In ogni condominio, questa almeno è la prassi che invale nel nostro paese, la compagine delega ad una società le operazioni di lettura dei contatori dell'acqua
In ogni condominio, questa almeno è la prassi che invale nel nostro paese, la compagine delega ad una società le operazioni di lettura dei contatori dell'acqua.
In molti casi a queste società viene delegato anche l'onere della riscossione e del pagamento delle fatture all'ente erogatore del servizio.
Ciò perché, è cosa nota, il contatore che fa fede per l'ente è quello condominiale per il quale è stato sottoscritto il contratto.
Quelli interni, così detti di sottrazione, servono solamente per ripartire il costo del servizio tra i condomini in base ai consumi effettivi.
Può anche accadere, ed i casi sono numerosi, che alla lettura del contatore segua la trasmissione dei dati all'amministratore del condominio che li elabora in modo tale da poter richiedere ai singoli la propria quota di riferimento.
Che cosa accade se a fronte del consumo di acqua potabile, l'amministratore non avanza ai condomini le richieste di denaro per il pagamento delle fatture o, comunque, non presenta la documentazione relativa a quella specifica spesa?
A questa domanda ha dato risposta il Tribunale di Messina, con una pronuncia dello scorso 15 novembre.
La soluzione al problema sta nel codice civile e più nello specifico nelle norme che disciplinano le ipotesi di revoca giudiziaria dell'amministratore condominiale.
Nel caso di specie un mandatario, pur presentando (con ritardo) le rendicontazioni annuali, ometteva di specificare gli aspetti inerenti il servizio idrico; a suo dire per la mancata presentazione delle fatture da parte dell'ente erogatore.
Questo assunto, però è rimasto indimostrato tant'è che il Tribunale siciliano, adito per la revoca giudiziale dell'amministratore, lo ha rimosso dall'incarico per fondati sospetti di gravi irregolarità.
Nel fare ciò, il collegio giudicante ha ricordato che le gravi irregolarità che detta revoca consentono non sono tipizzate (né tipizzabili) una volta per tutte e a priori, ma sono suscettibili di molteplici forme di concretizzazione nella dimensione pratica:
ad esempio, si è ritenuta irregolarità tanto grave da comportare la revoca la mancata adozione da parte dell'amministratore di un conto corrente separato, rispetto a quello personale, in cui fare confluire i contributi attinenti alla gestione condominiale, sebbene simile fattispecie non sia oggetto di espressa previsione normativa (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere 17 luglio 1997; Trib. Milano 29 settembre 1993, in Giustizia civile 1994, I, 2635, che ha precisato come l'irregolarità sussista indipendentemente dal consenso della maggioranza) (Trib. Messina 15 novembre 2011).
In questo contesto di carattere generale si è decretato che costituisce grave irregolarità, tale da determinare la revoca dell'incarico, il comportamento dell'amministratore di condominio che omette o trascura o ritarda per lungo tempo la presentazione del rendiconto della gestione, anche se limitatamente a singoli aspetti o settori o parti di essa (ad esempio, per consumi di acqua) (Trib. cit.).