Cooperative edilizie

Le cooperativa edilizie rappresentano una forma vantaggiosa per acquistare casa.
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Le cooperative edilizie sono società senza scopo di lucro la cui finalità è costruire o acquistare abitazioni per i propri soci che, all'atto della costituzione, devono essere almeno nove.
Per questo motivo esse rappresentano una delle possibilità più vantaggiose per acquistare casa per chi non ha una grande disponibilità economica.

Formare una cooperativaMolte volte le cooperative possono usufruire dei crediti edilizi agevolati stanziati dalle Regioni. In questo caso, per poterne far parte è necessario possedere specifici requisiti, come risiedere o lavorare nel comune in cui verrà costruito l'edificio, non possedere già una propria abitazione e avere un reddito che rientri in specifici parametri.

Le cooperative, inoltre, possono godere di una serie di agevolazioni fiscali e non solo, come per l'imposta di bollo e di registro.

La cooperativa è retta da un Presidente e da un Consiglio di Amministrazione eletto dai soci.

A volte, tra gli organi della cooperativa, vi è anche un collegio sindacale, chiamato a verificare i bilanci della società.

Una cooperativa edilizia deve svolgere una serie di operazioni complesse che vanno dall'acquisizione delle aree su cui costruire, al contratto di appalto con il costruttore, all'assegnazione dei singoli alloggi ai soci.

Esistono due tipi di cooperative, quelle a proprietà indivisa e quelle a proprietà divisa o individuale.
Gli appartamenti realizzati dalle prime vengono dati solo in godimento ai soci assegnatari, i quali contribuiscono al finanziamento della loro costruzione. Il finanziamento avviene sia attraverso il versamento della quota sociale che attraverso singole forme di finanziamento stabilite dalle varie autonomie statutarie, che vanno ad integrare la copertura dei muti ottenuti dalla cooperativa.
Plastico degli edifici
Il socio è tenuto, inoltre, a versare un canone di godimento, la cui entità è stabilita nel Regolamento della cooperativa.
Questo tipo di cooperativa ha trovato larga applicazione in Italia in passato, in un contesto di solidarietà sociale, ma oggi appare piuttosto in disuso.

La cooperativa a proprietà individuale, invece, realizza alloggi che andranno in proprietà ai soci.
Esistono anche cooperative di tipo misto, che attuano programmi sia a proprietà divisa che indivisa.

Prima di iscriversi ad una cooperativa è bene verificarne la serietà, magari informandosi su eventuali altri lavori svolti precedentemente.
In particolare, le cooperative che intendono usufruire di contributi statali o locali, sono iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione, istituito dal Ministero del Lavoro.

Le imprese costruttrici sono tenute a garantire i soci da un eventuale fallimento mediante una polizza assicurativa contro i vizi, di validità decennale, e una fidejussione bancaria che assicuri il pagamento delle rate fino alla sottoscrizione del rogito.
In ogni caso, nel Decreto Legislativo 122/2005 sono chiariti tutti i casi in cui l'acquirente ha diritto alla restituzione della somma versata nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi.

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  • Socio Coop Edilizia
    Socio Coop Edilizia
    Venerdì 17 Novembre 2017, alle ore 19:35
    Mio padre negli anni 80 assieme ad altri soci hanno messo in atto una cooperativa edilizia che ha portato alla conclusione di 11 appartamente tutti assegnati trane uno che viene usato come sede sociale.
    La cooperativa è nata come indivisa poi in seguito a modifiche normative si è potuto procedere a farla diventare divisa e chi ha voluto una volta finito il mutuo hanno fatto il rogito notarile e sono diventati proprietari tranne mio padre che mori prima e divenne socia mia madre che non aveva la possibilità, una volta finito il mutuo, di affrontare le spese notarili per il rogito e dunque siamo rimasti noi e un altra famiglia solo con il diritto d'uso in quanto soci assegnatari.
    Attualmente sono io il socio visto che è decuduta anche mia madre.
    Però la sede sociale e stata venduta cosi venendo meno lo scopo della coop e il presidente vorrebbe scioglierla.
    Può obbligarmi a mettermi la proprietà? possono cacciarmi?
    Possono sciogliere lo stesso la cooperativa pur essendoci ancora noi che non abbiamo fatto il rogito?
    rispondi al commento
  • Fabiola
    Fabiola
    Domenica 1 Gennaio 2017, alle ore 23:41
    Sono un pittore con ditta individuale in giro sento molte persone che mi dicono "ti iscrivi ad una cooperativa e lavori perché loro ti passano il lavoro".
    È vero? 
    Avete consigli in merito? 
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Fabiola
      Mercoledì 4 Gennaio 2017, alle ore 09:18
      Non è così. La cooperativa a tutti gli effetti è un'impresa di produzione e lavoro con un numero minimo di soci per la sua costituzione di 9 unità.  La legge Biagi ha portato sostanziali modifiche nei rapporti e gli obblighi fra cooperativa e socio lavoratore diventando più impresa anche verso "l'inserimento professionale dei disoccupati e di quanti siano in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro". Il consiglio è quello di non arrendersi mai. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Alessandro
    Alessandro
    Martedì 27 Settembre 2016, alle ore 12:03
    Ma aprendo una coop di edilizia posso fare lavori edili generali dalle riparazioni nelle case agli impianti idraulici,termici,elettrici, giardini ecc.con personale specifico ?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Alessandro
      Giovedì 29 Settembre 2016, alle ore 08:48
      Sì, non ha vincoli sulle tipologie di lavoro. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Pasquale
    Pasquale
    Martedì 7 Giugno 2016, alle ore 10:04
    La regola dice che "Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di decidere su tutti gli affari che rientrino nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto". Per rispondere con certezza alla Sua domanda sarebbe opportuno conoscere le norme staturarie o le limitazioni dettate dall'atto costitutivo della cooperativa. Cordiali saluti.
    rispondi al commento
  • Emanuele
    Emanuele
    Lunedì 28 Ottobre 2013, alle ore 13:40
    Ho una curiosità, in una coperativa edilizia, a parità di mq, gli appartamenti possono essere venduti dal presidente ai soci ad un prezzo differente?
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Emanuele
      Martedì 29 Ottobre 2013, alle ore 12:38
      A parità di mq il prezzo differente può essere giustificato solo da una diversa esposizione, piano di ubicazione, ecc.
      rispondi al commento
  • Loredana
    Loredana
    Giovedì 10 Ottobre 2013, alle ore 15:03
    Sono interessata a prendere casa in costruzione presso cooperativa, il costruttore continua a dirmi che non è necessario fare una fidejussione in quanto socio della cooperativa non servirebbe a nulla.
    A me non convince, come posso assicurare il mio patrimonio?
    Attendo notizie, grazie.
    rispondi al commento
  • Mariella
    Mariella
    Domenica 27 Gennaio 2013, alle ore 12:32
    Salve, Volevo sapere se il presidente di una cooperativa edilizia può chiedere un prestito di 200.000 Euro a nome della cooperativa senza informare i soci.
    Saluti, Mariella
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Mariella
      Mercoledì 30 Gennaio 2013, alle ore 10:11
      Per Mariella: Bisogna verificare cosa prevede l'atto costitutivo della cooperativa.
      In ogni caso il presidente ha potere di firma e rappresentanza legale della cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio, ma non può compiere atti deliberativi e non ha poteri decisionali, che restano all'organo collegiale.
      rispondi al commento
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