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Nella Gazzetta Ufficiale numero 93 del 20/04/2012 è stato pubblicato il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Secondo il Regolamento ogni Stato membro deve istituire un sistema nazionale di attestazione e di certificazione per tecnici ed imprese che svolgono attività di controllo delle perdite e recupero dei gas fluorurati a effetto serra da: impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, impianti antincendio.
Con un po' di ritardo l'Italia si allinea formalmente agli standard europei, presto dovrà essere redatto un Registro degli operatori, che sarà gestito dalle CCIAA (Camere di Commercio).
Il D.P.R. n. 43/2012 fornisce importanti indicazioni sulle modalità di registrazione obbligatoria degli operatori, nonché sull'ottenimento di attestati e certificati che risulteranno necessari, prossimamente, per operare nel settore.
Il D.P.R. disciplina le modalità di attuazione del Regolamento CE numero 842/2006 e dei vari regolamenti esecutivi, con riferimento a: individuazione delle autorità competenti, procedure per la designazione degli Organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese, procedure per la designazione degli Organismi di attestazione delle persone, rilascio dei certificati provvisori a persone ed imprese, acquisizione dei dati sulle emissioni, registri delle persone e delle imprese certificate, delle apparecchiature, etc. Etichettatura delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
Il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, costituito da diverse sezioni, sarà istituito presso il Ministero dell'ambiente e la sua gestione sarà affidata alle Camere di Commercio (CCIAA). L'avvenuta istituzione del Registro e le modalità per registrarsi saranno pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro 60 giorni dall'istituzione del Registro gli Organismi indicati dal decreto, le persone e le imprese devono iscriversi e versare i relativi diritti di segreteria, l'importo è ancora da stabilire.
Come esplicitato nell'art. 8 del D.P.R., devono iscriversi le persone, i singoli tecnici e le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché di impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra come il controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati ed etichettati come tali.
Tra le attività ci sono il recupero di gas fluorurati ad effetto serra, l'istallazione, la manutenzione e/o la riparazione.
Il Regolamento (CE) n. 303/2008 precisa le seguenti definizioni: installazioneè l'assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività include l'operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio.
La manutenzione o riparazione, sono le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite di cui, rispettivamente, all'art. 2, par. 14, e all'art. 3, par. 2, del Reg. (CE) n. 842/06. In particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere uno o più pezzi del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più pezzi del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite.
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