Spese lavori ristrutturazione: la detrazione anche al convivente

Interventi di riqualificazione edilizia: la detrazione viene riconosciuta anche al familiare convivente che abbia effettuato la spesa. Lo afferma la Cassazione.
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Detrazioni ristrutturazioni a favore del convivente di fatto


In tema di detrazioni fiscali ristrutturazione la normativa è piuttosto complessa e non è facile orientarsi soprattutto se a chiedere il riconoscimento della detrazione 50 ristrutturazione o Ecobonus per risparmio energetico non sono i proprietari di casa ma i familiari conviventi.

Anche le coppie non sposate possono chiedere le detrazioni fiscali?

Si tratta di un dubbio piuttosto frequente da parte dei conviventi more uxorio che vivono in una casa di proprietà di uno solo dei due.

La convivenza è fiscalmente rilevante sia per le coppie di fatto che in caso di altri familiari conviventi, anche se non è stato sottoscritto con il titolare dell'immobile un contratto di comodato.

Detrazioni familiari conviventi
Come vedremo meglio, molti sono i bonus fiscali che le coppie non legate da vincolo di matrimonio possono portare in detrazione. Si citano, infatti, oltre al Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus, anche il Superbonus 110%, il sismabonus, il Bonus facciate e il Bonus mobili.

È sempre necessario che il contribuente che porta in detrazione possegga tutti i requisiti necessari per il diritto a detrarre tenendo conto della tipologia di lavori, dei limiti di spesa e delle modalità di pagamento con mezzi tracciabili.


Detrazioni ristrutturazioni a favore di familiari conviventi


Non solo il convivente di fatto potrà beneficiare della detrazione fiscale ristrutturazione, in quanto, le agevolazioni fiscali possono essere riconosciute anche in presenza di convivenza dovuta ad altri vincoli di parentela.

Come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5584 del 21 febbraio 2022 il familiare che convive con il proprietario dell'immobile potrà fruire della detrazione pari al 50% delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione.

Vediamo più nel dettaglio la vicenda all'esame della Corte di Cassazione e quali sono le ragioni della decisione assunta dai Giudici di Legittimità.


A quali condizioni il convivente può beneficiare delle agevolazioni fiscali


Nella fattispecie al vaglio della Corte di Cassazione il familiare convivente del titolare dell'immobile sosteneva le spese per dare esecuzione a lavori di ristrutturazione finalizzati al miglioramento energetico.
Non rileva la presenza o meno di un contratto di comodato d'uso gratuito concluso con il proprietario dell'immobile.

La vicenda ha origine dall'impugnazione di una cartella esattoriale contenente il pagamento della maggiore Irpef che doveva essere corrisposta a seguito del mancato riconoscimento nella fattispecie, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del diritto alla detrazione fiscale delle spese sostenute per lavori di riqualificazione energetica da parte del familiare convivente.

Il contribuente, nella sua posizione di genero, aveva beneficiato della detrazione al 50% delle spese pagate per alcuni lavori realizzati nell'immobile di sua suocera.

Il contribuente non risultava né possessore né detentore di tale immobile.
Mentre la CTP e successivamente i giudici di secondo grado davano ragione al contribuente, la vicenda giungeva in Cassazione a seguito del ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria.

Bonus fiscali conviventi
La Corte di Cassazione metteva in risalto il fatto che il contribuente che sosteneva le spese fosse il genero convivente della proprietaria dell'immobile.

Tenuto conto del rapporto di familiarità e dello stato di convivenza, i Giudici di legittimità riconoscevano il diritto alla detrazione per le spese sostenute, ovviamente nel presupposto che sussistano tutte le altre condizioni previste dalla legge.

Condizione necessaria è che sia il familiare convivente del proprietario dell'immobile a sostenere la spesa e ad essere intestatario delle fatture e dei bonifici.


Rapporto di familiarità e stato di convivenza


Chi sono i familiari rilevanti ai fini delle detrazioni fiscali?
In base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 del Tuir i familiari conviventi che possono portare in detrazione le spese per i lavori sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Rientra tra le categorie elencate anche il genero poiché affine di primo grado rispetto alla suocera titolare dell'immobile. Quando deve sussistere lo stato di convivenza, una volta appurato la condizione di familiarità?

Bonus ristrutturazioni convivente
Lo stato di convivenza deve sussistere nel momento in cui vengono iniziati i lavori o comunque nel momento in cui le spese vengono sostenute, se in un momento antecedente la data di avvio dei lavori. Tale condizione non deve necessariamente permanere per tutto il periodo in cui si possa beneficiare della detrazione fiscale.

Nessun rilievo viene dunque attribuito alla detenzione (mediante contratto di comodato) dell'immobile da parte del contribuente beneficiario delle agevolazioni.

Infatti per fruire della detrazione non è necessario che il soggetto abbia firmato un contratto di comodato. Requisito necessario e sufficiente è che il familiare attesti mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la sua qualità di familiare convivente.


A chi devono essere intestati i titoli abilitativi?


Appurato che la Corte di Cassazione riconosce, in caso di lavori di riqualificazione edilizia, il diritto alla detrazione fiscale a favore del familiare convivente, altra questione che si pone nella fattispecie è a chi devono essere intestati i titoli abilitativi necessari per effettuare i lavori.

Devono essere intestati al familiare convivente che detrae o possono essere intestati anche al proprietario dell'edificio?

Secondo l'Agenzia delle Entrate il diritto alle detrazioni fiscali viene riconosciuto anche qualora i titoli abilitativi siano intestati al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente che porterà la spesa in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Altro aspetto da evidenziare è che si può fruire della detrazione anche in riferimento a lavori eseguiti su immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale.

Si parla dunque di una seconda casa dove comunque possa esplicarsi la convivenza, requisito necessario per il beneficio fiscale. Non vi rientrano gli immobili che siano stati concessi in comodato o dati in affitto. Rientreranno anche tali immobili qualora le spese vengano sostenute dal proprietario degli stessi.

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