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Ai sensi dell'art. 1172 c.c. il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, puo' denunziare il fatto all'autorita' giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia.
La denuncia di danno temuto rientra tra le così dette azioni di nunciazione, vale a dire delle azioni cautelari che mirano a far cessare una minaccia presente o futura, che potrebbe concretizzarsi in danno (così Gazzoni, Manuale di diritto provato, ESI, 2004).
Nello specifico l'azione prevista dall'art. 1172 c.c. (completato per quanto attiene ai profili procedimentali dalle disposizioni contenute dall'art. 688 e ss. del codice di procedura civile), quindi, mira ad impedire che una situazione di pericolo imminente possa creare un danno alla proprietà del soggetto proponente l'azione.
Legittimato a proporre la denuncia di danno temuto è il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento (si pensi all'usufruttuario) nonché il possessore.
L'azione di nunciazione (detta anche cautelare) è sicuramente prodromica ad un giudizio ordinario volto ad ottenere un provvedimento definitivo e più incisivo di condanna nei confronti del proprietario della cosa che ha generato il pericolo.
Si tratta di due azioni indubbiamente tra di loro connesse, seppure da un punto di vista strettamente giuridico per nulla dipendenti.
In tal senso, e rifacendosi al consolidato orientamento della Cassazione il Tribunale di Teramo, di recente, ha avuto modo di precisare che l'azione di danno temuto di cui all'art. 1172 c.c. è preordinata a difesa sia della proprietà o di altro diritto reale, sia del semplice possesso, e l'ordinario giudizio di merito, successivo alla fase preliminare o cautelare, ha natura petitoria o possessoria a seconda che la domanda, alla stregua delle ragioni poste a fondamento di essa e delle specifiche conclusioni, risulti volta a perseguire la tutela della proprietà o del possesso (Cass. n. 1519/06 Trib. Messina n. 4/06).
La fase cautelare e quella successiva di merito sono tra loro del tutto autonome (Cass. n. 10282/04) sicché è sempre possibile in quest'ultimo giudizio, che si svolge con cognizione ordinaria, la proposizione di domande nuove (Cass. n. 6809/00), tra cui va certamente inclusa la domanda di risarcimento del danno (Cass. n. 2253/82) (Trib. Teramo 16 marzo 2010 n. 110).
Va detto, inoltre, che una volta ottenuto il provvedimento in fase cautelare, a differenza di altri procedimenti, non è obbligatorio intraprendere l'azione di merito al fine di evitare decadenze di validità del provvedimento stesso.
Che cosa deve fare chi ha timore che la situazione di pericolo proveniente da qualsiasi edificio, albero o altra cosa possa recar danno alla sua proprietà?
A livello giudiziario tale soggetto è tenuto a presentare un ricorso, con l'assistenza obbligatoria di un avvocato, presso il Tribunale del luogo in cui è ubicato l'edificio o l'immobile che rischia di subire un danno.
È evidente che spetti a tale soggetto allegare al ricorso i fatti e le circostanze che facciano presagire come grave il danno che potrebbe scaturirne, così come spetterà al giudice, ai fini dell'emissione dei provvedimenti più opportuni valutare se dal pericolo denunciato possa scaturire un danno grave per la cosa di sua proprietà.
Il danno di cui parla la norma non deve necessariamente identificarsi in un danno certo o già verificatosi, ma può anche riconoscersi nel ragionevole pericolo che lo stesso si verifichi (Cass. 28 maggio 2004, n. 10282).
avv. Alessandro Gallucci
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