Controlli impianti termici

Con la riaccensione degli impianti termici e delle relative centrali una questione, che spesso ricorre, è quella dei controlli necessari per l'esercizio.
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In questo periodo con la riaccensione degli impianti termici e delle relative centrali o caldaie ( per gli impianti condominiali centralizzati ) una questione, che spesso ricorre, è quella dei controlli necessari per l'esercizio.

Al cune regioni italiane, hanno emanato o stanno per emanare, un testo unico di riferimento contenente tutte le disposizioni per il controllo, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici. Le attività dovrebbero essere svolte in maniera coordinata tra installatori, manutentori, enti di controllo ed utenti finali. La regione Lombardia è stata la prima ad emanare un testo di riferimento con le caratteristiche su descritte. In generale, le operazioni ordinarie di controllo e manutenzione di un impianto termico devono essere eseguite secondo le indicazioni della casa produttrice e le norme di riferimento per tutti i componenti di un impianto termico.

manutentore caldaiaIn termini di frequenze di controllo, esse sono correlate alla potenza termica nominale dell'impianto di riscaldamento. Per tutti gli impianti termici, con potenza termica nominale inferiore ai 35 kW ed alimentati a combustibile gassoso ( metano o gpl – gas propano liquido ), dovrebbero essere eseguiti dei controlli ogni due anni.

Per tutti gli altri tipi di impianti termici i controlli dovrebbero essere eseguiti con cadenza annuale. Condizioni diverse ci sono per i controlli degli impianti con potenza termica nominale maggiore o uguale ai 116 kW. Per tali tipi di impianti è prevista,infatti, una seconda verifica del rendimento di combustione in corrispondenza della metà del periodo di riscaldamento.

Le frequenze di controllo degli impianti o di specifici loro componenti, possono essere diverse da quelle descritte in caso di esplicite indicazioni della casa produttrice di riferimento. Per i moltissimi impianti a combustibili solidi non è prevista, in genere, la misura del rendimento di combustione. In ogni caso e per tutti gli impianti tutte le operazioni di manutenzione e controllo devono essere dettagliatamente descritte nei modelli da allegare al libretto di impianto o di centrale.

Documentazione impianti termici


Ogni impianto termico, indipendentemente dalla tipologia e dalla potenza, dovrebbe essere dotato di una specifica documentazione. Gli impianti maggiormente diffusi, sono quelli con una potenza nominale termica inferiore ai 35 kW. Per tali impianti la documentazione necessaria è: il libretto di impianto ( Decreto Ministeriale 17 Marzo 2003 ), il libretto di uso e manutenzione dell'impianto ( generalmente fornito dalla casa produttrice del generatore termico ), il libretto d istruzioni del generatore termico, la dichiarazione di conformità ( Decreto Ministeriale 37 / 08 ) e per gli impianti installati prima del Marzo del 2008 l'equivalente dichiarazione ( Legge n. 46 1990 ), tutti i rapporti di manutenzione e controllo effettuati e descritti dai tecnici abilitati.

Manutentori installatori, impianti e fonti rinnovabili


impianto termico di grande potenzaIl manutentore degli impianti termici deve essere abilitato ai sensi del D. M. n. 37 / 08 ( riferimento art. 1, c. 2 lettera c impianti di riscaldamento e climatizzazione) e analogamente per gli impianti a gas deve essere abilitato secondo la lettera e. La notevole diffusione delle fonti di energia alternativa ha creato la possibilità di integrazione di impianti ad energie rinnovabili con gli impianti termici esistenti.

In tal senso, dal 1° agosto 2013 il manutentore che intende integrare un impianto termico con fonti di energia rinnovabile, tipicamente solare termico o apparecchi a biomasse, pompa di calore e sistemi fotovoltaici, deve essere abilitato a seguito del superamento di un concorso regionale. Analogamente, anche l'installatore deve avere le stesse abilitazioni del manutentore su descritte.

Tutte le integrazioni devono essere descritte anche nel libretto di impianto o di centrale. È bene osservare che nel caso di nuovi impianti, la quantità minima di energia rinnovabile prevista deve coprire almeno il 50 % del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria.

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