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In questo articolo ci occuperemo dei controlli formali dell'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi, previsti dall'art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973, focalizzando poi la nostra attenzione sul caso della detrazione fiscale per intervento edilizio sulla casa: ristrutturazione, riqualificazione energetica e bonus mobili.
Come noto, infatti, si tratta di operazioni che bisogna eseguire rispettando adempimenti e condizioni di legge; inoltre, se ne deve dar conto nella dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento e conservare la relativa documentazione per il tempo necessario.
Partiamo dunque da un breve excursus sulle nome che prevedono i controlli formali dell'Agenzia delle Entrate, per poi analizzare alcune sentenze emesse della giurisprudenza in materia.
Premettiamo, dunque, alcuni cenni circa i controlli formali dell'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi di cui all' 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 (intitolato Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
Il controllo formale secondo l'art. 36-ter va effettuato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tali dichiarazioni vengono prescelte in base a criteri selettivi.
L'art. 36-ter prevede che in seguito ai controlli formali, senza pregiudizio per la successiva azione accertatrice, l'Agenzia può, ad esempio, escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti.
Nel fatto che l'Agenzia contatta il contribuente, telefonicamente o per forma scritta o telematica, affinché fornisca chiarimenti sui dati inseriti nella dichiarazione ed esegua o trasmetta ricevute di versamento e altri documenti che non sono allegati alla dichiarazione o risultano difformi dai dati forniti da terzi.
A norma dello Statuto del Contribuente, l'amministrazione non può richiedere documenti e informazioni che siano già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
Ed ecco perché nel 2019 il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha introdotto nell'art. 36-ter una norma che vieta la richiesta di:
documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe, ovvero, elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.
Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati gia' in suo possesso sono considerate inefficaci art. 36-ter co.3-bis
L'esito del controllo formale, con l'indicazione dei motivi che hanno portato alla rettifica, è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta
per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione art. 36-ter co.4.
Quali tempi deve osservare l'Ufficio per effettuare i controlli formali ed eventualmente il disconoscimento delle detrazioni fiscali?
Vediamo alcuni decisioni che si sono specificante dedicate alle detrazioni per ristrutturazioni etc.
Con la sentenza n. 2597 del 2015, in un caso riguardante detrazioni per interventi di recupero effettuati nel 2002 e nel 2003, la Commissione Regionale Tributaria della Lombardia ha affermato che il termine di due anni dalla presentazione dei redditi prescritto dall'art. 36-ter per il controllo formale è ordinatorio e non perentorio, per espressa previsione di legge, ex art. 28, L. n.449/1997.
Inoltre, che il disconoscimento della detrazione deve sopraggiungere entro il quarto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione, sia che ciò avvenga per la successiva attività accertatrice ex art. 43, D.P.R. n. 600/1973, che per la notifica della cartella di pagamento in seguito a controllo formale (ex art. 25, D.P.R. n. 602/1973).
Rileviamo che, a differenza del 2015, anno di emissione della sentenza, oggi l'attività di accertamento ex art. 43 può essere compiuta entro il quinto anno dalla presentazione della dichiarazione. Diventa dunque importante discernere se tale attività, come invece è messo in dubbio ma non affrontato nel giudizio in questione, è sufficiente ai fini della negazione delle detrazioni in parola.
Ad ogni modo, la Commissione afferma che il termine entro cui l'Agenzia può effettuare i controlli decorre dall'anno della presentazione della dichiarazione e non dai successivi (in cui si gode del riparto della detrazione in quote annuali).
Stessa conclusione, in merito al termine di decorrenza dall'anno cui si riferiscono le spese e non da quelli successivi in cui si ripartisce la detrazione, in altre sentenze quale la n. 128/2/17 del 15 maggio 2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia.
Conclusioni diverse sembra invece avere assunto la Commissione Tributaria di Leccon. 126/2018 sposando la tesi opposta dell'Agenzia, relativa all'autonomia di ciascun anno, per cui non è rilevante l'anno in cui la spesa sostenuta, ma quello in cui si fruisce della detrazione indicandola nella dichiarazione dei redditi.
La stessa Commissione di Lecco, però, nella sentenza n. 117 del 2019 ha concluso che il termine per l'Ufficio decorre dall'anno in cui sono indicato il sostenimento delle spese.
Come accennato sopra, è controverso se il controllo formale ex art. 36-ter è sufficiente ai fini della negazione delle detrazioni in parola.
Mentre, la sentenza suindicata della Commissione Tributaria della Lombardia del 2017 non entra nella questione, segnaliamo invece che per la citata sentenza n. 128/2/17 del 15 maggio 2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, deve essere affermata la necessità dell'avviso di accertamento (ex art. 43, D.P.R. n. 600/1973), non essendo ritenuto sufficiente il controllo formale (ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973).
Come sempre, raccomandiamo a coloro che devono risolvere un problema concreto, di rivolgersi a consulenti esperti.
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