Chi può ricevere gli atti giudiziari che un condomino o un terzo notifica alla compagine condominiale?Si pensi all?impugnazione della deliberazione
Chi può ricevere
gli atti giudiziari che un condomino o un terzo notifica alla compagine condominiale?Si pensi all'impugnazione della deliberazione assembleare o al
decreto ingiuntivo o ad una causa contro il condominio.Solitamente
il destinatario dell'atto dev'essere l'amministratore, nella sua qualità di
legale rappresentante dei condomini.
L'indirizzo cui far recapitare l'atto solitamente corrisponde con l'ufficio o la dimora del mandatario della compagine.È possibile
far eseguire la notifica indicando come luogo di destinazione del plico l'edificio condominiale?A questa domanda ha dato risposta, in conformità al proprio consolidato orientamento, la
Corte di Cassazione con una sentenza resa a metà aprile.Si legge nel testo del provvedimento degli ermellini che
è ammessa la notificazione al condominio nello stabile condominiale ai sensi dell'art. 139 c.p.c. (piuttosto che, ai sensi degli artt. 137 e seg. c.p.c., all'amministratore che ne ha la rappresentanza legale), anche a persona diversa dall'amministratore, purchà, nello stesso stabile, si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un ufficio
dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest'ultimo (
Cass. 15 aprile 2011 n. 8724).In sostanza non si può indicare
un condomino qualsiasi che risieda nello stabile per ritenersi validamente eseguita la notifica.Ciò perchà
non tutti i condomini sono investiti di un potere di rappresentanza dei loro vicini come lo è l'amministratore.
Notificare al mandatario vuol dire portare a conoscenza di tutti, egli infatti agisce in nome e per conto dell'intera compagine.
Recapitare ad un condomino, invece, vuole significare portare a conoscenza dell'atto solamente uno e non tutti i comproprietari.
L'onere della prova relativa non incombe al destinatario dell'atto, come è la regola quando si contesti la validità di una notificazione che risulta effettuata con il rispetto delle modalità richieste dalla legge e che si atteggia come prova volta a negare che, nel singolo caso, tali modalità siano state rispettate. Infatti, nel caso di specie, dal tenore della relazione di notificazione non è desumibile prima facie la regolarità della notificazione destinata al condominio, in persona del suo amministratore pro-tempore, effettuata però presso lo stabile condominiale a persona diversa dall'amministratore (a differenza di quanto invece si sarebbe avuto se, per esempio, dalla relata di notificazione fosse risultata la consegna al portiere
o ad altra persona incaricata presso un apposito ufficio dell'amministratore
interno all'edificio condominiale): pertanto, sarebbe stato onere del notificante dimostrare che la notificazione, malgrado il tenore della relazione dell'ufficiale giudiziario, fosse stata fatta con le modalità richieste quando destinatario sia un condominio. In mancanza, la notificazione, destinata all'amministratore del condominio, ma fatta presso l'edificio condominiale al singolo condomino, anche se qualificatosi come incaricato al ritiro, è da ritenersi nulla (
Cass. 15 aprile 2011 n. 8724).