amministrazione Fiscale nega il beneficio fiscale nel caso sopra descritto.

Nella fattispecie gli interventi realizzati non sono ritenuti annoverabili tra quelli peri i quali è possibile fruire della detrazione fiscale di cui all'articolo 16-bis dpr 917/86. La motivazione è che le opere poste in essere non presentavano i requisiti tecnici previsti dal DM 236/1989.

Abbattimento barriere architettoniche, detrazioni

Le barriere sensoriali non sono quelle architettoniche.
Il lavoro in questione veniva considerato come un intervento finalizzato alle barriere sensoriali e in tale fattispecie non spetta dunque alcuna detrazione fiscale in favore del genitore della persona affetta da grave autismo in base alla legge 104.

L'eliminazione delle barriere sensoriali non presenta i requisiti tecnici necessari per l'agevolazione.

Altro motivo per l'intervento effettuato non poteva essere ricondotto al bonus ristrutturazione è che il contribuente non aveva presentato alcun titolo abilitativo (si pensi a Scia, Cila Dia ecc).


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