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Le richieste di Ecobonus, la detrazione per risparmio energetico, sono soggette a verifiche a campione. Sono interessati, a titolo di esempio, coloro che hanno fatto richiesta di detrazione per risparmio energetico in seguito a lavori di isolamento dell'involucro edilizio, quali la sostituzione dei serramenti, l'isolamento delle pareti e l'isolamento del tetto.
Sono, inoltre, coinvolti coloro che hanno eseguito lavori sugli impianti, quali la sostituzione dell'impianto di riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione o pompa di calore, l'installazione di pannelli solari termici e altro ancora.
Le verifiche possono limitarsi al controllo della documentazione presentata per la detrazione fiscale, ma anche allargarsi a visite sul posto e ad accertamenti sulle prestazioni dei professionisti coinvolti. Di conseguenza, sono soggetti ai controlli sia i contribuenti che beneficiano della detrazione per risparmio energetico, sia i professionisti che hanno erogato prestazioni collegate a questa detrazione.
A ENEA, l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, è affidata l'esecuzione dei controlli a campione, sia documentali che in situ, volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio fiscale.
La norma di riferimento è il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 maggio 2018 recante:
procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90.
Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 settembre 2018.
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 maggio 2018 prevede che ogni anno ENEA elabori un programma di controlli a campione sulle istanze pervenute in relazione agli interventi di efficienza energetica conclusi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Il campione è definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze.
Trattandosi di una percentuale molto bassa, il Decreto stabilisce dei criteri di priorità per i controlli.
In particolare, saranno maggiormente soggette a verifica le istanze che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:
Se ne deduce che interventi minimi quali la semplice sostituzione della caldaia, l'installazione di pannelli solari o la sostituzione di infissi hanno meno probabilità di subire controlli.
Per ogni istanza soggetta a verifica, ENEA deve comunicare l'avvio del procedimento di controllo al beneficiario della detrazione o, per interventi condominiali, all'amministratore di condominio, mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).
Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte di ENEA, il beneficiario della detrazione (o l'amministratore di condominio) dovrà trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo enea@cert.enea.it, la documentazione necessaria a verificare i presupposti e i requisiti inerenti la detrazione.
I documenti dovranno essere in formato PDF.
La documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato nel caso in cui sia prevista l'asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o negli altri casi, dall'amministratore per gli interventi su parti comuni, o ancora, dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari.
Attenzione: per interventi sugli impianti, dovrà essere trasmessa anche copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore e, se pertinente, copia del libretto di impianto.
Rientra in quest'ultimo caso, ad esempio, chi beneficia della detrazione per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento comprensivo di caldaia.
ENEA, ricevuta la documentazione dal beneficiario delle detrazione o dall'amministratore di condominio, procede alla verifica documentale ed, entro 90 giorni, comunica all'interessato l'esito del controllo.
Il controllo potrebbe produrre esito negativo nei seguenti casi:
a- documentazione carente, anche in seguito a richiesta di integrazione;
b- mancato rispetto dei requisiti e degli adempimenti richiesti;
c- indisponibilità a fornire la documentazione richiesta, purché ovviamente inerente l'attività di controllo.
A integrazione dell'accertamento documentale, ENEA potrebbe compiere un controllo in situ, ovvero chiedere di effettuare un sopralluogo per accertare la corrispondenza tra la documentazione fornita e l'intervento realmente eseguito.
Il Decreto prevede che ENEA esegua annualmente controlli in situ su almeno il 3% del campione selezionato da verificare.
L'avvio del procedimento tramite sopralluogo è comunicato con un preavviso minimo di quindici giorni, sempre con raccomandata a/r, o, se disponibile, mediante posta elettronica certificata.
Sulla lettera saranno specificate le seguenti informazioni:
- il luogo in cui si effettuerà il controllo;
- la data del sopralluogo;
- l'ora;
- il nominativo della persona incaricata al controllo.
Le attività di controllo sono effettuate da personale ENEA dotato di adeguata qualifica tecnica ed esperienza, che operi con indipendenza e autonomia di giudizio.
In tale attività gli incaricati rivestono la qualifica di pubblici ufficiali.
Il controllo in situ sarà svolto in presenza del beneficiario della detrazione o dell'amministratore di condominio e, quando pertinente, anche in presenza del tecnico firmatario della relazione di fine lavori.
Durante le operazioni di sopralluogo, i tecnici ENEA potranno chiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile.
Potranno, inoltre, effettuare rilievi fotografici, purché strettamente connessi alle operazioni di controllo.
Al termine del sopralluogo, i tecnici ENEA dovranno redigere un verbale contenente la descrizione delle operazioni effettuate, la documentazione esaminata, le informazioni acquisite e le eventuali dichiarazioni rese dalle parti (beneficiario della detrazione, amministratore e tecnici incaricati), rilasciando copia.
Il controllo in situ produrrà esito negativo nei seguenti casi:
a- le dichiarazioni contenute nella documentazione trasmessa dal beneficiario della detrazione o dall'amministratore di condominio presentano difformità rilevanti rispetto alle opere realizzate;
b- in presenza di comportamenti ostativi oppure omissivi nei confronti dei tecnici incaricati, compreso il diniego di accesso all'edificio oggetto di ispezione.
Una volta effettuate le proprie valutazioni, ENEA dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate una relazione sugli accertamenti effettuati.
La relazione sarà motivata e, nei casi con esito negativo, sarà funzionale alla valutazione finale di eventuale decadenza del beneficio, che in ogni caso spetterà all'Agenzia delle Entrate.
Si procederà, quindi, ad una fase successiva di accertamento, che non coinvolgerà più ENEA, ma solamente l'Agenzia delle Entrate a cui sarà affidato il compito di valutare o meno la decadenza del beneficio e le eventuali sanzioni.
Inoltre, qualora si riscontrino attività illecite o dichiarazioni false da parte dei professionisti coinvolti, ENEA provvederà ad effettuare dovuta segnalazione ai corrispondenti ordini di appartenenza.
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