Condomini inadempienti e anticipazioni dell'amministratore

I condomini, quali mandanti dell?amministratore nominato dall?assemblea, hanno l?obbligo di fornire al loro mandatario gli strumenti necessari all?espletamento del mandato
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AnticipazioniI condomini, quali mandanti dell'amministratore nominato dall'assemblea, hanno l'obbligo di fornire al loro mandatario gli strumenti necessari all'espletamento del mandato.Tra questi mezzi, è intuibile, uno dei più importanti è rappresentato dalle provviste di denaro.La liquidità in cassa, si sa, è utile per erogare le spese necessarie per i servizi comuni.Può accadere che, a fronte d'un preventivo di spese regolarmente approvato, i comproprietari si disinteressino completamente della gestione del condominio: alle volte non solo per un anno ma per più gestioni consecutive.In questi casi l'amministratore non è obbligato ad effettuare anticipazioni per conto dei suoi rappresentati ma, ritenendolo utile o necessario, potrebbe comunque farlo.Molto spesso il disinteresse si estende anche all'approvazione del rendiconto consuntivo di gestione e del preventivo per l'anno successivo con la possibile paralisi per l'amministratore di agire per il recupero delle morosità.Ciò quanto meno per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 63 disp. att. c.c. (e quindi la richiesta e l'ottenimento d'un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo) che è subordinata all'approvazione di un piano di riparto.La Corte di Cassazione ha precisato che se l'impossibilità di approvare deriva da indifferenza dei condomini alla gestione delle cose comuni l'amministratore possa comunque agire per ottenere decreto ingiuntivo sulla base dell'ultimo piano di riparto regolarmente approvato.Questo in sostanza, vale fino alla sua sostituzione.In definitiva, quindi, l'amministratore potrà agire giudizialmente ed ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per recuperare le somme dovute sulla base dell'ultimo preventivo approvato qualora l'assemblea, sollecitata a farlo, non abbia approvato (e non per dissenso con il proprio mandatario) i conti di gestione.Che cosa accade, invece, se l'amministratore anticipa delle somme per la compagine (es. per il pagamento delle bollette) ma non presenta a tempo debito il conto della propria gestione?In poche parole la situazione sarebbe la seguente: il mandatario ha sborsato del denaro nell'interesse del condominio ma non ha provveduto a presentare il rendiconto per la ripartizione di queste spese per più gestioni consecutive.A questo comportamento, tuttavia, nessun condomino ha reagito chiedendo la convocazione dell'assemblea ordinaria o agendo giudizialmente per la revoca del mandatario.AnticipazioniUna volta provveduto a presentare i conti della gestione arretrata, tuttavia, l'amministratore non riesce ad ottenerne l'approvazione sempre per disinteresse dei comproprietari.In queste condizioni, dunque, egli che cosa potrà fare per ottenere il rimborso delle somme anticipate.Al riguardo è bene specificare che non esiste una risposta univoca.L'amministratore, quindi, potrebbe:a) provare comunque ad agire per ottenere un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.In tal modo, tuttavia, egli otterrebbe la somma preventivata per ogni singolo condomino e non quella effettivamente sborsata, restando quindi il rischio, nel caso di disallineamento tra le due, di non riuscire a recuperare l'intero esborso;b )fatture delle spese alla mano, dimostrando quanto della spesa condominiale è stata da lui personalmente anticipata, agire con un'azione ordinaria o con un decreto ingiuntivo classico (ossia senza la provvisoria esecutività).In questo caso se per la fatture per le utenze (es. energia elettrica, gas, acqua) non potrebbero sorgere contestazioni, se non con riguardo alla misura della partecipazione, per le altre spese, quelle ordinate dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri, se ne potrebbe contestare la legittimità.Una situazione tutt'altro che chiara, dunque.
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