Competenze professionali

Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce definitivamente i limiti delle competenze professionali dei geometri, rispetto ad ingegneri ed architetti.
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I settori che riguardano il mondo della casa (edilizia, urbanistica, arredamento, strutture, ecc.), sono in Italia materia di lavoro per diverse categorie professionali.
Oltre ad architetti, ingegneri e geometri lavorano in questo campo periti edili, agronomi, arredatori, interior designer, senza considerare le differenze tra le figure che scaturiscono da corsi di laurea triennali o quinquennali, ad esempio i cosiddetti architetti junior distinti dai senior.

Architetti in cantiereIn pratica sembra non esserci una precisa distinzione di competenze tra queste figure professionali, tanto che il cliente finisce per rivolgersi spesso a tecnici diplomati nella convinzione, spesso errata, di spuntare onorari più bassi.
Ma succede di peggio, e si assiste a volte a veri e propri paradossi, come l'ingegnere a cui ci si rivolge per un progetto di arredamento d'interni, il geometra a cui si conferisce l'incarico per direzione lavori strutturali, o l'architetto a cui si affida l'accatastamento di un immobile. Una confusione di ruoli che non conosce eguali nel resto d'Europa.

Eppure le differenti competenze, in particolare tra ingegnere e architetto da un lato e geometra dall'altro, sono ben specificate da normative che risalgono agli anni Venti del secolo scorso, il Regio decreto 2537/1925 (Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto) e il Regio Decreto n. 274/1929 (Regolamento per la professione di geometra).
È stata invece necessaria una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 19292 del 2009, per chiarire ulteriormente la questione.

Architetto in studioLa pronuncia è servita in maniera particolare per mettere in luce quelli che sono i limiti di competenze di professionisti con titolo di studio inferiore rispetto ad architetti e ingegneri civili ed ambientali, quindi nella fattispecie dei geometri.
La sentenza della Suprema Corte ha ancora una volta ribadito che l'intera progettazione, e non solo quella di carattere strutturale, di edifici anche di dimensioni modeste in cemento armato, rientra nelle competenze esclusive dei tecnici dotati di specifici titoli accademici.

Pertanto, nel caso di una collaborazione tra professionisti, questi non potranno mai assumere un ruolo subordinato rispetto ad un tecnico in possesso del solo diploma, come il geometra.
In base al Regolamento della propria professione, al geometra è consentita la progettazione di costruzioni civili di modesta entità e non realizzate in cemento armato, o di piccoli manufatti accessori all'attività agricola realizzati con questo materiale.

La sentenza della Corte non vieta naturalmente che, nell'ambito dell'esercizio della professione, possano esistere forme di collaborazione tra le diverse figure, ma ribadisce il ruolo subordinato che il tecnico non laureato dovrà assumere nei confronti del tecnico fornito di titolo accademico, che dovrà sottoscrivere l'intera progettazione.

Nella prassi capita spesso che la progettazione di piccoli edifici o ampliamenti di edifici in cemento armato venga affidata a geometri. Alla luce della sentenza citata questo risulta essere un comportamento illegittimo.

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