Controlli formali e detrazioni per interventi edili

Controlli formali dell?Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi e detrazioni fiscali per interventi edili sull'abitazione e sulle parti in condominio.
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Detrazione fiscale ristrutturazione: i controlli delle Entrate


In questo articolo ci occuperemo dei controlli formali dell'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi, previsti dall'art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973, focalizzando poi la nostra attenzione sul caso della detrazione fiscale per intervento edilizio sulla casa: ristrutturazione, riqualificazione energetica e bonus mobili.

Detrazioni fiscali ristrutturazione edilizia
Come noto, infatti, si tratta di operazioni che bisogna eseguire rispettando adempimenti e condizioni di legge; inoltre, se ne deve dar conto nella dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento e conservare la relativa documentazione per il tempo necessario.

Partiamo dunque da un breve excursus sulle nome che prevedono i controlli formali dell'Agenzia delle Entrate, per poi analizzare alcune sentenze emesse della giurisprudenza in materia.


Controlli formali dell'Agenzia delle Entrate


Premettiamo, dunque, alcuni cenni circa i controlli formali dell'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi di cui all' 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 (intitolato Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

Detrazione fiscale e controlli Agenzia Entrate

Il controllo formale secondo l'art. 36-ter va effettuato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tali dichiarazioni vengono prescelte in base a criteri selettivi.

L'art. 36-ter prevede che in seguito ai controlli formali, senza pregiudizio per la successiva azione accertatrice, l'Agenzia può, ad esempio, escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti.

In cosa consiste il controllo formale delle Entrate?


Nel fatto che l'Agenzia contatta il contribuente, telefonicamente o per forma scritta o telematica, affinché fornisca chiarimenti sui dati inseriti nella dichiarazione ed esegua o trasmetta ricevute di versamento e altri documenti che non sono allegati alla dichiarazione o risultano difformi dai dati forniti da terzi.


Divieto richiesta documenti già in possesso dell'amministrazione


A norma dello Statuto del Contribuente, l'amministrazione non può richiedere documenti e informazioni che siano già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Ed ecco perché nel 2019 il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha introdotto nell'art. 36-ter una norma che vieta la richiesta di:

documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe, ovvero, elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati gia' in suo possesso sono considerate inefficaci art. 36-ter co.3-bis


L'esito del controllo formale, con l'indicazione dei motivi che hanno portato alla rettifica, è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta

per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione art. 36-ter co.4.


Agenzia delle Entrate bonus ristrutturazione


Quali tempi deve osservare l'Ufficio per effettuare i controlli formali ed eventualmente il disconoscimento delle detrazioni fiscali?

Vediamo alcuni decisioni che si sono specificante dedicate alle detrazioni per ristrutturazioni etc.

Con la sentenza n. 2597 del 2015, in un caso riguardante detrazioni per interventi di recupero effettuati nel 2002 e nel 2003, la Commissione Regionale Tributaria della Lombardia ha affermato che il termine di due anni dalla presentazione dei redditi prescritto dall'art. 36-ter per il controllo formale è ordinatorio e non perentorio, per espressa previsione di legge, ex art. 28, L. n.449/1997.

ecobonus
Inoltre, che il disconoscimento della detrazione deve sopraggiungere entro il quarto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione, sia che ciò avvenga per la successiva attività accertatrice ex art. 43, D.P.R. n. 600/1973, che per la notifica della cartella di pagamento in seguito a controllo formale (ex art. 25, D.P.R. n. 602/1973).

Rileviamo che, a differenza del 2015, anno di emissione della sentenza, oggi l'attività di accertamento ex art. 43 può essere compiuta entro il quinto anno dalla presentazione della dichiarazione. Diventa dunque importante discernere se tale attività, come invece è messo in dubbio ma non affrontato nel giudizio in questione, è sufficiente ai fini della negazione delle detrazioni in parola.

Ad ogni modo, la Commissione afferma che il termine entro cui l'Agenzia può effettuare i controlli decorre dall'anno della presentazione della dichiarazione e non dai successivi (in cui si gode del riparto della detrazione in quote annuali).

Stessa conclusione, in merito al termine di decorrenza dall'anno cui si riferiscono le spese e non da quelli successivi in cui si ripartisce la detrazione, in altre sentenze quale la n. 128/2/17 del 15 maggio 2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia.

Conclusioni diverse sembra invece avere assunto la Commissione Tributaria di Leccon. 126/2018 sposando la tesi opposta dell'Agenzia, relativa all'autonomia di ciascun anno, per cui non è rilevante l'anno in cui la spesa sostenuta, ma quello in cui si fruisce della detrazione indicandola nella dichiarazione dei redditi.

La stessa Commissione di Lecco, però, nella sentenza n. 117 del 2019 ha concluso che il termine per l'Ufficio decorre dall'anno in cui sono indicato il sostenimento delle spese.


Detrazioni fiscali ristrutturazioni, i controlli formali sono sufficienti?


Come accennato sopra, è controverso se il controllo formale ex art. 36-ter è sufficiente ai fini della negazione delle detrazioni in parola.

Mentre, la sentenza suindicata della Commissione Tributaria della Lombardia del 2017 non entra nella questione, segnaliamo invece che per la citata sentenza n. 128/2/17 del 15 maggio 2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, deve essere affermata la necessità dell'avviso di accertamento (ex art. 43, D.P.R. n. 600/1973), non essendo ritenuto sufficiente il controllo formale (ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973).

Come sempre, raccomandiamo a coloro che devono risolvere un problema concreto, di rivolgersi a consulenti esperti.

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Controlli su detrazioni fiscali per ristrutturazioni
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  • Marco821
    Marco821
    Venerdì 16 Aprile 2021, alle ore 00:28
    Buonasera volevo sapere io ho eseguito dei lavori di ristrutturazione al 50% nel 2019 con relativi pagamenti fatture con bonifici parlanti, per poi iniziare a portare in detrazione nel 2020 con la dichiarazione dei redditi. E questi devo portarli per 10 anni. La mia domanda è questa l'agenzia delle entrate fino a quando può chiedere dei controlli? E questi controlli sono fatti a campione? L'ultimo anno sarebbe la dichiarazione del 2030 relativi all'anno del 2029, ecco dopo il 2030 finisce la possibilità di un controllo da parte dell'agenzia delle entrate? Grazie in anticipo per la risposta 
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  • Valerio2
    Valerio2
    Martedì 5 Maggio 2020, alle ore 09:36
    Interessante!
    rispondi al commento
  • Fabioice87
    Fabioice87
    Domenica 16 Febbraio 2020, alle ore 02:37
     Buonasera a tutti, io sono in fase di costruzione di un'immobile in cui sono proprietario, ma avendo ancora la residenza nella casa di famiglia con i miei genitori, potrei far risultare delle manutenzioni straordinarie nella casa di residenza (con bonifico e fatture intestate a me) ma apportarle fisicamente alla nuova costruzione in corso o poco dopo la fine lavori ..? Ci sono documenti, da consegnare al commercialista , in cui si deve specificare in quale immobile avviene la manutenzione o basterebbe bonifico/fattura intestata a me con indirizzo di residenza attuale.,? Grazie 
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Fabioice87
      Lunedì 20 Aprile 2020, alle ore 20:30
      Ciao, le detrazioni sono previste per gli interventi indicati dalla legge; in gergo sono spesso dette detrazioni per “ristrutturazione”, anche se poi vi rientrano anche interventi un po’ diversi. Ma no, la nuova costruzione non è ammessa alla detrazione; è ammessa la ricostruzione in seguito a demolizione.Ciò a cui tu pensi è un’elusione della legge, quindi un atto illecito.Qui la Guida dell’AdE sulle detrazioni in questionehttps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Ristrutturazioni+edilizie+it_Guida_Ristrutturazioni_edilizie_Maggio2019.pdf/ed587c35-c2d6-7346-b79f-e2409b6a8c92 
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  • Maucap
    Maucap
    Giovedì 12 Settembre 2019, alle ore 05:22
    Interessante buon articolo.
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  • Riccardo8
    Riccardo8
    Giovedì 11 Ottobre 2018, alle ore 08:10
    In casa ho sostituito massetti+pavimenti, finestre interne e tapparelle, ammodernato impianto elettrico ed idraulico
    .Il decreto edilizia libera fa rientrare questi interventi sotto manutenzione ordinaria, sebbene precedentemente rienstrassero tra i lavori di manutenzione straordinaria leggera.
    Mi chiedo se posso detrarre le spese dal prossimo anno, dato che anche se la guida alle detrazioni dell'agenzia delle entrate edizione febbraio 2018 (che non teneva ancora conto del decreto edilizia libera) riporta che rientrano in detrazione solo gli interventi di manutenzione straordinaria.
    Mi chiedo inoltre anche come faccia ad esserci questo disallineamento a mio avviso gravissimo tra regolamento urbanistico (il comune li riconosce come interventi ordinari, quindi gestiti con CIL in edilizia libera) e fisco (che sembra non conosca i regolamenti edilizi).
    Riccardo
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  • Marcolavinca
    Marcolavinca
    Martedì 6 Giugno 2017, alle ore 17:34
    Ho un dubbio riguardante la detraibilità IRPEF sui lavori edili in casa.Il sito dell'Agenzia delle Entrate riporta un elenco di "principali tipi di interventi ammessi alla detrazione" a solo titolo esemplificativo, specificando che "In ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali." Due anni fa ho eseguito dei lavori edili in casa, facendo seguire il tutto ad un geometra specificando che intendevo ottenere la detrazione del 50%. Abbiamo fatto tutte le pratiche necessarie in Comune, ho pagato con bonifici e l'anno successivo ho portato copie della documentazione al commercialista per l'inserimento nella dichiarazione dei redditi e da lì ho iniziato a ricevere i rimborsi IRPEF. Ora, siccome (a mio parere) l'elenco dei lavori ammessi è generico e non esaustivo, mi chiedo: a chi spetta il compito (e quindi anche la responsabilità in caso di errori) di stabilire con certezza se un determinato lavoro rientra o meno tra quelli ammessi alla detrazione IRPEF?Su chi posso rivalermi in caso mi venisse contestato un lavoro (ormai compiuto) non rientrante tra quelli detraibili? Sul geometra che ha seguito i lavori? Sul Comune? Sul CAF che ha compilato la dichiarazione dei redditi? L'Agenzia Entrate controlla solo difformità tra gli importi da detrarre indicati nella dichiarazione dei redditi e i documenti esibiti o verifica anche la natura tecnica degli interventi per appurare se rientrano in detrazione? Ringrazio e porgo cordiali saluti
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    • Sara.m.
      Sara.m. Marcolavinca
      Domenica 11 Giugno 2017, alle ore 13:08
      Con le detrazioni il rapporto è diretto fra contribuente ed Agenzia Entrate. E' lei responsabile di ciò che detrae. Tutti gli altri nominati (geometra, caf ecc) sono solo suoi consulenti ma è lei l'ultimo a decidere di detrarre o meno un intervento. L'agenzia entrate può verificare qualsiasi elemento legato alla detrazione: natura dei lavori, importi, ecc.
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      • Giulia
        Giulia Sara.m.
        Martedì 1 Agosto 2017, alle ore 10:43
        Mi aggancio alla discussione dell'utente qui sopra.
        Ho letto la sua risposta arch. Martinelli ma mi chiedo: il Comune non ha alcuna responsabilità sulla natura dei lavori?
        Cioè, supponiamo per assurdo che decida di sostituire le sole piastrelle del pavimento di casa mia (esempio per intendere chiaramente che non rientra nelle opere di manutenzione straordinaria e quindi non detraibili).
        Presento, tramite il tecnico che segue i lavori, domanda di manutenzione straordinaria in Comune. Supponiamo (sempre per assurdo) che il tecnico ritenga che sia manutenzione straordinaria.
        Il Comune protocolla e riceve la domanda di inizio lavori e non mi comunica più nulla.
        Possibile che sia l'Agenzia delle Entrate a distanza di anni a dover verificare la natura tecnica dei lavori?
        Perché la frase riportata dall'utente sopra: "in ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali".
        Sembra proprio che rimandi al comune questo genere di controllo.
        Ad ogni modo, in caso di disconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla natura dei lavori, mi pare logico rivalermi sul professionista che mi ha seguito.
        Altrimenti, cosa lo pago a fare un professionista se poi tocca ancora a me conoscere dettagli tecnici? Lo trovo assurdo.
        rispondi al commento
        • Sara.m.
          Sara.m. Giulia
          Mercoledì 2 Agosto 2017, alle ore 14:17
          La tendenza della normativa degli ultimi anni è sollevare il più possibile le amministrazioni comunali dalla responsabilità dei lavori rimpallandola ai tecnici, che firmando le pratiche inquadrano gli interventi come manutenzione straordinaria, ristrutturazione o altro e dichiarano la loro conformità. Si pensi al fatto che solo le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti necessitano di chiedere il PERMESSO di costruire al comune, mentre per interventi minori si fanno COMUNICAZIONI (CILA) o SEGNALAZIONI (SCIA). Con queste ultime il tecnico firma la conformità dei lavori e il comune diventa un semplice supervisore, che nella maggior parte dei casi si limita a verificare la presenza di tutti gli elaborati necessari, ma non la vera sostanza del progetto. Si parla di semplificazione burocratica, che da un lato potrebbe essere vera, ma non sempre si rivela a tutela del cittadino. E' solo un trasferimento di responsabilità. Come giustamente ipotizza, un tecnico potrebbe inquadrare un intervento come manutenzione straordinaria anche se non lo è. E, considerato che nella maggior parte dei casi il comune riceve la comunicazione dei lavori e la archivia, non bisogna stupirsi che i nodi tornino al pettine successivamente in occasione di un controllo sulle detrazioni. In tal caso il tecnico risponderà sicuramente di quanto di sua competenza, ossia dell'aver dichiarato nella CILA cosa errata. Il rapporto con l'agenzia delle entrate è invece diretto con il contribuente. E' il contribuente che decide di detrarre la spesa per un intervento. Per cui, in caso di contestazione sulle detrazioni, la responsabilità del tecnico su queste ultime è un po' tutta da dimostrare, anche se ovviamente comprendo la posizione del cittadino. Ciò dimostra l'importanza di affidarsi a tecnici seri.
          rispondi al commento
  • Ultimo080
    Ultimo080
    Lunedì 8 Agosto 2016, alle ore 23:33
    Riguardo al termine per eventuale controllo da parte dell'agenzia delle entrate, io ho presentato richiesta di detrazioni con la dichiarazione dei redditi 2015, relativa all'anno 2014, anno in cui sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione edilizia (maggio-31 dicembre 2015).Il controllo è possibile "entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione di richiesta detrazioni "Quindi nel mio caso fino al 31 Dicembre 2017?Grazie.
    rispondi al commento
    • Angelo
      Angelo Ultimo080
      Mercoledì 12 Ottobre 2016, alle ore 01:13
      La documentazione relativa agli oneri esposti in dichiarazione deve essere conservata per i quattro anni successivi alla presentazione e ciò vale anche per le spese di ristrutturazione, checché ne dica la CTR Lombardia.
      Ciò significa che la documentazione, per ristrutturazioni e risparmio energetico, va conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione in cui viene detratta l'ultima rata.
      Del resto, in caso di cessione dell'immobile, ad esempio, come potrebbe l'acquirente dimostrare il diritto alla detrazione?
      Peraltro, la legittimità del controllo (e della rettifica) del costo pluriennale da parte dell'ufficio trova conferma, per analogia, nel principio sancito in tal senso dal Giudice di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, Sent. 12880/2008, Sent. 15178/2010).
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