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La detrazione fiscale sul risparmio energetico, detta anche detrazione 65%, prevede la possibilità di detrarre dall'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'IRES (Imposta sul reddito delle società) il 65% delle spese sostenute per interventi volti a diminuire i consumi energetici di edifici esistenti.
Esistono quattro categorie di intervento ammesse alla detrazione fiscale: analizziamole insieme.
Comprendono qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi, che portino i consumi globali dell'edificio inferiori a determinate soglie. Per questa categoria si guarda il risultato finale. Non interessa quali opere siano realizzate, quanto piuttosto il consumo energetico finale raggiunto dall'intero immobile.
Comprendono interventi su coperture, pavimenti, pareti, serramenti e porte che delimitano il volume riscaldato dell'immobile.
Per accedere al beneficio è necessario che successivamente all'intervento la porzione di involucro su cui si è intervenuto raggiunga precisi limiti di trasmittanza termica definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2008, poi modificati dal Decreto 26 gennaio 2010.
Dal 1° gennaio 2015 possono accedere all'incentivo anche le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opere di schermature solari (come tende da sole per esterni, veneziane, ecc.) di cui all'allegato M del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n.311.
Comprende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, produttivi e ricreativi. Sono ritenuti assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda.
Sono compresi gli interventi di sostituzione di impianto di riscaldamento esistente con impianto dotato di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto dell'impianto di distribuzione, oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore o impianti geotermici a bassa entalpia. Rientra anche la sostituzione di uno scaldacqua tradizionale con pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
Dal 1° gennaio 2015 rientrano in questa categoria anche gli impianti alimentati con generatori di calore a biomasse combustibili.
Inoltre dal 1° gennaio 2016 l'agevolazione è stata estesa ai dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.
Per accedere alla detrazione su risparmio energetico la regola generale richiede che il contribuente sia in possesso, oltre delle fatture e delle ricevute dei bonifici, dei seguenti documenti:
- Asseverazione firmata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra), che attesti la rispondenza delle opere ai requisiti tecnici richiesti dalla detrazione;
- Attestato di Prestazione Energetica, che riporti i dati relativi all'efficienza energetica dell'immobile oggetto di intervento;
- Scheda informativa ENEA, con i dati di chi beneficerà della detrazione, i dati dell'edificio, il tipo di intervento eseguito e le spese sostenute.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisogna tramettere ad ENEA per via telematica l'Attestato di Prestazione Energetica e la scheda informativa, conservandone la ricevuta di invio. Solo per casi complessi è consentito l'invio della pratica per posta.
Gli altri documenti saranno da conservare ed esibire solo in caso di controlli dell'Agenzia Entrate.
È importante sapere che quella indicata è la regola generale, ma esistono delle eccezioni. Infatti alcuni degli interventi agevolabili non richiedono di preparare tutti i documenti indicati o, in alcuni casi, si consentono semplificazioni.
Le eccezioni riguardano:
- la sostituzione di serramenti e porte di ingresso;
- l'installazione di schermature solari;
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione del generatore con caldaia a condensazione, pompa di calore o impianto geotermico a bassa entalpia;
- l'installazione di generatori a biomassa.
C'è poi un caso ancora non chiarito ufficialmente, ossia l'installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti.
Al momento non è possibile inviare pratiche ENEA relative a questo particolare intervento e non sappiamo ancora quali documenti saranno necessari. Siamo quindi in attesa di indicazioni ufficiali.
Analizziamo ora i documenti e gli adempimenti richiesti per le eccezioni sopra citate.
In occasione di sostituzione di serramenti e porte di ingresso su singole unità immobiliari, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore che attesti la trasmittanza degli infissi precedentemente installati e di quelli nuovi.
Inoltre per serramenti e porte di ingresso di singole unità immobiliari l'Attestato di Prestazione Energetica non va redatto.
Pertanto i documenti da produrre e conservare saranno i seguenti:
- fatture;
- ricevute dei bonifici;
- asseverazione firmata da tecnico abilitato o in alternativa certificazione del produttore;
- compilazione della scheda informativa ENEA (Allegato F-modello per finestre comprensive di infissi) ed invio della stessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
È importante distinguere due casi.
Quando contemporaneamente si sostituiscono i serramenti e le relative strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione del calore, come scuri, persiane e tapparelle, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto, come i cassonetti delle tapparelle incorporati nel telaio dell'infisso, è possibile seguire un'unica procedura, ossia quella precedentemente indicata per i serramenti e le porte di ingresso.
Se invece l'intervento riguarda solo le schermature solari (in questo caso vale sia la nuova installazione che la sostituzione), tra le quali scuri, persiane, tende da sole per esterni, tende tecniche interne, veneziane, ecc., la procedura è un po' diversa, soprattutto per i requisiti richiesti.
In quest'ultimo caso dai documenti ufficiali non è ben chiaro se l'asseverazione sia necessaria o se invece siano sufficienti le schede tecniche e le certificazioni dei prodotti installati.
Nel dubbio, consiglio di prevederla sempre.
È invece chiaro che l'Attestato di Prestazione Energetica non è richiesto.
Ecco dunque i documenti necessari per l'installazione o sostituzione di schermature solari:
- fatture;
- ricevute dei bonifici;
- asseverazione firmata da tecnico abilitato e/o certificazioni del produttore che indichino la presenza del marchio CE e il valore del fattore solare g della schermatura;
- compilazione della scheda informativa ENEA (Allegato F-modello per schermature solari) ed invio della stessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Per l'installazione di pannelli solari l'asseverazione non è necessaria quando i pannelli sono realizzati in autocostruzione.
In tal caso deve essere prodotto l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Se i pannelli non sono realizzati in autocostruzione, l'asseverazione diventa obbligatoria e deve certificare i seguenti requisiti:
- che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno 5 anni;
- che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti per almeno 2 anni;
- che i pannelli solari hanno apposita certificazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell'Unione Europea e della Svizzera;
- che l'installazione degli impianti è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
L'Attestato di Prestazione Energetica non è richiesto in caso di installazione di pannelli solari.
Documenti da produrre:
- fatture;
- ricevute dei bonifici;
- asseverazione firmata da tecnico abilitato che attesti i requisiti sopra riportati;
- compilazione della scheda informativa ENEA (Allegato F-modello per pannelli solari) ed invio della stessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Anche per i generatori di calore (caldaie a condensazione, pompe di calore, impianti geotermici a bassa entalpia, generatori a biomasse) la detrazione fiscale sul risparmio energetico non richiede la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica.
L'asseverazione firmata da tecnico abilitato va invece sempre fatta per i generatori a biomassa di qualsiasi potenza e per tutti gli altri impianti (con caldaia a condensazione, pompa di calore, impianti geotermici a bassa entalpia) di potenza nominale superiore a 100 kW.
In base al tipo di generatore bisogna asseverare requisiti tecnici differenti.
Per le caldaie a condensazione, le pompe di calore e gli impianti geotermici a bassa entalpia con potenza uguale o inferiore a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori.
Quindi, in caso di caldaie a condensazione, pompe di calore e impianti geotermici a bassa entalpia con potenza nominale uguale o inferiore a 100 kW, i documenti da produrre sono:
- fatture;
- ricevute dei bonifici;
- asseverazione firmata da tecnico abilitato o in alternativa certificazioni dei produttori;
- compilazione della scheda informativa ENEA (Allegato E) ed invio della stessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Invece, in caso di caldaie a condensazione, pompe di calore e impianti geotermici a bassa entalpia con potenza nominale superiore a 100 kW e per generatori a biomassa, i documenti da produrre saranno:
- fatture;
- ricevute dei bonifici;
- asseverazione firmata da tecnico abilitato;
- compilazione della scheda informativa ENEA (Allegato E) ed invio della stessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
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