La Risoluzione 12/E del 7 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce l'applicabilita' delle detrazioni Irpef del 55% agli impianti fotovoltaici termodinamici, per quanto riguarda la produzione di energia termica ed acqua calda.
Importante novita' per quanto concerne gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali del 55%: la Risoluzione 12/E del 7 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate, Richiesta di consulenza giuridica – detrazione d'imposta del 55% per l'installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di energia termica e di energia elettrica – comma 346 della legge n. 296 del 2006, chiarisce la loro applicabilità anche agli impianti fotovoltaici termodinamici, per quanto riguarda la produzione di energia termica ed acqua calda.
È noto infatti che solitamente il solare fotovoltaico non può accedere a questo tipo di bonus fiscali, rivolti all'incentivazione del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e non alla produzione di energia elettrica.
La risoluzione è giunta a seguito dell'istanza di un contribuente che chiedeva chiarimenti in merito all'applicabilità dei benefici previsti della legge, mediante la convalida dell'Enea secondo il quale, gli impianti termodinamici a concentrazione solare, utilizzati per produrre energia termica, convertibile anche in energia elettrica, sono assimilabili agli impianti solari termici.
Più in dettaglio l'Enea afferma che:
- i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda sono assimilabili ai pannelli solari e possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 296/2006;
- i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 296/2006 per i soli usi termici.
Le modalità secondo cui calcolare gli incentivi variano, quindi, a seconda del tipo di impianto.
Infatti i sistemi utilizzati unicamente per la produzione di energia termica, equiparabili ai pannelli solari, possono accedere all'intera detrazione.
Ovviamente, invece, i sistemi combinati che producono sia energia termica che elettrica possono usufruirne solo per la parte relativa alla produzione della prima. Il calcolo si effettua in percentuale sul rapporto tra energia complessivamente prodotta e quota di energia termica.
Per ottenere le detrazioni è necessario ottenere una certificazione di qualità, che è effettuata sulla base della normativa europea EN 12975, applicata in genere ai collettori solari.
Nel caso in cui la norma non fosse applicabile, la certificazione di qualità può essere sostituita da una relazione sulle prestazioni dell'impianto approvata dall'Enea.