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Quando si acquista una casa per poter godere delle agevolazioni fiscali prima casa sono necessari determinati requisiti. Tra gli altri, la residenza nel Comune dove è situato l'immobile acquistato. In mancanza, la legge consente di effettuare il trasferimento presso il Comune entro 18 mesi dalla stipula della compravendita.
Qualora non si riesca a ultimare la pratica in tempo, perché per esempio gli arredi non sono stati ancora consegnati e l'immobile non è ancora pronto, il Fisco potrà fare degli accertamenti.
La legge infatti prevede che, in mancanza di cambio di residenza nel Comune dove è ubicato l'immobile acquistato, entro 18 mesi dal rogito, vi sarà la decadenza dai benefici fiscali. Inoltre l'acquirente, in caso di termini scaduti sarà soggetto a delle sanzioni.
Entro quale termine il Fisco può contestare l'indebito utilizzo del bonus prima casa?
Facciamo un po' di chiarezza.
Sul punto la legge prevede che l'Agenzia delle Entrate ha a disposizione un termine di 3 anni per poter effettuare controlli, comminare eventuali sanzioni e notificare avvisi di liquidazione per integrare l'imposta percepita in misura ridotta.
Si tratta di un termine di prescrizione o di decadenza?
Quando decorre il termine dei 3 anni?
Sul punto si pronuncia la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28860 del 1 dicembre 2017.
Precisiamo innanzitutto che il termine dei 3 anni è un termine di decadenza e non di prescrizione. Questo vuol dire che alla sua scadenza il Fisco non può più effettuare alcun accertamento né avanzare alcuna richiesta. A nulla rileverebbe l'invio di una diffida ad adempiere.
Veniamo all'intervento chiarificatore della Corte di Cassazione. I 3 anni a disposizione del Fisco decorrono dalla data del rogito notarile o dai 18 mesi di tempo riconosciuti all'acquirente per il cambio di residenza?
La Suprema Corte afferma che:
In tema di benefici fiscali cosiddetta prima casa, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 1, nota II bis, primo comma, lett. a), della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell'acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell'amministrazione finanziaria per l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all'art. 76, secondo comma, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell'atto ma dal momento in cui l'invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto.(Cass. n. ord. 2527/14, 9776/2009, sez. un. n. 1196/00). Cassazione Ordinanza n.28860 del 1/12/2017
Nel caso in cui la revoca dal beneficio prima casa avvenga per mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi, il termine di tre anni a disposizione del Fisco non decorre dalla stipula dell'atto di compravendita ma da quando l'intento dell'acquirente di trasferire la residenza sia rimasto inattuato e dunque al più tardi dal 18esimo mese successivo alla registrazione dell'atto di acquisto.
L'agevolazione prima casa è un trattamento fiscale di favore per il contribuente che acquista un immobile in presenza di determinati requisiti. Vediamo quali sono:
Tali condizioni devono sussistere al momento dell'acquisto dell'immobile e devono essere dichiarate al notaio, che provvede a trascriverle nell'atto di compravendita.
Segnaliamo inoltre che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 107 del 1° agosto 2017, ha introdotto un'importante novità concedendo la possibilità di chiedere il bonus prima casa anche a coloro già possessori di un immobile agevolato ma successivamente dichiarato inagibile.
Il trasferimento di un immobile comporta l'applicazione di alcune imposte che gravano su chi acquista. Le agevolazioni prima casa variano in funzione del fatto che il venditore sia un'impresa (come le imprese di costruzioni) o un privato.
Per poter spiegare in cosa consiste il beneficio fiscale in questione è necessario indicare quali siano le imposte da pagare. Le tasse sono collegate al passaggio di proprietà del bene e sono dovute dopo il rogito notarile.
In caso di acquisto da venditore privato in assenza di agevolazioni fiscali prima casa, l'acquirente dovrà versare le seguenti imposte:
In caso di acquisto da impresa (solitamente il costruttore), qualora non vi siano agevolazioni fiscali prima casa, si dovranno versare le seguenti imposte:
In caso di acquisto con agevolazioni prima casa da impresa si dovranno versare le seguenti imposte:
Solitamente il prelievo delle imposte avviene all'atto di compravendita e il notaio provvederà al versamento al momento della registrazione dell'atto.
Prevista anche un detrazione Irpef per gli acquisti effettuati tramite agenzie immobiliari pari al 19% della provvigione erogata all'agenzia, con il limite di 1.000 euro.
La legge prevede che al verificarsi di determinate situazioni si possano perdere i benefici fiscali per acquisto prima casa. Vediamo quali sono:
Constatiamo in merito al secondo punto che la legge non impone che la residenza venga fissata nell'immobile prima casa ma richiede che la residenza si trovi nello stesso Comune.
L'assenza di una delle condizioni sopra riportate comporta il venir meno del diritto alle agevolazioni fiscali e dunque la revoca del beneficio. La legge prevede delle precise conseguenze a carico del contribuente. Ecco quali sono:
A seguito dell'emergenza sanitaria da coronavirus il Decreto Liquidità 23/2020 ha disposto la sospensione dei termini il cui rispetto consente di evitare la decadenza dalle agevolazioni prima casa.
Per evitare che a causa degli impedimenti agli spostamenti, dovuti alle restrizioni per il contenimento dei contagi, molte persone possano perdere i benefici fiscali, il Governo ha disposto un periodo di sospensione che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.
È la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 13 aprile 2020 a fornire dei chiarimenti in merito all'interruzione degli adempimenti connessi all'agevolazione prima casa.
Vengono elencati i termini dei quali viene disposta la sospensione:
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