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Per eventuali errori avvenuti nella pratica di Superbonus 110%, e la conseguente decadenza del beneficio, sia i tecnici asseveratori che il committente beneficiario rischiano multe salate. Secondo la normativa applicata all'incentivo, infatti, tutti i soggetti coinvolti possono essere imputabili.
Superbonus 110% e il concetto di responsabilità solidale. Questo è un argomento per il quale non bisogna considerare soltanto quanto scritto nel Decreto Rilancio. Il tema della responsabilità solidale è infatti ben descritto dal Codice Civile all'art. 2055, che così recita:
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Si tratta pertanto di un principio base dell'ordinamento giuridico italiano che, di conseguenza, si applica anche ai casi di decadenza del Superbonus 110% e al settore edile in generale.
Nonostante quindi il Decreto Rilancio preveda che i tecnici asseveratori siano responsabili di tutto ciò che asseverano, in realtà, l'eventuale decadenza del beneficio ricade prima di tutto sul soggetto beneficiario.
I professionisti rischiano multe fino a 15.000 euro per ogni dichiarazione non veritiera. Proprio per tal motivo, i predetti tecnici sono tenuti a stipulare una polizza pari a minimo 500.000 euro che servirà per coprire le spese in caso fosse stabilita la decadenza del beneficio per false dichiarazioni. Con la polizza, l'asseveratore sarà tenuto a risarcire sia le casse dello Stato che il beneficiario, al quale ha fatto perdere l'accesso all'incentivo.
Nonostante quanto sopra esposto, in caso di decadenza del beneficio, lo Stato si rivarrà anzitutto sul committente beneficiario del Superbonus 110%. Dopo i dovuti accertamenti, qualora la decadenza fosse stata provocata effettivamente da errori effettuati dai tecnici professionisti, il beneficiario potrà allora pretendere a sua volta un risarcimento da parte dell'asseveratore in sede civile.
Sulla base del principio della responsabilità solidale, è però evidente che possono essere costretti al risarcimento anche tutti gli altri soggetti coinvolti nella pratica. E quindi: beneficiario, tecnici, fornitori e anche le ditte e imprese che effettuano gli sconti in fattura o accettano la cessione del credito.
Il beneficiario rimarrà comunque sempre il primo soggetto accusato in caso di decadenza del Superbonus 110%.
Per tutte le altre figure coinvolte, andrà accertato come e in che parte questi siano eventualmente responsabili.
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