Denuncia di danno temuto

La denuncia di danno temuto rappresenta uno dei rimedi più rapidi ed efficaci finalizzati ad ottenere l'eliminazione dei pericoli provenienti da proprieà altrui.
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Denuncia di danno temutoAi sensi dell'art. 1172 c.c. il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, puo' denunziare il fatto all'autorita' giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.


L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia.


La denuncia di danno temuto rientra tra le così dette azioni di nunciazione, vale a dire delle azioni cautelari che mirano a far cessare una minaccia presente o futura, che potrebbe concretizzarsi in danno (così Gazzoni, Manuale di diritto provato, ESI, 2004).


Nello specifico l'azione prevista dall'art. 1172 c.c. (completato per quanto attiene ai profili procedimentali dalle disposizioni contenute dall'art. 688 e ss. del codice di procedura civile), quindi, mira ad impedire che una situazione di pericolo imminente possa creare un danno alla proprietà del soggetto proponente l'azione.


Legittimato a proporre la denuncia di danno temuto è il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento (si pensi all'usufruttuario) nonché il possessore.


Denuncia di danno temutoL'azione di nunciazione (detta anche cautelare) è sicuramente prodromica ad un giudizio ordinario volto ad ottenere un provvedimento definitivo e più incisivo di condanna nei confronti del proprietario della cosa che ha generato il pericolo.


Si tratta di due azioni indubbiamente tra di loro connesse, seppure da un punto di vista strettamente giuridico per nulla dipendenti.


In tal senso, e rifacendosi al consolidato orientamento della Cassazione il Tribunale di Teramo, di recente, ha avuto modo di precisare che l'azione di danno temuto di cui all'art. 1172 c.c. è preordinata a difesa sia della proprietà o di altro diritto reale, sia del semplice possesso, e l'ordinario giudizio di merito, successivo alla fase preliminare o cautelare, ha natura petitoria o possessoria a seconda che la domanda, alla stregua delle ragioni poste a fondamento di essa e delle specifiche conclusioni, risulti volta a perseguire la tutela della proprietà o del possesso (Cass. n. 1519/06 Trib. Messina n. 4/06).


La fase cautelare e quella successiva di merito sono tra loro del tutto autonome (Cass. n. 10282/04) sicché è sempre possibile in quest'ultimo giudizio, che si svolge con cognizione ordinaria, la proposizione di domande nuove (Cass. n. 6809/00), tra cui va certamente inclusa la domanda di risarcimento del danno (Cass. n. 2253/82)
(Trib. Teramo 16 marzo 2010 n. 110).


Va detto, inoltre, che una volta ottenuto il provvedimento in fase cautelare, a differenza di altri procedimenti, non è obbligatorio intraprendere l'azione di merito al fine di evitare decadenze di validità del provvedimento stesso.


Che cosa deve fare chi ha timore che la situazione di pericolo proveniente da qualsiasi edificio, albero o altra cosa possa recar danno alla sua proprietà?


A livello giudiziario tale soggetto è tenuto a presentare un ricorso, con l'assistenza obbligatoria di un avvocato, presso il Tribunale del luogo in cui è ubicato l'edificio o l'immobile che rischia di subire un danno.


Denuncia di danno temutoÈ evidente che spetti a tale soggetto allegare al ricorso i fatti e le circostanze che facciano presagire come grave il danno che potrebbe scaturirne, così come spetterà al giudice, ai fini dell'emissione dei provvedimenti più opportuni valutare se dal pericolo denunciato possa scaturire un danno grave per la cosa di sua proprietà.


Il danno di cui parla la norma non deve necessariamente identificarsi in un danno certo o già verificatosi, ma può anche riconoscersi nel ragionevole pericolo che lo stesso si verifichi (Cass. 28 maggio 2004, n. 10282).

avv. Alessandro Gallucci

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Denuncia di danno temuto
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  • Abacab68
    Abacab68
    Venerdì 8 Agosto 2014, alle ore 11:06
    Sto facendo dei lavori di pittura in garage, mi sono accorto che il muro confinante con il vicino (casa disabitata con tetto in cattivo stato), l?intonaco è in più punti staccato (non me ne ero accorto prima), a detta del muratore ciò dipende da infiltrazione d?acqua piovana dal tetto della casa confinante, posso avvalermi dell?art. 1172 c.c , visto che interpellando il proprietario questi sembra fregarsene?
    rispondi al commento
  • Tq0007
    Tq0007
    Venerdì 2 Maggio 2014, alle ore 18:37
    Il mio confinante ha edificato un muro di sotegno abbassando di circa 3 metri il livello del suo terreno nel punto più basso (prima era sullo stesso piano del mio) senza apporre - nonostante ripetuti inviti verbali a farlo - una rete od una recinzione di sicurezza. Il muro non è comune e si trova lungo il confine, anche prima non recintato - ora però non mi fido a lasciare giocare i bimbi piccoli in giardino visto il pericolo. Come posso agire?
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Tq0007
      Mercoledì 14 Maggio 2014, alle ore 17:28
      Va valutata la situazione con un legale ed un tecnico di sua fiducia per capire se ci sussistono gli estremi per una diffida e successiva azione giudiziale per denuncia di danno temuto.
      rispondi al commento
  • Arch. Bruno Laura
    Arch. Bruno Laura
    Giovedì 10 Ottobre 2013, alle ore 19:53
    Scusi, ma l'annunciare un pericolo e non intervenire immediatamente, anche chiamando i vigili del fuoco e autorità competenti, non è assunzione di responsabilità del danno che può accadere per mancato interevento immediato?
    Grazie per la gentile risposta.
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Arch. Bruno Laura
      Lunedì 14 Ottobre 2013, alle ore 17:24
      Il concetto sotteso al danno imminente alle volte è diverso da quello di danno temuto.
      Ad ogni buon conto quan'anche (ed è probabile) le cose coincidessero, un'azione non esclude l'altra.
      rispondi al commento
  • Inveesini Angelo
    Inveesini Angelo
    Sabato 5 Gennaio 2013, alle ore 18:23
    Un muro di altezza 2.30 e lungo 20 metri edificato a confine di strada comunale, privo di autorizzazione, nel cui terrapieno il proprietario ha sotterrato materiale probabilmente tossico (eternit) proveniente dal tetto rifatto sena autorizzazione, già segnalato ad ASL, ARPA, Comune, può essere oggetto di segnalazione per danno temuto anche se io non sono confinante, ma transito su tale strada comunale?
    Grazie per l'attenzione
    rispondi al commento
  • Marrone Tito
    Marrone Tito
    Venerdì 2 Novembre 2012, alle ore 22:36
    Desidererei avere una forma scritta di denuncia di danno temuto.
    rispondi al commento
  • Maria Bottaro
    Maria Bottaro
    Venerdì 17 Agosto 2012, alle ore 00:00
    Desidero sapere se ad una denuncia di danno temuto si può affiancare un'istanza al giudice di un provvedimentodi urgenza. Grazie anticipatamente
    rispondi al commento
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